INTERROGAZIONE DEL PARTITO RADICALE SU GIORNI DI RIPOSO DEI MILITARI E FESTA DEL 17 MARZO
mercoledì 16 marzo 2011
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-11262 presentata da MAURIZIO TURCO
lunedì 14 marzo 2011, seduta n.448
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 all'articolo 1 stabilisce che «1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. 2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività  soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150o anniversario dell'Unità  d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
nella «Relazione tecnica al disegno di legge di conversione (A.S. n. 2569) del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5» si legge che «Il congedo ordinario dei pubblici dipendenti contempla infatti quattro giorni aggiuntivi, in corrispondenza delle festività  soppresse di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e, appunto, del 4 novembre (combinato disposto della legge 27 maggio 1949. n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792) [...] Il congedo ordinario dei pubblici dipendenti contempla infatti quattro giorni aggiuntivi, in corrispondenza delle festività  soppresse di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e, appunto, del 4 novembre (combinato disposto della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792). In tal modo, l'effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre, come disposto dal provvedimento, si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà  , secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo ex legge che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo»;
il giorno 9 marzo 2011, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione rispondendo ad una interrogazione a risposta immediata (3-01503) alla Camera dei deputati, ha affermato che «Si tratta di un sacrificio del tutto trascurabile, limitato all'anno 2011, e giustificato da una finalità  che davvero si auspica condivisa»;
l'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, stabilisce che «I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo. A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità  nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.», mentre la legge 23 dicembre 1977, n. 937, all'articolo 1 stabilisce che «Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di lire 8.500 giornaliere lorde.»;
ad eccezione della festività  Santissimi Apostoli Pietro e Paolo che interessa solo il comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, le restanti 4 festività  soppresse sono quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge 23 dicembre 1977, n. 937, mentre la festività  del 4 novembre resta disciplinata dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, e quindi viene recuperata come giorno aggiuntivo al congedo ordinario (articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977,n. 937;
l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante il recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica, ha stabilito che «La durata della licenza ordinaria è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità  nazionale.» mentre il successivo comma 3 recita che «I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo n. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.». In modo analogo dispone l'articolo 14, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza);
secondo le interpretazioni delle norme citate che le pubbliche amministrazioni interessate intenderebbero applicare, nei confronti dei dipendenti civili e militari, risulterebbero essere state emanate disposizioni volte a disporre l'obbligo per il personale di fruire di un giorno di riposo di quelli previsti dalla citata legge 23 dicembre 1977, n. 937, articolo 1, comma 1, lettera b), senza considerare che il tenore letterale della norma in questione afferma innegabilmente che sia esclusivamente il dipendente a poter decidere il giorno di fruizione del beneficio;
il decreto-legge di cui si tratta sembra aver disciplinato la materia in relazione al caso in cui il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni interessate abbia già  fruito di tutti e quattro i giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, articolo 1, comma 1, lettera b), non escludendo quindi, in ipotesi, la possibilità  per le medesime amministrazioni di poter sottrarre a detti lavoratori di un ordinario giorno di ferie, le quali, come noto, sono oggetto di un diritto irrinunciabile e tutelato costituzionalmente, che verrebbe ad essere conculcato, sia pure in minima parte -:
se i Ministri siano a conoscenza dei fatti in premessa e quali siano state le disposizioni emanate per garantire la corretta applicazione delle norme citate al fine di salvaguardare il diritto dei lavoratori di poter disporre liberamente delle giornate di congedo ordinario e in particolare di quelle di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, articolo 1, comma 1, lettera b);
quali siano le disposizioni nei confronti del personale che alla data del 17 marzo 2011 abbia già  fruito dei 4 giorni di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, articolo 1, comma 1, lettera b).
(4-11262)
Interrogazione a risposta scritta 4-11262 presentata da MAURIZIO TURCO
lunedì 14 marzo 2011, seduta n.448
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5 all'articolo 1 stabilisce che «1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. 2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività  soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150o anniversario dell'Unità  d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011. 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
nella «Relazione tecnica al disegno di legge di conversione (A.S. n. 2569) del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5» si legge che «Il congedo ordinario dei pubblici dipendenti contempla infatti quattro giorni aggiuntivi, in corrispondenza delle festività  soppresse di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e, appunto, del 4 novembre (combinato disposto della legge 27 maggio 1949. n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792) [...] Il congedo ordinario dei pubblici dipendenti contempla infatti quattro giorni aggiuntivi, in corrispondenza delle festività  soppresse di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e, appunto, del 4 novembre (combinato disposto della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792). In tal modo, l'effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre, come disposto dal provvedimento, si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà  , secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo ex legge che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo»;
il giorno 9 marzo 2011, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione rispondendo ad una interrogazione a risposta immediata (3-01503) alla Camera dei deputati, ha affermato che «Si tratta di un sacrificio del tutto trascurabile, limitato all'anno 2011, e giustificato da una finalità  che davvero si auspica condivisa»;
l'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, stabilisce che «I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo. A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità  nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.», mentre la legge 23 dicembre 1977, n. 937, all'articolo 1 stabilisce che «Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue: a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario; b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di lire 8.500 giornaliere lorde.»;
ad eccezione della festività  Santissimi Apostoli Pietro e Paolo che interessa solo il comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, le restanti 4 festività  soppresse sono quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge 23 dicembre 1977, n. 937, mentre la festività  del 4 novembre resta disciplinata dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, e quindi viene recuperata come giorno aggiuntivo al congedo ordinario (articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977,n. 937;
l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante il recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica, ha stabilito che «La durata della licenza ordinaria è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della licenza ordinaria è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorità  nazionale.» mentre il successivo comma 3 recita che «I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo n. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.». In modo analogo dispone l'articolo 14, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza);
secondo le interpretazioni delle norme citate che le pubbliche amministrazioni interessate intenderebbero applicare, nei confronti dei dipendenti civili e militari, risulterebbero essere state emanate disposizioni volte a disporre l'obbligo per il personale di fruire di un giorno di riposo di quelli previsti dalla citata legge 23 dicembre 1977, n. 937, articolo 1, comma 1, lettera b), senza considerare che il tenore letterale della norma in questione afferma innegabilmente che sia esclusivamente il dipendente a poter decidere il giorno di fruizione del beneficio;
il decreto-legge di cui si tratta sembra aver disciplinato la materia in relazione al caso in cui il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni interessate abbia già  fruito di tutti e quattro i giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, articolo 1, comma 1, lettera b), non escludendo quindi, in ipotesi, la possibilità  per le medesime amministrazioni di poter sottrarre a detti lavoratori di un ordinario giorno di ferie, le quali, come noto, sono oggetto di un diritto irrinunciabile e tutelato costituzionalmente, che verrebbe ad essere conculcato, sia pure in minima parte -:
se i Ministri siano a conoscenza dei fatti in premessa e quali siano state le disposizioni emanate per garantire la corretta applicazione delle norme citate al fine di salvaguardare il diritto dei lavoratori di poter disporre liberamente delle giornate di congedo ordinario e in particolare di quelle di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, articolo 1, comma 1, lettera b);
quali siano le disposizioni nei confronti del personale che alla data del 17 marzo 2011 abbia già  fruito dei 4 giorni di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, articolo 1, comma 1, lettera b).
(4-11262)