LAUREA FACILE PER I GENERALI IN PENSIONE. LA PROPOSTA DEL SENATORE PDL RAMPONI: QUESTIONE DI GIUSTIZIA, OGGI ANCHE I MARESCIALLI SONO DOTTORI (Corriere della Sera)

giovedì 03 febbraio 2011

LAUREA FACILE PER LE STELLETTE
I TITOLI ALLA CARRIERA PER I GENERALI IN PENSIONE

Proposta – Il disegno di legge firmato dal senatore pdl Ramponi: questione di giustizia, oggi anche i marescialli sono dottori



Pubblichiamo l’articolo di Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera del 3 febbraio 2011; di seguito invece il resoconto della Commissione Istruzione del Senato alla quale si fa riferimento nell'articolo.

 
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Legislatura 16º - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 275 del 01/02/2011

 

(169) RAMPONI.  -  Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in materia di riforma strutturale delle Forze armate

(Parere alla 4a  Commissione. Esame e rinvio) 

 

Riferisce alla Commissione la relatrice COLLI (PdL) la quale osserva che lo scopo del provvedimento è di riconoscere, mediante convenzioni con l'università , i crediti maturati da alcuni ufficiali ormai in congedo al fine di acquisire il titolo di laurea. Il testo infatti reca una modifica all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 464 del 1997, nella parte in cui è disciplinata la formazione universitaria degli ufficiali delle Forze armate. In particolare, fa presente che la norma dispone la possibilità  di stipulare convenzioni tra accademie militari e atenei al fine non solo di stabilire gli ordinamenti didattici ma anche di riconoscere gli studi già  compiuti. In quest'ambito, segnala che la legislazione vigente consente il riconoscimento degli studi compiuti e il rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione  agli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei Carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza.

Su questa disposizione - prosegue la relatrice - interviene il disegno di legge, che apre la casistica dei soggetti cui è riconosciuto il pregresso percorso formativo, includendo coloro che provengono dal complemento e sono transitati per concorso in servizio permanente effettivo nei ruoli normali degli ufficiali delle rispettive Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, i quali abbiano superato i corsi di aggiornamento professionale per essi previsti e i corsi di Stato maggiore e Superiore di Stato maggiore svolti presso gli istituti paritetici esistenti negli ordinamenti delle rispettive Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, prima dell’istituzione dell’Istituto superiore di Stato maggiore interforze.

Precisa al riguardo che l'articolo 22, comma 13, della legge n. 448 del 2001, inizialmente prevedeva un riconoscimento automatico dei crediti formativi per il conseguimento della laurea a beneficio del personale delle amministrazioni pubbliche che avesse superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi comprese quelle delle Forze armate. Riferisce poi che, onde evitare abusi, si è tentato anzitutto di qualificare detto riconoscimento non come un atto dovuto, bensì come una possibilità , e in tal senso è intervenuto l'articolo 2, comma 147, del decreto-legge n. 262 del 2006. Quest'ultimo ha altresì previsto che "le università  disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità  professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonchà© le altre conoscenze e abilità  maturate in attività  formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta". Ritiene dunque che in questo modo si sia posto un primo argine al riconoscimento illimitato di crediti, che finivano per avvantaggiare impropriamente dipendenti pubblici per il solo fatto di aver partecipato ad attività  formative presso le amministrazioni di appartenenza o per l'anzianità  di servizio maturata.

Sottolinea altresì che la materia è stata di recente ridisciplinata dalla legge di riforma dell'università  (legge n. 240 del 2010), che all'articolo 14  ha ulteriormente abbassato il numero di crediti riconoscibili, i quali passano da sessanta a dodici. E' stato inoltre previsto che "il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente".

In questa linea ritiene perciò che un ulteriore ampliamento delle categorie di soggetti beneficiari di tali convenzioni tra atenei e Forze armate rischi di costituire un segnale in netta controtendenza, benchà© sia circoscritto a pochi individui, peraltro già  in congedo. Pertanto, tenuto conto del percorso normativo fin qui intrapreso, non può che esprimere una valutazione negativa sul disegno di legge.

 

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (PdL) il quale pone l'accento sulla recente legge di riforma dell'università  che ha chiuso un capitolo assolutamente disdicevole nella disciplina del riconoscimento dei crediti. Ripercorre a sua volta l'evoluzione normativa in materia che ha portato alla fissazione di un limite massimo di dodici crediti riconoscibili per il conseguimento della laurea da parte del personale delle pubbliche amministrazioni. Tiene peraltro a precisare che sull'argomento si è registrato un accordo tra tutte le forze politiche, onde non snaturare il percorso formativo che porta alla laurea.

Il disegno di legge va perciò ormai collocato necessariamente in questo contesto, non avendo trovato un adeguato spazio all'interno della riforma universitaria. Pur riconoscendo che i corsi professionali nel campo militare abbiano un certo peso, pone il rischio che un'apertura a tali categorie finisca per rendere inevitabile un ulteriore incremento dei soggetti potenzialmente beneficiari. Osserva altresì che i militari posti in congedo assumono automaticamente il grado superiore come riconoscimento in vista del pensionamento.

Seppure a malincuore, considerato che la questione poteva essere trattata in occasione del riordino delle università , si associa pertanto all'orientamento contrario proposto dalla relatrice.

 

Il seguito dell'esame è rinviato.



 

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