COSTITUITA DAL DIRETTIVO FICIESSE L'ASSOCIAZIONE "FICIESSE SAN MATTEO ONLUS" (DESTINATARIA DEL 5 PER MILLE) PER SOSTENERE AZIONI DI SOLIDARIETÀ: ECCO L'ATTO COSTITUTIVO. GERMI PRESIDENTE, SCARLINO VICEPRESIDENTE, FIANCHINI TESORIERE

mercoledì 30 marzo 2011

 

Il 26 marzo scorso, in occasione del Direttivo nazionale di Ficiesse, è stata costituita l’associazione non lucrativa di utilità  sociale denominata “Ficiesse San Matteo Onlus”, con sede a Roma, via Palestro n. 78.

 

Contestualmente, i soci fondatori hanno eletto presidente Carlo Germi, vicepresidente Francesco Scarlino e tesoriere la signora Claudia Fianchini.

 

Di seguito, lo statuto della nuova onlus.

 

 

STATUTO

DELLA FICIESSE SAN MATTEO ONLUS

 

Titolo I – Natura, Finalità , Oggetto e Rappresentanza

 

Art.1 – Denominazione e sede nazionale

àˆ costituita l’Associazione denominata “Ficiesse San Matteo organizzazione non lucrativa di utilità  sociale”, la denominazione abbreviata della quale è “Ficiesse San Matteo ONLUS”.

L’Associazione ha sede nazionale in Roma, Via Palestro n.78.

 

Art.2 – Natura dell’Associazione

L’Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e della normativa che ha per oggetto la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità  sociale.

 

Art.3 - Emblema

L’emblema dell’Associazione raffigura il dipinto di Caravaggio “San Matteo e l’Angelo”.

 

Art.4 – Finalità  ed oggetto sociale

L’Associazione non ha fini di lucro, non ha carattere sindacale, è apartitica ed apolitica e persegue esclusivamente finalità  di solidarietà  sociale, nella forma dell’attività  di beneficenza in favore dei soggetti individuati come bisognevoli di sostegno per far fronte alle fondamentali e normali esigenze di vita.

àˆ fatto divieto all’Associazione ed ai suoi organi di svolgere qualunque altra attività  diversa da quella di cui sopra e da quelle alla stessa direttamente connesse.

 

Art.5 – Attività 

Per realizzare le finalità  di cui sopra, l’Associazione:

a)     intraprende e promuove ogni iniziativa utile a raccogliere e a fornire aiuto economico ai soggetti individuati come bisognevoli di sostegno;

b)     promuove e organizza iniziative al fine di sensibilizzare i singoli e le istituzioni e di provocarne l’intervento in favore dei soggetti bisognevoli di sostegno;

c)     attua forme di organizzazione e di cooperazione con o aderisce ad altre associazioni, enti o strutture, nazionali o internazionali, operanti nel settore delle finalità  statutarie.

 

Art.6 - Rappresentanza

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione “Ficiesse San Matteo ONLUS”, sia in giudizio che nei rapporti con i terzi e le pubbliche autorità , ed ha la firma sociale.

 

Art.7 – Stampa e informazione

L’Associazione utilizza, quale mezzo d’informazione, un proprio sito internet, con possibilità  di prevedere ulteriori spazi informativi per la divulgazione di ogni opportuna notizia sulle attività  ed iniziative sociali.

In qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, l’Associazione ed i suoi organi sono tenuti ad utilizzare la denominazione di cui all’articolo uno, completa della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità  sociale” o della sigla “ONLUS”.

 

Art.8 – Durata

L’Associazione ha la durata di anni cinquanta, prorogabile con deliberazione della Assemblea generale assunta ai sensi dell’articolo quindici.

 

Titolo II – Rapporto associativo e Cariche sociali

 

Art.9 – Soci

All’Associazione possono liberamente aderire tutti coloro che, persone fisiche maggiori d’età  e persone giuridiche, enti o organismi, sia italiani che stranieri, ne condividano la natura e le finalità  statutarie e siano interessati al perseguimento delle stesse.

