IL MANCATO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DEI PIANI DEGLI IMPIEGHI CENTRALIZZATI E PERIFERICO GDF E' ILLEGITTIMO: LO AFFERMA LO STESSO COMANDO GENERALE DEL CORPO NEL T.U. MOBILITA' 2011 - di Filippo Lo Presti

mercoledì 02 marzo 2011

L’istituto dello scorrimento della graduatoria è un mezzo istruttorio attraverso la quale la P.A. persegue un fine pubblicistico. Nel caso dei trasferimenti, lo scopo è quello di sopperire al fabbisogno programmato dalla stessa Amministrazione per far fronte alle esigenze organiche e di servizio di un dato territorio (cfr. C.d.S. sent. 1764 del 26.01.2010).

In quanto di natura pubblicistica, l’esercizio di tale potere deve essere conforme a principi di buon andamento ed imparzialità .

La Guardia di Finanza, con il T.U. Mobilità  2011, ha adottato lo scorrimento della graduatoria nell’ambito del piano degli impieghi centralizzato (pag. 102) e periferico (pag. 98) riservato alle sedi particolarmente disagiate.

Leggiamo la disposizione citata per i trasferimenti periferici (sostanzialmente conforme a quella per i trasferimenti centralizzati):

Le fasi successive alla conclusione del procedimento

Il militare trasferito ha la facoltà  di produrre un’istanza di revoca; tale richiesta verrà  automaticamente accolta, determinando per il diretto interessato l’impossibilità  per i successivi tre anni di accedere alle procedure eventualmente avviate per quella stessa sede.
In tal caso si provvederà  a:
- comunicare a tutti i partecipanti alla procedura l’avvenuta riapertura dei termini e il conseguente     riesame delle singole posizioni;
- disporre la revoca ex art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 del provvedimento di          
  impiego conclusivo della procedura nella parte concernente:
- il trasferimento da revocarsi;
- il diniego relativo al militare collocatosi in graduatoria in posizione immediatamente successiva
  a quella del militare la cui istanza di revoca è stata accolta;
- determinare il trasferimento del militare collocatosi in graduatoria in posizione immediatamente   successiva a quello cui è stata accolta l’istanza di revoca;
- in presenza di ulteriori istanze di revoca, si procederà  al trasferimento del militare collocato in  posizione immediatamente sottostante nella graduatoria di merito
”.

Appare evidente che il meccanismo sopra delineato, come già  detto attuato per finalità  pubbliche, è pienamente applicabile anche al piano degli impieghi centralizzato e periferico c.d. “ordinario”. Anche quest’ultime procedure sono finalizzate a soddisfare le prioritarie finalità  istituzionali, posto che “Il numero dei movimenti per i reparti di destinazione sarà  determinato sulla base delle «esigenze organiche» del Comando di Corpo e della provincia/sede richiesta, tenendo conto delle complessive «esigenze di servizio» dell’Amministrazione” (pag. 22).

Non si intravedono pertanto i motivi ostativi all’utilizzo dello scorrimento della graduatoria sia in ambito centralizzato che in quello periferico.

Con specifico riferimento a quest’ultima tipologia è bene precisare, come ben evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza citata, che “il meccanismo pianificato dalla circolare… a proposito dello scorrimento della graduatoria non pone divieto alcuno”.

Tenuto conto dell’insanabile contrasto emerso dal T.U. in relazione alla difforme applicazione del medesimo istituto per situazioni similari e considerato altresì che eventuali e numerose censure da parte dei giudici amministrativi con molta probabilità  esporrebbero l’Amministrazione a ripetute condanne al pagamento delle spese legali, si auspica un pronto e risolutivo intervento del Comando Generale in materia.

FILIPPO LO PRESTI
Presidente Comitato precongressuale Ficiesse Catanzaro
Componente del direttivo nazionale di Ficiesse
f.lopresti@ficiesse.it

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