TRASFERIMENTO D'AUTORITA': NON BASTA RICHIAMARE LE ESIGENZE DI SERVIZIO SE I FATTI NON SONO SUPPORTATI DALLA REALTA' .
giovedì 24 febbraio 2011
N. 00623/2011REG.PROV.COLL.
N. 09705/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9705 del 2004, proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia
di Finanza - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
*******, rappresentato e difeso dagli avv. ti *** e
******, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via
*******;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 00163/2004,
resa tra le parti, concernente TRASFERIMENTO D'AUTORITA'
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il Cons.
Andrea Migliozzi e uditi per le parti l’avv. ******, su delega
dell’avv. ******, e l'avv. dello Stato Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appuntato della Guardia di Finanza ****** impugnava innanzi al
TAR per la Liguria la determinazione n.41630/P del 16/11/2002 del
Comando Regionale Liguria della G.d.F con cui il predetto era trasferito
d’autorità  dal Comando Brigata di Varazze al Comando Gruppo di Genova.
L’adito TAR - Sez. I – con sentenza n.163 del 13/2/2004 accoglieva il
proposto ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva fondata la censura di
eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, atteso che il
trasferimento d’autorità  ancorchè inquadrabile nel più vasto genus degli
ordini, non esime l’Amministrazione dal fornire sia pure a mezzo di una
succinta motivazione le ragioni della scelta operata.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze- Comando Generale della
Guardia di Finanza - con l’impugnativa all’esame ha chiesto la riforma
della sentenza suindicata, ritenendola errata.
L’Amministrazione appellante sostiene l’erroneità  della pronuncia del
TAR , lì dove in essa si estende l’obbligo di motivazione ad un
provvedimento rientrante senz’altro nella categoria degli ordini che, in
quanto tali, non abbisognano di motivazione.
Si è costituito in giudizio il sig. ***** che ha in via preliminare
eccepito la irricevibilità  dell’appello perchà © tardivamente proposto,
contestando nel merito la fondatezza del gravame.
All’udienza pubblica del 14 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in
decisione..
DIRITTO
Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività  dell’appello
sollevata ex adverso dalla difesa del sig. ****, rivelandosi il gravame
proposto dall’Amministrazione delle Finanze nel merito infondato.
Il Collegio ritiene che la delibazione di illegittimità  del
provvedimento impugnato in primo grado resa dal TAR sia meritevole di
conferma , ma per motivi solo in parte coincidenti con quelli posti a
fondamento della sentenza qui gravata.
La Sezione deve preliminarmente ribadire di non volersi qui discostare
dai principi ermeneutici più volte dalla stessa affermati in ordine alla
natura giuridica dei provvedimenti di trasferimento d’autorità  degli
appartenenti ai corpi militari e dei riflessi e ai conseguenti riflessi
sull’onere motivazionale gravante sulla stessa Amministrazione militare.
Detti provvedimenti, com’è noto, vertono nella tipologia degli ordini ,
e sono adottati dall’Amministrazione militare in relazione ad esigenze
strettamente organizzative ( cfr Sez. IV n.7641/09) .
Siffatte esigenze sono poi connotate da ampia discrezionalità  a fronte
delle quali la posizione del singolo militare, quanto alle sue esigenze
personali e professionali è sez’altro recessiva , sì che la
censurabilità  delle scelte operate dall’Amministrazione militare può
avvenire solo nei limiti alquanto ristretti della oggettiva
irrazionalità  delle stesse ( cfr Sez. IV 6273/09) .
I limiti esposti si riverberano , conseguentemente sul piano della
motivazione dell’ordine, non rinvenendosi a carico un onere
motivazionale specifico , risultando sufficiente l’esternazione , nel
provvedimento, dell’esigenze di servizio ( cfr Sez. IV n.4651/09 ) .
