EMANATA ANCHE LA CIRCOLARE DELLA GUARDIA DI FINANZA SULLE "FINESTRE MOBILI" PREVIDENZIALI

mercoledì 29 dicembre 2010

 
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

 

VI Reparto - Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza


 

Circolare 384981 del 22/12/2010



Oggetto: Articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Interventi in materia pensionistica e previdenziale.



1. Premessa.

L’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, reca rilevanti disposizioni in materia pensionistica e previdenziale.
L’INPDAP, con le circolari n. 17 e n. 18 in data 8 ottobre 2010 (allegati 1 e 2), ha illustrato le relative previsioni.
Ciò premesso, con la presente direttiva si forniscono le preliminari indicazioni sull’applicazione delle disposizioni di interesse.

2. Interventi in materia pensionistica.

L’art. 12, commi 1 e 2, prevede anche per i dipendenti pubblici l’accesso, rispettivamente, al pensionamento di vecchiaia e di anzianità  decorsi 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti (c.d. “finestre mobili”). Tali disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti stabiliti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011.
L’INPDAP, con nota del 27 ottobre 2010 (allegato 3), si è espressa nel senso che “le finestre mobili si applicano anche al personale delle Forze armate (…) ed alle Forze di polizia” in quanto non rientranti nelle deroghe espressamente previste dall’art. 12, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 78/2010.

a. Accesso al trattamento pensionistico per limiti di età  (Art. 12, comma 1).
Ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come noto, i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia sono alternativamente:
- 20 anni di anzianità  contributiva;
- 15 anni di anzianità  contributiva in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992.
Pertanto, gli appartenenti al Corpo che a decorrere dal 1° gennaio 2011:
- siano in possesso dei requisiti contributivi minimi anzidetti;
- raggiungano i limiti di età  previsti, per il personale ufficiali, dall’art. 36 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e, per quello non direttivo e non dirigente, dal combinato disposto degli articoli 2, comma 1, e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
conseguono il trattamento pensionistico decorsi 12 mesi dalla data di maturazione del limite di età .
Sul punto, l’INPDAP ha chiarito che sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente norma coloro i quali maturino i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il pensionamento di anzianità  entro il 31 dicembre 2010, nei cui confronti continua a trovare attuazione la previgente disciplina.
Inoltre, è opportuno evidenziare che a decorrere dal 1° gennaio 2011, nell’ipotesi in cui il personale maturi i requisiti contributivi ed anagrafici stabiliti per la pensione di anzianità  in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età  previsti per la pensione di vecchiaia, il differimento di un anno decorrerà  esclusivamente dalla data di maturazione dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità .

b. Accesso al trattamento pensionistico di anzianità  (Art. 12, comma 2).
Il personale del Corpo accede alla pensione di anzianità  (a domanda) al raggiungimento alternativamente dei seguenti requisiti minimi:
- 57 anni di età  e 35 anni di anzianità  contributiva (art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- 40 anni anzianità  contributiva (art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);
- massima anzianità  contributiva prevista, in corrispondenza di un’età  anagrafica pari a 53 anni (articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165).
Pertanto, gli appartenenti al Corpo che maturino, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i requisiti minimi sopra indicati conseguono il diritto alla decorrenza della pensione di anzianità  trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei medesimi.
Sono esclusi, anche in questo caso, dall’applicazione delle “finestre mobili” coloro che abbiano raggiunto i requisiti previsti per il pensionamento di anzianità  entro il 31 dicembre 2010, nei cui confronti continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni normative.
Al riguardo, per quanto di possibile utilità , si riportano di seguito taluni esempi.

Militare del Corpo che raggiunge il limite d’età  il 1° maggio 2011 ed ha già  maturato entro il 31 dicembre 2010 i requisiti minimi stabiliti per la pensione di anzianità .
L’interessato consegue il diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza il 1° maggio 2011.

Militare del Corpo che raggiunge il limite d’età  il 1° maggio 2012 ed ha già  maturato i requisiti minimi previsti per la pensione di anzianità  almeno un anno prima.
L’interessato consegue il diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza il 1° maggio 2012.

Militare del Corpo che matura il requisito per la pensione d’anzianità  il 1° marzo 2011.
L’interessato consegue il diritto alla decorrenza della pensione di anzianità  dal 1° marzo 2012.
Ciò sempre che il militare non intenda presentare istanza di revoca della domanda per il pensionamento di anzianità  ai sensi del successivo paragrafo 4.

