INVIOLABILE LO STUDIO-ABITAZIONE. PER LA CASSAZIONE L'ACCESSO AI LOCALI DEL PROFESSIONISTA RICHIEDE UN VIA LIBERO DEL PUBBLICO MINISTERO (Il Sole24Ore)

domenica 27 marzo 2011



Il Sole24Ore - 26 marzo 2011

Per la Cassazione l'accesso ai locali del professionista richiede un via libero del pubblico ministero

INVIOLABILE LO STUDIO-ABITAZIONE


L'irregolarità  non è sanabile anche se non è prevista direttamente la nullità 

di Francesco Falcone e Antonio Iorio


L'accertamento è nullo se vi è stato un accesso presso lo studio del commercialista, adibito anche ad abitazione, per acquisire documentazione fiscale, senza l'autorizzazione della Procura della Repubblica. A chiarire questo principio è la Cassazione con la sentenza 6908 del 2011 depositata ieri.
La Guardia di Finanza effettuava una verifica nei confronti di una società  e acquisiva della documentazione presso l'abitazione/studio di un commercialista, senza avere alcuna autorizzazione da parte della Procura.
La commissione regionale, cui si era appellato il contribuente avverso la sentenza di primo grado, riteneva illegittima l'acquisizione documentale priva di autorizzazione e, di conseguenza, decretava la nullità  dell'avviso di accertamento che ne era scaturito.
L'agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione evidenziando che all'atto dell'accesso il professionista non aveva sollevato alcuna obiezione e che, comunque, nello studio egli aveva solo la residenza anagrafica, ma non l'effettiva abitazione.
I giudici di legittimità  hanno ritenuto infondate le ragioni dell'Amministrazione precisando che non era stata provata la circostanza che il professionista avesse soltanto la residenza anagrafica nello studio, senza in realtà  abitarvi, e in ogni caso non era contestata la sua residenza in quel luogo. Da qui la conferma della sentenza del giudice di appello che aveva annullato l'atto impositivo.
L'articolo 52 del Dpr 633/1972 prevede, in sintesi, che i verificatori per accedere nei locali destinati all'esercizio di attività  commerciali, agricole o professionali per eseguire controlli devono essere muniti di un'apposita autorizzazione del capo dell'ufficio da cui dipendono. Se si tratta di locali adibiti anche ad abitazione è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Se, invece, in questi locali non si svolge alcuna attività , l'accesso può essere eseguito solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, motivata da gravi indizi di violazioni.
La sentenza rafforza ulteriormente l'orientamento secondo il quale la violazione di determinati diritti, tutelati dalla Costituzione – in questo caso l'inviolabilità  del domicilio – comporta la nullità  dell'atto impositivo.
La circostanza è importante perchà©, in questi casi, l'Amministrazione finanziaria, di norma, si difende non preoccupandosi della lesione della garanzia costituzionale subita dal contribuente, ma evidenziando la legittimità  dell'accertamento in quanto la norma tributaria non prevede espressamente la sanzione della nullità  rispetto a questa violazione.
Sul punto peraltro sono intervenute anche le Sezioni Unite (16424/02), precisando che l'inutilizzabilità  delle prove raccolte in caso di illegittimità  – e quindi a maggior ragione di assenza – dell'autorizzazione dell'accesso domiciliare «non abbisogna di un'espressa disposizione sanzionatoria, derivando dalla regola generale secondo cui l'assenza di un presupposto del procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola».
Con questa stessa pronuncia si specifica anche che «l'acquisizione di un documento con violazione di legge non può rifluire a vantaggio del detentore, che sia l'autore di tale violazione, o ne sia comunque direttamente o indirettamente responsabile»

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