Ciò nondimeno, il Collegio deve rilevare come la fattispecie all’esame
riveli connotazioni particolari e precipue che evidenziano a carico del
provvedimento di trasferimento per cui è causa profili di incongruità  e
irrazionalità  tali da inficiare l’atto stesso sia per il contenuto
dispositivo in esso recato sia, entro certi limiti, sotto il profilo
motivazionale.
Dunque l’appuntato **** è stato trasferito dalla Brigata di Varazze al
Comando Gruppo di Genova con un atto d’autorità  , volto a soddisfare
dichiarate esigenze di servizio, ma il procedimento all’uopo seguito non
appare indenne da vizi di incongruità  .
Invero, dopo aver avvisato, nell’agosto del 2002 , ai sensi degli artt.7
e ss. della legge n.241/90 l’interessato circa l’attivazione di un
procedimento di trasferimento d’autorità  ( senza l’indicazione della
sede di destinazione ) , cui il militare ha dato riscontro con la
produzione di relative osservazioni , l’Amministrazione ha prima
richiesto al **** , con nota del dicembre del 2002 , di produrre
domanda di trasferimento ai Reparti di Savona , per poi disporre il
trasferimento di questi presso il Comando Gruppo di Genova .
La sequela procedimentale seguita dall’Amministrazione di per sà © già Â
rivela una qualche incongruenza della determinazione finale assunta e
quest’ultima appare altresì illogica allorchè si prenda in esame la
circostanza per cui il suddetto militare in ordine alla sede dove è
stato disposto il trasferimento viene adibito al bar della caserma , in
funzioni, quindi, non operative .
Ora non può sfuggire il fatto che un siffatto operato dà  luogo a
significative perplessità  circa le esigenze di servizio che si sarebbero
intese soddisfare con il trasferimento d’autorità  del ****, rivelando ,
piuttosto, la determinazione assunta quasi degli intenti punitivi nei
confronti del predetto militare e tanto sia per l’anomala sua
utilizzazione, sia per il ripensamento che l’Amministrazione ha avuto in
ordine alla sede di destinazione..
Anche a non voler imporre, in generale, all’Amministrazione militare un
onere motivazionale che esponga in dettaglio, le ragioni organizzative
sottese alle scelte operate ( e sul punto non appare condivisibile il
rilievo de TAR che ha ravvisato a carico dell’Amministrazione militare
la sussistenza di uno stringente, dettagliato onere motivazionale, del
genere di quello richiesto per l’impiego civile ) , nella fattispecie ,
vengono in rilievo gli aspetti peculiari tali da rendere la posizione
dell’appuntato **** meritevole di apprezzamento da parte
dell’amministrazione procedente e che non essendo stati oggetto di una
qualche menzione nel procedimento di trasferimento evidenziano a carico
del provvedimento finale di assegnazione di sede dei profili di indubbia
perplessità  e illogicità  . e , limitatamente a tali aspetti, di
manchevolezza della motivazione.
Per il vero, la difesa dell’appellante Ministero ha avuto cura di
spiegare perchà © l’appuntato **** è stato adibito presso la sede di
destinazione a servizi interni di caserma, ma è evidente che ci si trovi
di fronte ad una sorte di integrazione postuma della motivazione
dell’adottato provvedimento che non può certo “sanare”la carenza in
contestazione.
In definitiva, il provvedimento impugnato non pare possa sottrarsi alle
censure di contraddittorietà  e incongruità  pure fatte valere dal
ricorrente i in prime cure e che non risultano smentite dall’appello
all’esame, dovendo il giudizio di illegittimità  dell’atto de quo reso
dal TAR Liguria, essere confermato, sia pure per ragioni che vanno al di
là  del pur sussistente ( nei sensi sopra riportati ) vizio di difetto di
motivazione.
Sussistono, peraltro, giusti motivi , avuto riguardo alla peculiarità Â
della controversia all’esame , per compensare tra le parti le spese e
competenze del presente grado di giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
Rigetta.
Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre
2010 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente FF
Vito Poli, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)