IL CONTRAPPELLO NELLA GDF: ILLEGITTIMO SVEGLIARE I MILITARI CHE RIPOSANO. IN OGNI CASO SI DEVE TENER CONTO DELLA REALTA' LOCALE E DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO. LA COMPETENZA DEL COBAR

sabato 27 novembre 2010

Per avvalersi del servizio quesiti è necessario:

1) inviare una e-mail all’indirizzo
quesiti@ficiesse.it con la spiegazione della questione che si chiede di esaminare;
2) allegare (meglio se con flies “pdf”)i documenti che si ritengono necessari per comprendere la questione;
3) indicare nome, cognome del socio interessato al quesito;
4) indicare un recapito telefonico.

Si avverte che le risposte sono MERE OPINIONI SOGGETTIVE di esperti che collaborano a titolo gratuito con l’Associazione e, come tali, non sono vincolanti in alcun modo e per alcuno e che è possibile che gli esperti a disposizione dell’Associazione possano non essere in grado di soddisfare un quesito loro posto. In tal caso, lo si comunicherà  quanto prima al richiedente.

Sono molto gradite le collaborazioni e chiunque si ritenga in possesso di una elevata esperienza in settori di interesse per gli iscritti all’Associazione può mettersi in contatto con il segretario nazionale Mimmo Vallefuoco all’indirizzo
d.vallefuoco@ficiesse.it o telefonando al numero 334.6485496.


QUESITO

Cara FICIESSE,
sono il socio … e vi scrivo per avere un chiarimento circa le disposizioni interne della Guardia di Finanza sul contrappello. Vorrei conoscere quali sono gli orari serali previsti per eseguire tale riscontro presso gli alloggi in uso al personale; inoltre vorrei conoscere anche se, qualora il personale venga impiegato in turnazioni (7:00-13.00 o 6.00-12.00) come ad esempio ai varchi di un aeroporto, sia previsto che venga svegliato al fine di controllare se i Finanzieri sono presenti all'appello, e se, qualora le persone fossero autorizzate al pernotto esterno dalla caserma, possano in ogni modo essere aperte le camerate e svegliate le persone nonostante l'autorizzazione concessa. Mi chiedo se un tale comportamento sia consentito o se invece possa creare dei disservizi durante i compiti istituzionali, o addirittura se legittimi la richiesta di avere adeguato risarcimento. Vi ringrazio per l'attenzione che porrete alla presente.

(Lettera firmata)

 

 

 

 

RISPOSTA

 

 

 

Si premette che le normative interne alla Guardia di Finanza, per quanto riguarda il contrappello, si riferiscono naturalmente solo al personale alloggiato in una caserma del Corpo.

 

 

 

L’art. 30 del Decreto Ministeriale 30.11.1991 (F. O. n. 13 del 02.04.1992) “Regolamento di Servizio interno della Guardia di Finanza” (disponibile liberamente su questo sito http://www.ficiesse.it/banche-dati-normativa.htm) detta le disposizioni concernenti il rientro in caserma, l’appello serale, il silenzio e il contrappello per i militari della Guardia di Finanza che alloggiano nelle caserme del Corpo. Nel dettaglio il citato articolo stabilisce che:

 

 

 

1. L’ora del rientro in caserma è fissata dalle autorità  di cui all’art.25, comma 1, nell’orario delle operazioni del comandante di Corpo, non oltre le ore 01:00 e, comunque, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dalle disposizioni di cui all’art.25, comma 2.

 

 

 

2. Quindici minuti dopo l’orario fissato per il rientro, il comandante di reparto o un sottufficiale o un militare appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all’uopo delegato, esegue l’appello serale.

 

 

 

3. Il silenzio inizia trenta minuti dopo l’orario fissato per il rientro, durante il silenzio possono restare accese soltanto le luci dei locali di uso collettivo (atri, scale, servizi igienici) e devono esserlo quelle interne ed esterne prescritte per motivi di sicurezza.

 

 

 

4. I comandanti di reparto, di grado non superiore a capitano, eseguono almeno due contrappelli mensili nelle ore notturne, SENZA SVEGLIARE IL PERSONALE.

 

 

 

Il richiamato art. 25, invece, statuisce che

 

 

 

1. L’orario delle operazioni svolte ogni settimana in ogni caserma è stabilito dal comandante provinciale e dal comandante del reparto operativo aeronavale per i comandi ed i militari da essa dipendenti. Per tutti gli altri reparti, dal rispettivo comandante.

 

 

 

2. Le competenti autorità  di cui la comma 1 tengono conto delle disposizioni di carattere generale eventualmente impartite, CON RIFERIMENTO ALLA REALTà€ LOCALE ED AL CONTESTO ORGANIZZATIVO DEL CORPO, dai rispettivi Comandanti Regionali o a essa equiparati, CHE SENTIRANNO, IN OGNI CASO,  L’ORGANO DI RAPPRESENTANZA AFFIANCATO.

 

 

 

Tanto premesso è utile sottolineare che:

 

 

 

a. l’appello serale può essere quindi effettuato quindici minuti dopo l'orario fissato per il rientro. Da ciò si evince che il comandante del reparto, o un suo delegato, non può eseguire l’appello serale a qualunque ora, ma solo una volta trascorsi 15 minuti dopo l’orario fissato per il rientro;

 

 

 

b. Il comandante del reparto, o suo delegato, che effettua l’appello notturno non deve svegliare il personale che riposa;

 

 

 

c. l’ora di rientro in caserma fissato dall’art. 25 comma 1 del Regolamento interno della Guardia di Finanza oltre a dover tener conto delle disposizioni a carattere generale, deve anche essere riferito al contesto locale ove è inserito il Reparto, deve necessariamente attenersi alle indicazioni fornite dal Comandante Regionale (o ad esso equiparato) e, in ogni caso, deve essere sentire il parere della Rappresentanza militare competente.

 

 

 

Per quanto riguarda le conseguenze dell'esecuzione dell'appello con modalità  non conformi alle disposizioni, potrebbe anche in astratto configurarsi una responsabilità  del datore di lavoro qualora da tali condotte derivassero dei danni al personale dipendente; trattandosi inoltre di materia inerente anche la salute del personale e l'orario della caserma, può essere interessato il CoBaR di competenza.

 

 





 

Tua email:   Invia a: