UN'IMPORTANTE SENTENZA DEL TAR CALABRIA CONFERMA L'OPINIONE DA NOI ESPRESSA NEL 2008: AI DISTACCATI GDF SPETTA L'INDENNITA' DI MISSIONE. SARANNO RICHIAMATI GLI ATTUALI DISTACCATI? - di Gianluca Taccalozzi
Come avevamo affermato in tempi non sospetti il 04.10.2008 (http://www.ficiesse.it/home-page/2547/dalla-giurisprudenza-del-consiglio-di-stato-una-certezza_-ai-distaccati-gdf-compete-l_indennita_-di-missione---di-gianluca-taccalozzi), l’istituto del “distacco”, così come interpretato e disciplinato dal Comando Generale della Guardia di Finanza nel Testo Unico sulla mobilità del personale, non ci ha mai convinto soprattutto nella parte in cui si nega ai militari distaccati il diritto all’indennità di missione.
La sensazione era che quel particolare istituto di mobilità , non disciplinato da nessuna fonte legislativa e frutto di un’autonoma e strumentale interpretazione di una sentenza del Consiglio di Stato, fosse stato introdotto nel Testo Unico sulla mobilità al solo fine consentire all’amministrazione di trasferire, aggirando i limiti indirettamente imposti dalle indennità dedicate alla mobilità del personale (trasferimento o missione), un po’ come accaduto anni addietro con i “trasferimenti previo gradimento” altro istituto dichiarato illegittimo dalla giustizia amministrativa.
Per la Guardia di Finanza, un prima ed autorevole conferma dei nostri dubbi è arrivata dal TAR Calabria che, con la sentenza nr. 133 del 28.01.2011, ha accolto il ricorso proposto da un appartenente al Corpo che ha chiesto la corresponsione dell’indennità di missione per il periodo di tempo in cui è stato distaccato presso una sede di servizio diversa da quella ordinaria.
Alla luce di questa prima sentenza e tenuto conto che già altri ricorsi pendono in attesa di giudizio e che altri ne potrebbero seguire, si attendono le decisioni del Comando Generale, che potrebbe:
1. accettare la decisione del TAR Calabria, corrispondere l’indennità di missione al ricorrente e richiamare immediatamente tutti i militari attualmente distaccati;
2. accettare la decisione del TAR Calabria, corrispondere l’indennità di missione al ricorrente ed a tutti i militari distaccati negli ultimi cinque anni e richiamare immediatamente tutti i militari attualmente distaccati;
3. accettare la decisione del TAR Calabria, corrispondere l’indennità di missione al ricorrente e continuare ad utilizzare l’istituto del distacco nei confronti dei militari che hanno presentato ricorso e non intendono presentare ricorso;
4. ricorrere avverso la sentenza di primo grado del TAR Calabria ed attendere le decisioni del Consiglio di Stato.
In ogni caso, la questione è ormai all’attenzione della giustizia amministrativa e sarà risolta, in un modo o nell’altro, in quella sede.
Gianluca Taccalozzi
Presidente Direttivo nazionale Ficiesse
gianlucataccalozzi@alice.it