I Soci si distinguono in:

a) soci fondatori;

b) soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che risultano tali dall’atto costitutivo dell’Associazione.

Non è consentita la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale e possono partecipare, in forma di volontariato, alle attività  sociali.

L’adesione all’Associazione deve essere richiesta per iscritto.

L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro la decisione che respinge la domanda di adesione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

La qualità  di socio si perde per dimissioni o per esclusione.

 

Art.10 – Recesso ed esclusione

Il socio può sempre recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.

Il socio può essere escluso dall’Associazione:

- per mancato versamento della quota associativa annuale, trascorsi sessanta giorni dall’invito a regolarizzare la propria posizione;

- per inosservanza delle norme statutarie;

- per inottemperanza alle deliberazioni degli organi associativi;

- per assunzione di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome dell’Associazione.

L’esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri.

I soci che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell’Associazione non possono in nessun caso ripetere le quote ed i contributi versati, nà© hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

 

Art.11 – Cariche sociali

 

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Hanno diritto di voto per le elezioni delle cariche sociali e sono eleggibili alle stesse tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci, persone fisiche o giuridiche, esprimono un solo voto ciascuno.

Le modalità  delle votazioni per le elezioni delle cariche sociali sono disciplinate, per quanto qui non regolato, con apposito regolamento.

Le cariche sociali non danno diritto a compenso alcuno, salvo il rimborso delle spese inerenti il perseguimento delle finalità  dell’associazione, documentate o forfetariamente deliberate dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a riunioni degli organismi associativi e l’espletamento delle incombenze strettamente derivanti dalla carica ricoperta.

 

Art.12 – Cumulo di cariche

Le cariche di Presidente e Vicepresidente, di Tesoriere, di membro del Collegio dei Revisori e di membro del Collegio dei Probiviri non sono cumulabili tra di loro.

Non sono cumulabili, altresì, le cariche di membro del Consiglio Direttivo e di membro del Collegio dei Revisori e di membro del Collegio dei Probiviri.

Chiunque venga a trovarsi a cumulare due o più delle suddette cariche deve, con dichiarazione scritta, optare per una di esse entro quindici giorni dal verificarsi della situazione di cumulo o dalla notifica della stessa.

 

Titolo III – Organizzazione dell’Associazione

 

Art.13 – Assemblea generale

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione.

L’Assemblea generale:

- definisce gli orientamenti e gli indirizzi generali dell’Associazione;

- definisce i criteri di massima per l’impiego dei fondi destinati alla beneficenza, anche con riferimento all’individuazione dei soggetti destinatari degli interventi e alle modalità  istruttorie; 

- delibera sui programmi pluriennali dell’Associazione;

- stabilisce l’importo della quota associativa annua;

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;

- elegge il Collegio dei Revisori;

- elegge il Collegio dei Probiviri;

- approva le eventuali modifiche allo Statuto;

- approva i regolamenti e le modifiche agli stessi;

- delibera le azioni di responsabilità  contro gli organi amministrativi;

- delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio associativo.

I criteri di massima per l’impiego dei fondi destinati alle attività  di beneficenza sono resi pubblici attraverso il sito internet e gli altri organi di informazione dell’Associazione.

 

Art.14 - Convocazione

L’Assemblea generale è convocata in via ordinaria ogni tre anni dal Presidente dell’Associazione.

L’Assemblea generale può essere convocata in via straordinaria dal Presidente dell’Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza assoluta dei componenti ovvero su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L’Assemblea generale è convocata anche fuori dalla sede sociale, purchà© nel territorio nazionale, mediante comunicazione indicante la data, l’ora, la località  e l’ordine del giorno, inviata a tutti gli associati almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea sono sempre pubblicati sul sito internet dell’Associazione almeno trenta giorni prima della data della riunione.

 

Art.15 – Validità  della costituzione dell’Assemblea generale

L’Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati;

- in seconda convocazione, trascorse due ore dalla prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L’Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio, il quale non può complessivamente detenerne più di tre.

La composizione della Presidenza dell’Assemblea generale e le modalità  di svolgimento dello stessa sono disciplinate da apposito regolamento.

 

Art.16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è organo di direzione dell’Associazione nell’ambito delle decisioni assunte dall’Assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a sette, eletti dall’Assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge, con votazione segreta, il Presidente, il Vicepresidente e, anche al di fuori dei propri componenti e agli iscritti all’Associazione, il Tesoriere;

- approva annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo della Associazione e, contestualmente, delibera in merito alle finalità  ed alle attività  statutariamente previste a favore delle quali devono esser destinati gli eventuali utili od avanzi dell’esercizio finanziario concluso;

- attua gli orientamenti, gli indirizzi ed i programmi definiti dall’Assemblea generale e delibera gli interventi di beneficenza nell’ambito dei criteri di massima decisi dall’Assemblea;

- provvede a sostituire, con i primi tra i non eletti, i membri decaduti, deceduti o dimissionari degli organi dell’Associazione;

- delibera l’ammissione dei soci.

Le delibere che dispongono gli interventi di beneficenza sono rese pubbliche sul sito internet dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade dalle sue funzioni:

- se viene a mancare la maggioranza dei suoi componenti;

- se l’Assemblea generale, convocata in seduta straordinaria, approva una mozione di sfiducia con il voto favorevole di almeno un terzo degli iscritti alla Associazione.

 

Art.17 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo, alle finalità  ed alle attività  statutariamente previste alle quali destinare l’eventuale avanzo dell’esercizio finanziario concluso e all’ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritiene necessario e quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

L’avviso di convocazione è comunicato ai membri del Consiglio Direttivo e pubblicato sul sito internet dell’Associazione almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della riunione, nonchà© dell’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità , prevale il voto di chi preside la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente o, in assenza anche di quest’ultimo, dal più anziano dei presenti.

 

Art.18 – Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, convoca e presiede l’Assemblea generale ed il Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione, sia in giudizio che nei rapporti con i terzi e le pubbliche autorità , ha la firma sociale ed è immediatamente rieleggibile.

Il Presidente inoltre:

- cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo;

- avvalendosi anche dei membri del Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle incombenze istruttorie per l’individuazione dei soggetti destinatari degli interventi di beneficienza e, avvalendosi del Tesoriere, delle incombenze per l’erogazione dei sussidi ai beneficiari;

- assume tutti i provvedimenti urgenti che ritiene opportuni per il raggiungimento dei fini sociali, sottoponendoli alla ratifica dei competenti organi sociali;

- esprime la posizione ufficiale dell’Associazione sui temi di interesse generale, attenendosi alle determinazioni assunte dagli organi sociali in conformità  agli indirizzi espressi dall’Assemblea generale.

 

Art.19 – Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo e svolge tutti i compiti del Presidente quando questo sia assente o impedito, nonchà© i compiti dallo stesso delegatigli.

 

Art.20 – Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, è il responsabile amministrativo del patrimonio e della gestione economico-contabile dell’Associazione ed è immediatamente rieleggibile.

Il Tesoriere:

- partecipa, con diritto di voto se iscritto e se membro, alle riunioni dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo, riferendo in ordine alla situazione economica;

- mantiene i rapporti con gli istituti bancari e postali ove sono depositati i fondi dell’Associazione;

- provvede ai pagamenti di ordinaria amministrazione e a quelli deliberati dagli organi statutari competenti, acquisendo e custodendo la documentazione relativa ad ogni spesa;

- detiene ed aggiorna il registro delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali dell’Associazione, provvedendo a periodiche verifiche d’inventario;

- collabora alle verifiche del Collegio dei Revisori, fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione richiesta;

- alla chiusura di ogni anno finanziario, predispone i dati della contabilità  generale e la relativa documentazione, mettendola a disposizione del Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- provvede a far pubblicare i bilanci preventivi e consuntivi sul sito dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può decidere che al Tesoriere, nel caso non sia socio dell’Associazione, possa essere corrisposto un rimborso e/o compenso nei termini e nei limiti previsti dalla normativa vigente e comunque commisurato alla quantità  e qualità  del lavoro da svolgere e coerente con la situazione economica dell’Associazione.

