PERMESSI E TRASFERIMENTI EX LEGGE 104/1992, ESAMINIAMO I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE INPS 155/2010 - di Filippo Lo Presti
In data 3 dicembre 2010 l’INPS ha emanato la Circolare 155 avente ad oggetto “Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità  ”.
Si tratta di un documento esplicativo delle novità  legislative in materia di permessi e trasferimenti ex legge 104/1992 introdotte dalla legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), entrata in vigore il 24 novembre 2010.
Di seguito viene fornita una sintesi delle interpretazioni fornite dall’Istituto previdenziale:
1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO.
L’art. 24 della legge 183/2010 ridefinisce criteri e modalità  per la concessione dei benefici.
In base al previgente dettato normativo, infatti, avevano diritto a fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti, coniuge, parenti e affini di persona in situazione di disabilità  grave entro il terzo grado.
Il nuovo disposto normativo prevede, invece, il diritto a godere dei permessi ex lege 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti e, oltre al coniuge, fa riferimento ai parenti o affini del disabile medesimo entro il secondo grado (a titolo esemplificativo, sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati).
Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado zii acquisiti, nipoti acquisiti) della persona con disabilità  in situazione di gravità  soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità  grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età  oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
In relazione al requisito dell’anzianità  over 65, la circolare specifica che “il legislatore ha infatti ritenuto oltremodo onerosa, se non impossibile, l’attività  assistenziale svolta dai familiari in età  avanzata o affetti da patologia invalidante”. Si tratta, in altri termini, di una circostanza oggettiva che non può e non deve essere soggetta a valutazione da parte del datore di lavoro in quanto la motivazione è in re ipsa.
In quanto all’espressione “mancanti” la circolare precisa che deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità  giudiziaria o da altra pubblica autorità  , quale: divorzio, separazione legale o abbandono.
Per quanto concerne le patologie invalidanti, in assenza di un’esplicita definizione di legge, viene ritenuto corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale - Ministro per la Solidarietà  Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità  , del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità  - n. 278 del 21 luglio 2000, Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 (all. 2).
2. ELIMINAZIONE DEI REQUISITI DELLA “CONTINUITà €” E DELLA “ESCLUSIVITà €” DELL’ASSISTENZA.
Nelle disposizioni previgenti era previsto che i permessi potessero essere fruiti a condizione che sussistesse la convivenza ovvero, in mancanza di questa, che l’assistenza fosse continuativa ed esclusiva.
Il comma 2 dell’art. 24 L. 183/2010 sostituisce il comma 2 e abroga il comma 3 dell’art. 42 del decreto legislativo n.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative a tutela della maternità  e della paternità  ), eliminando i requisiti della “continuità  ” e della “esclusività  ” dell’assistenza quali presupposti essenziali ai fini della concessione dei benefici per l’assistenza al figlio maggiorenne in situazione di disabilità  grave.
Il comma 3 dell’art. 24 citato incide sull’art. 20, comma 1, della legge n. 53/2000 eliminando anche per la generalità  dei familiari e degli affini del disabile in situazione di gravità  , i requisiti della “continuità  ” e della “esclusività  ” previsti in precedenza ai fini del godimento dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/92.
I suddetti requisiti, nella volontà  del legislatore del 2010, vengono sostituiti dalla previsione del c.d. “referente unico per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità  grave”.
3. “REFERENTE UNICO” PER L’ASSISTENZA ALLA STESSA PERSONA IN SITUAZIONE DI DISABILITà € GRAVE.
Il riformulato articolo 33, comma 3, della legge 104/92 stabilisce che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità  di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità  grave.
Tale previsione normativa muovendo dall’intento di caratterizzare il concetto di esclusività  dell’assistenza - non più previsto quale requisito essenziale dalle nuove disposizioni in materia - interviene disponendo espressamente che i permessi possono essere riconosciuti ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona.
Pertanto, fermo restando che i giorni di permesso sono previsti dalla legge nel limite di tre per soggetto disabile, tali giornate dovranno essere fruite esclusivamente da un solo lavoratore, non potendo invece essere godute alternativamente da più beneficiari.
Il nuovo art. 33, comma 3 della legge 104/92 prevede, inoltre, in favore dei genitori, disposizioni specifiche che derogano alla regola del “referente unico”.
Infatti ai genitori, anche adottivi, di figli con disabilità  grave, viene riconosciuta la possibilità  di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.
4. PRESUPPOSTI OGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI.
Presupposto per la concessione dei benefici è che la persona in situazione di disabilità  grave non sia ricoverata a tempo pieno.
In proposito, per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
5. TRASFERIMENTI: SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO.
Il lavoratore che assiste il familiare ha diritto di scegliere la sede di lavoro facendo riferimento a quella più vicina al domicilio della persona da assistere, allo scopo di garantire una più agevole assistenza del disabile.
6. DECADENZA DAL DIRITTO AI BENEFICI.
E’ stato introdotto il comma 7-bis dell’art. 33 che prevede la decadenza, per il prestatore di lavoro, dal diritto ai benefici previsti, qualora il datore di lavoro o l’INPS accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei permessi.
L’INPS, ai fini dell’applicazione di quanto contenuto al comma 7-bis citato provvederà  inoltre alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi in argomento.
7. ISTRUZIONI PROCEDURALI PER GLI UFFICI.
In relazione al nuovo dettame normativo, l’INPS segnala agli uffici, di non dover più acquisire le dichiarazioni relative alla sistematicità  e all’adeguatezza dell’assistenza al disabile, prima richieste per garantire la sussistenza dei citati presupposti di continuità  ed esclusività  .
8. DISPOSIZIONI PER I PROCEDIMENTI IN CORSO.
L’Istituto di previdenza segnala agli Uffici che dovranno esaminare, sulla base dei nuovi criteri, le domande presentate a decorrere dal 24 novembre 2010 (entrata in vigore della L. 183/2010) nonchà © le richieste già  pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.
In sintesi, per i procedimenti in corso e per i procedimenti giurisdizionali innanzi ai TAR, al Consiglio di Stato e al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, gli uffici dovranno tenere conto delle nuove disposizioni e, se del caso, rinunciare al contenzioso qualora l’elemento fondante della controversia non sia più attuale per effetto delle intervenute modifiche normative.
Per quanto concerne sia le istanze presentate prima del 24.11.2010 e non ancora istruite sia i provvedimenti già  adottati prima di tale data sulla base delle previgenti disposizioni, l’INPS dispone che le stesse dovranno essere riesaminate, alla luce delle nuove disposizioni.
FILIPPO LO PRESTI
Sezione Ficiesse Catanzaro
Componente del Direttivo nazionale Ficiesse