PRINCIPIO DEL "NEMINEM LAEDERE": APPLICABILITA' AI CONTENZIOSI TRIBUTARI (La Settimana Fiscale)

mercoledì 16 marzo 2011


Si riporta una interessante orientamento della Corte di cassazione in materia di giustizia tributaria, che noi di FICIESSE avevamo preannunciato in tempi non sospetti

http://www.ficiesse.it/home-page/4067/giustizia-tributaria_-nuovo-art_-92-cpc_-norma-di-civiltà -per-limitare-le-compensazioni-delle-spese-pro-amministrazione-e-rendere-convenienti-anche-i-ricorsi-sotto-i-duemila-euro_-superata-la-storiella-di-peppone-e-del-vitellino

Sembrerebbe superata la storiella di Peppone e del vitellino, infatti "l'attento lettore" quando ha deciso di rischiare anche la mucca, si è visto restituire il vitellino, la mucca ed anche il latte munto.

La Settimana Fiscale n. 11/2011

PRINCIPIO DEL «NEMINEM LAEDERE» – APPLICABILITà€ ai CONTENZIOSI TRIBUTARI

àˆ pacifico nella giurisprudenza della Cassazione che l’attività  della pubblica Amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità , debba svolgersi nei limiti della legge e nel rispetto del principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. Di conseguenza, il giudice ordinario può accertare se la pubblica Amministrazione abbia tenuto un comportamento doloso o colposo che, violando tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo.

Con riferimento al caso concreto, risulta dunque fondata la sentenza del giudice di merito, che ha ritenuto che l’Amministrazione pubblica (nella specie, l’Agenzia delle Entrate) avesse violato l’art. 2043 c.c., non avendo mai verificato quanto lamentato dal contribuente con le sue numerose diffide, vale a dire che non era tenuto al pagamento delle somme richieste con gli avvisi di accertamento notificatigli.

Solo a seguito di ulteriori sollecitazioni da parte del commercialista del contribuente stesso, l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto l’errore contabile commesso, annullando le somme iscritte a ruolo ed emettendo un provvedimento di rimborso delle stesse.

Secondo il giudice di merito, tale comportamento della pubblica Amministrazione ha causato al contribuente un danno economico che deve essere risarcito e che comprende, tra l’altro, le spese sostenute per il commercialista e per le varie trasferte verso l’Ufficio competente, e le spese accessorie e consequenziali sostenute per conferire con la pubblica Amministrazione.

(Corte di Cassazione, Sez. III civ., Sentenza 4.2-3.3.2011, n. 5120)

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