Per le sue mansioni, il Tesoriere può avvalersi di eventuali consulenti e collaboratori, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

 

Art.21 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che, eletti dall’Assemblea generale, durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili una sola volta. Il Collegio dei Revisori elegge fra i membri effettivi il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori esamina periodicamente ed occasionalmente, anche in forma individuale, la contabilità  sociale per verificarne l’andamento e la correttezza, redigendo apposito verbale contenente osservazioni e suggerimenti. Esamina, in particolare, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, redigendo apposita relazione da presentare all’Assemblea generale.

In relazione a tematiche di carattere amministrativo-finanziario, i componenti del Collegio dei Revisori, su invito del Presidente, possono partecipare, in veste di consulenti, alle sedute del Consiglio Direttivo.

 

Art.22 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che, eletti dall’Assemblea generale, durano in carica tre esercizi sociali e non sono rieleggibili per più di una volta. Il Collegio dei Probiviri elegge tra i membri effettivi il proprio Presidente.

Il Collegio dei Probiviri:

- decide sulle eventuali controversie che insorgono tra i soci o fra questi e l’Associazione o i suoi organi;

- vigila sul rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di attuazione, dei quali è il garante;

- decide sui reclami contro le deliberazioni che rigettano domande di iscrizione;

- decide sulla espulsione dei soci.

Per l’espletamento dei propri compiti, ha la facoltà  di acquisire la documentazione che ritiene necessaria e che, pertanto, dovrà  essergli messa a disposizione da chi la detiene in custodia.

Salvi casi di urgenza, la cui valutazione è affidata all’apprezzamento del suo Presidente, il Collegio dei Probiviri, entro novanta giorni, decide, con voto segreto, a maggioranza le questioni sottopostegli, comunicando immediatamente agli interessati la decisione.

 

Titolo IV – Gestione Finanziaria

 

Art.23 – Entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

- dai contributi di ammissione;

- dalle quote associative annue;

- dai contribuiti straordinari dei soci;

- dai contribuiti volontari di simpatizzanti non soci;

- da eventuali donazioni, legati, lasciti ed elargizioni;

- da ogni altra entrata che intervenga a diverso titolo, ivi compresa l’eventuale quota di partecipazione alla ripartizione del 5 per mille.

Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alle finalità  ed attività  statutariamente previste alle quali deve essere destinato l’eventuale avanzo dell’esercizio finanziario concluso.

In nessun caso utili ed avanzi di gestione, nonchà© fondi, riserve o capitale possono essere divisi, direttamente o indirettamente, fra i soci.

 

Art.24 – Adempimenti e scadenze

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario concluso ed il bilancio preventivo dell’anno seguente, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, devono essere presentati per l’approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, al Consiglio Direttivo, il quale delibera contestualmente in merito alle finalità  ed alle attività  statutariamente previste a favore delle quali devono essere destinati gli eventuali utili od avanzi dell’esercizio finanziario concluso.

 

Art.25 – Servizio di cassa

Il servizio di cassa dell’Associazione è disimpegnato mediante conto corrente bancario e postale.

Per le esigenze immediate ed impreviste, il Tesoriere detiene presso di sà© una congrua somma in contanti.

Ogni operazione deve ottenere il benestare scritto del Presidente ed essere annotata sugli appositi libri contabili.

 

Titolo V – Modifiche statutarie e Scioglimento

 

Art.26 – Modifiche statutarie

Ogni modifica al presente Statuto dovrà  essere approvata dall’Assemblea generale, con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art.27 – Scioglimento

Oltre che quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile oppure quando tutti gli associati sono venuti a mancare, è considerata causa di scioglimento dell’Associazione un’apposita delibera dell’Assemblea generale, assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nel caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, l’Assemblea generale:

-  determina espressamente l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità  sociale o ai fini di pubblica utilità , sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso il patrimonio può essere ripartito, direttamente o indirettamente, fra i soci;

- nomina fino a tre liquidatori, anche tra i soci, fissandone i poteri.

 

Art.28 – Norme finali

Per quanto non specificamente previsto nel presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge.

 

 

 

 


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