3. Interventi in materia di trattamento di fine servizio.

Nella citata circolare n. 17 dell’8 ottobre 2010 dell’INPDAP (cit.all.1) sono state illustrate le novità  introdotte dall’articolo 12, commi 7, 8 e 10, del decreto-legge n. 78/2010 in materia di trattamento di fine servizio.

a. Indennità  di fine servizio ed eventuale rateizzazione del pagamento (Art. 12, commi 7 e 8).
L’art. 12, commi 7 e 8, introduce importanti novità  in ordine alle modalità  di corresponsione dell’indennità  di fine servizio (T.F.S.). In particolare, il riconoscimento di tale indennità  è effettuato dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010 (31 maggio 2010):
- in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro: in tal caso, il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di decorrenza del diritto al pagamento del T.F.S. ovvero del relativo primo importo annuale, con conseguente corresponsione del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo 12 mesi e 24 mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

b. Trattamento di fine servizio e modifiche al sistema di calcolo (Art. 12, comma 10).
L’articolo 12, comma 10, stabilisce che, con effetto sulle anzianità  contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, il calcolo del trattamento di fine servizio (T.F.S.) del personale dipendente dalle Pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la Guardia di finanza, si effettua secondo le regole previste dall’art. 2120 del codice civile, concernente il trattamento di fine rapporto, con applicazione dell’aliquota del 6,91%.
In particolare, le nuove modalità  di determinazione dell’indennità  di buonuscita (T.F.S.) sono le seguenti:
- il computo della “prima quota”, relativa all’anzianità  maturata al 31 dicembre 2010, rimane invariato, continuando ad applicarsi le norme contenute nel D.P.R. n. 1032/1973 che individuano quale base di calcolo, ai fini dell’indennità  di buonuscita, la retribuzione contributiva annua percepita al momento del collocamento in congedo (retribuzione dell’ultimo giorno di servizio, espressa su base annuale);
- il calcolo della “seconda quota”, a partire dalle anzianità  maturate dal 1° gennaio 2011, deve effettuarsi attraverso l’applicazione dell’aliquota del 6,91% alla retribuzione contributiva utile ai fini del T.F.S. per ciascun anno di servizio. L’importo derivante da questo computo sarà  rivalutato ai sensi dell’articolo 2120, comma 4, del codice civile.
Le nuove modalità  di calcolo - come precisato dall’INPDAP nella citata circolare n. 17 (cit.all.1) - non mutano la natura delle prestazioni in esame che rimangono trattamenti di fine servizio. Pertanto, le voci retributive utili ai fini dell’accantonamento restano le medesime già  considerate ai fini del trattamento di fine servizio.

4. Indicazioni di natura procedurale.

Restano ferme le disposizioni recate dall’art. 59, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le quali prevedono che:
- le domande per il pensionamento di anzianità  dei dipendenti della Pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di 12 mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento;
- il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda.
In particolare, ai sensi della circolare del VI Reparto - Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza n. 299866 del 14 settembre 2009, tali domande dovranno essere presentate con almeno 7 mesi di anticipo rispetto alla data indicata per l’accesso al pensionamento.
In merito, si rappresenta che potranno essere utilizzati gli appositi modelli disponibili nella sezione “modulistica” del sito internet www.inpdap.gov.it, riportati anche nel sito intranet del Corpo, alla pagina web dell’Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza.
Sarà  cura dei competenti Comandi Regionali o equiparati informare, con il supporto dei dipendenti Enti amministrativi, delle novità  introdotte dal predetto art. 12, comma 2, tutto il personale che:
- maturi i requisiti minimi per il pensionamento di anzianità  a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- abbia già  presentato la pertinente domanda.
Ciò al fine di consentire agli interessati di valutare l’opportunità  di produrre istanza di revoca della domanda di pensionamento e all’Amministrazione di regolarizzare, conseguentemente, la relativa posizione.
Rimangono, altresì, invariate le procedure amministrative sinora adottate, concernenti la comunicazione dei dati all’INPDAP ai fini della definizione dei trattamenti di fine servizio.

5. Conclusioni.

Tenuto conto della portata innovativa della normativa in esame sulle posizioni pensionistiche e previdenziali del personale della Guardia di finanza, si fa riserva di fornire ulteriori e puntuali indicazioni non appena saranno approfonditi gli effetti complessivi dei suddetti interventi, anche nell’ambito del confronto interforze in corso.
Eventuali problematiche di carattere interpretativo e/o applicativo della normativa in questione potranno essere rappresentate con la massima sollecitudine al VI Reparto - Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza.
Il Comando Generale continuerà  a svolgere ogni consentita azione nelle varie sedi istituzionali volta a salvaguardare appieno il trattamento pensionistico e previdenziale e le aspettative del personale del Corpo in stretta sinergia con le altre Amministrazioni del Comparto “Sicurezza-Difesa”.

6. La presente direttiva è disponibile sul portale intranet del VI Reparto - Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza.

Si prega di favorire la massima diffusione della presente al personale interessato.





 
d’ordine
 
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
 
                                                       (Gen. D. Michele Adinolfi)
 
 
 

Tua email:   Invia a: