NON E' PUNIBILE IL MILITARE ASSENTE DAL DOMICILIO DURANTE LA MALATTIA DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO (Tar Toscana)

martedì 29 marzo 2011

 

N. 00450/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02127/2010 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2127 del 2010, proposto da:
**********, rappresentato e difeso dall'avv. **********
 
contro

il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso al quale à© domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
 
per l'annullamento

del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, notificato il 05.10.10 e conseguentemente della sanzione disciplinare del “rimprovero”, per la mancanza commessa e compendiata nella seguente motivazione: “sovraintendente a riposo medico, al termine di cura medica, non faceva rientro nel luogo previsto per la fruizione dello stesso, nella fascia oraria dedicata all’eventuale visita fiscale”, e per il risarcimento dei danni conseguenti all’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:
- il ricorrente, Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, impugna il rigetto del ricorso gerarchico presentato avverso la sanzione disciplinare del rimprovero inflittagli per non avere osservato l’obbligo di permanenza nel domicilio nella fascia oraria prevista dal d.P.C.M. 18 dicembre 2009, n. 206, ai fini dello svolgimento delle visite fiscali;
- con il presente gravame lamenta mancata comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e deduce che sarebbe stato trattenuto fuori dal domicilio da una convocazione telefonica presso la caserma di appartenenza, e comunque la sua infermità  dipenderebbe da causa di servizio sicchà© la normativa citata in materia di reperibilità  per le visite fiscali non sarebbe applicabile;

Considerato che:
- il d.P.C.M. 206/9009 esclude l’obbligo di permanenza nel domicilio relativamente, tra l’altro, alle malattie per cui è riconosciuta la dipendenza da causa di servizio;
- l’Infermeria Presidiaria di Livorno, il 9 marzo 2010, aveva diagnosticato la dipendenza da causa di servizio della patologia del ricorrente;
- i fatti oggetto della sanzione disciplinare sono accaduti il 12 marzo 2010;
- la nota del Ministero della Difesa in data 29 dicembre 2009 prot. 240970, con la quale si comunica la trasmissione al Comitato di verifica per le cause di servizio la relazione per il riconoscimento della dipendenza della patologia, acquisita in esito a ordinanza istruttoria n. 47/2011, è stata notificata al ricorrente successivamente, ovvero il 26 marzo 2010;

Ritenuto pertanto che il ricorrente, all’epoca dei fatti, non potesse percepire la mancata dipendenza da causa di servizio della propria patologia;

Ritenuto conclusivamente di accogliere il presente ricorso con annullamento dei provvedimenti impugnati, e di respingere la domanda risarcitoria perchà© deve reputarsi che l’immediata definizione della causa nel merito abbia evitato il prodursi di danni, dei quali infatti manca la dimostrazione da parte del ricorrente;

Ritenuto inoltre di condannare il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) cui devono essere aggiunte le sole somme per IVA e CPA;
 
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. Respinge la domanda risarcitoria.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2011

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