PIANI IMPIEGHI GDF: PERCHE' HA RAGIONE IL COMANDO REGIONALE GDF DELLA CAMPANIA CHE SI E' ADEGUATO ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E HA MERITORIAMENTE RICONOSCIUTO (PER PRIMO) IL DIRITTO DI SCORRIMENTO. Di Filippo Lo Presti

giovedì 17 febbraio 2011

PIANI IMPIEGHI GDF: PERCHE' HA RAGIONE IL COMANDO REGIONALE GDF DELLA CAMPANIA CHE SI E' ADEGUATO ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO E HA MERITORIAMENTE RICONOSCIUTO (PER PRIMO) IL DIRITTO DI SCORRIMENTO

 

Il Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1764 del 26 marzo 2010, ha bocciato il mancato riconoscimento da parte della Guardia di finanza del diritto di scorrimento della graduatoria dei trasferimenti in caso di rinuncia degli aventi diritto.

 

Sul tema, abbiamo pubblicato a marzo del 2010 l’articolo al quale rimandiamo (

http://www.ficiesse.it/home-page/3826/piani-degli-impieghi-gdf_-sentenza-del-consiglio-di-stato_-si-deve-scorrere-la-graduatoria-quando-chi-precede-rinuncia-al-movimento_-si-adeguera_-il-corpo-all_autorevole-indicazione)

 

Con una presa di posizione piuttosto opinabile, in quanto motivata unicamente sulla rigidità  del sistema dei trasferimenti (anzichà© adeguare la tempistica dei trasferimenti), il Comando Generale ha deciso di non procedere allo scorrimento delle graduatorie per il (solo) piano degli impieghi centralizzato, cioè i trasferimenti tra diversi Comandi Regionali o di Corpo (vgs T.U. sulla mobilità  ediz. 2010 e 2011, pag. 34 e ss.).

Tale decisione veniva giustificata, principalmente, con l’incompatibilità  con la scelta di tre province.

In questa sede non verrà  approfondita l’istituto dello scorrimento del piano degli impieghi centralizzato, lasciando ai giudici amministrativi il compito di valutare ed eventualmente censurare nuovamente tale prassi amministrativa, sulla base degli univoci indirizzi forniti dal Consiglio di Stato con la sentenza richiamata.

Anche il piano degli impieghi periferico (trasferimenti tra diverse province della stessa regione ovvero tra diverse articolazioni dello stesso Comando di Corpo) è integralmente e dettagliatamente disciplinato dal Comando Generale con il citato Testo Unico.

In tale contesto, l’Organo di vertice ha evitato di inserire il mancato scorrimento delle graduatorie nell’ambito del piano degli impieghi periferico, atteso che era palesemente inapplicabile a detti trasferimenti per i quali è prevista la scelta di “una sola Provincia”.

Conformemente a quanto dettato dal T.U., alcuni Comandi Regionali hanno oculatamente e ragionevolmente previsto la possibilità  di accedere allo scorrimento delle graduatorie nel rispetto della tempistica (16 marzo) prevista dal Comando Generale (vgs. Determinazione 80419/11 in data 12.02.2011 del Comandante Regionale Campania).

Altri Comandanti Regionali, al di fuori delle direttive previste dal Comando Generale con il T.U. mobilità , hanno continuato a negare il diritto per le graduatorie in ambito periferico.

Le motivazioni addotte sembrano, però, agevolmente censurabili visto che viene sancito un divieto assoluto di scorrimento atteso che il militare che segue in graduatoria potrebbe risultare in forza ad una provincia maggiormente deficitaria.

In tal modo, non viene preso in considerazione il caso, non infrequente, in cui il militare che segue appartenga alla stessa provincia del rinunciatario (se non addirittura allo stesso reparto) che, ovviamente, presenta la stessa situazione forza. In tale ipotesi, appare arduo paventare un pregiudizio alla pianificazione di una corretta perequazione della situazione forza delle varie province, atteso che nelle due province interessate (una di partenza e l’altra di arrivo) si avrebbe sempre un militare in uscita e un militare in arrivo.

Esempio.
Situazione attuale:
-provincia A): 1 militare in uscita;
-provincia B): 1 militare in entrata.

Situazione in caso di scorrimento:
-provincia A): 1 militare in uscita a seguito di scorrimento;
-provincia B): 1 militare in entrata.

Parimente inconferente sembrerebbe l’esigenza di dover colmare l’ulteriore vacanza resasi disponibile a seguito dello scorrimento, in quanto, come si evince dall’esempio riportato, il Comandante Regionale ha già  previsto che la situazione forza della provincia A (di partenza) venga ridotta di un’unità .

L’adozione di tale meccanismo, peraltro, porterebbe a conclusioni aberranti, penalizzando di fatto coloro che, loro malgrado, prestano servizio in province più deficitarie. Sarebbe come se, in sede di movimenti centralizzati, non venisse trasferito alcun militare dalle regioni del nord perchà© queste sono più deficitarie delle altre. Il che, ovviamente, non avviene e non potrebbe avvenire.

In conclusione, parrebbe evidente che il divieto di scorrimento delle graduatorie:

1. non rientri nei poteri del Comandante Regionale in quanto non espressamente previsto dal T.U. emanato dal Comando Generale che disciplina anche la mobilità  periferica;

2. è comunque un provvedimento che non trova riscontro nei principi di buon andamento ed imparzialità  della pubblica amministrazione, atteso che preclude lo scorrimento delle graduatorie a tutti i militari con motivazioni che valgono solo per alcuni;

3. non sia conforme all’architettura dei trasferimenti previsti dal T.U., posto che l’eventuale provincia maggiormente deficitaria sarebbe di lì a breve reintegrata in sede di piano degli impieghi centralizzato.

Dispone infatti il T.U. (pag. 44) che <<entro il 20 aprile, (NDR: il Comando di Corpo) comunicherà  al Comando Generale, distintamente per contingente e per ruoli… la situazione-forza (complessiva e per province/sedi), aggiornata al 15 aprile e comprensiva dei provvedimenti già  disposti a tutto il 31 dicembre successivo. I dati comunicati saranno presi a base per l’elaborazione informatica del piano degli impieghi centralizzato>>.

E’ chiaro che la situazione forza della bistrattata provincia C), maggiormente deficitaria, verrebbe reintegrata dopo pochi mesi, consentendo in tal modo i movimenti ambito regione senza alcuna preclusione.

Si auspica pertanto un immediato intervento del Comando Generale, anche al fine di non creare disparità  di trattamento tra i vari Comandi Regionali, in considerazione del fatto, peraltro, che la censura del Consiglio di Stato, adottata nei confronti del piano degli impieghi centralizzato, è ancor di più attagliata al piano degli impieghi periferico.

Filippo Lo Presti
Presidente comitato precongressuale di Catanzaro
e componente del direttivo nazionale di Ficiesse
f.lopresti@ficiesse.it

 


Tua email:   Invia a: