FISCO: REGOLARIZZAZIONE ALL'ESTERO POSSIBILE FINO AL 31/12
martedì 30 novembre 2010
FISCO: REGOLARIZZAZIONE ALL'ESTERO POSSIBILE FINO AL 31/12
(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Rimpatrio giuridico-salvagente per le
operazioni di emersione delle attivita' detenute all'estero. Se
ci sono cause oggettive che, indipendentemente dalla volonta'
del contribuente, impediscono di portare a termine il rimpatrio
fisico entro il 31 dicembre prossimo, la strada per perfezionare
lo scudo fiscale puo' passare anche attraverso il rimpatrio
giuridico. A patto pero' che si concluda entro la fine dell'anno
e che sia gestito dalla stessa fiduciaria a cui e' stata
presentata la dichiarazione di emersione originaria. E' questo,
in sintesi, il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate
con la risoluzione n. 122/E di oggi, che apre alla possibilita'
di equiparare le due forme di rimpatrio previste dal d.l.
78/2009, il rimpatrio fisico e quello giuridico, in presenza di
ostacoli come, per esempio, l'esistenza di contenziosi con i
gestori esteri o le difficolta' legate al disinvestimento e alla
liquidazione delle attivita'.
In pratica, precisa l'Agenzia delle Entrate, per non
vanificare gli effetti delle dichiarazioni riservate presentate
regolarmente, la modalita' di emersione scelta inizialmente puo'
essere modificata ricorrendo al rimpatrio giuridico. Questa
procedura, infatti, pur non comportando il trasferimento
materiale delle attivita' in Italia, garantisce al contribuente
gli stessi risultati del rimpatrio fisico. In entrambi i casi i
beni scudati sono custoditi, amministrati e gestiti da un
intermediario finanziario italiano che ne segue le vicende, per
conto del cliente, dal momento dell'apertura del rapporto in
poi. Quindi, se le cause che ostacolano il rimpatrio fisico non
possono essere rimosse entro il 31 dicembre 2010,
l'operazione-scudo puo' essere definitivamente chiusa
avvalendosi del rimpatrio giuridico. A questo scopo, il
contribuente deve conferire un mandato di amministrazione alla
stessa societa' fiduciaria a cui ha presentato a suo tempo la
dichiarazione riservata. Questa, a sua volta, rilascera' una
copia di una nuova dichiarazione riservata in cui sia riportato
lo stesso importo delle attivita' indicate nella prima
dichiarazione.
La societa' fiduciaria incaricata di gestire l'ultima fase
del processo di emersione si impegna ad applicare e versare le
ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste e, se le
ritenute sono fatte a titolo di acconto o non sono richieste, a
comunicare i dati all'Amministrazione finanziaria attraverso il
modello 770.
(ANSA).