LA CORTE DI CASSAZIONE CON UNA SENTENZA SCEGLIE LA LINEA DURA CONTRO LE SOCIETÀ CARTIERE (Italia Oggi)
Linea dura della Cassazione contro le cartiere. Sono infatti sottoponibili a confisca per equivalente i beni dell'indagato anche se amministrati da un trust. Lo ha stabilito la Suprema corte che, con la sentenza n. 13276 del 30 marzo 2011, ha respinto il ricorso di un 54enne milanese coinvolto in un giro di cartiere e accusato, fra l'altro, di aver emesso fatture false. L'uomo aveva affidato al trust tutti i suoi beni ma di fatto ne aveva conservato la disponibilità  perchà © lui era il trust.
Questo elemento è stato sufficiente ai giudici della quinta sezione penale per confermare la misura restrittiva. Cosa che non sarebbe potuta avvenire in un processo civile dove l'interposizione del trust ha un valore completamente diverso.
Le motivazioni contengono una serie di chiarimenti interessanti sull'istituto, nell'ambito delle inchieste penali. In particolare gli Ermellini hanno messo nero su bianco che «in proposito, è appena il caso di osservare che il trust, tipico istituto di diritto inglese, si sostanzia nell'affidamento a un terzo di determinati beni perchà © questi li amministri e gestisca quale proprietario (nel senso di titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine del periodi di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente». Non solo. «Presupposto coessenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità  di quanto abbia conferito in trust, al di là  di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive». Di più. Secondo Piazza Cavuor tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio.
Insomma, questa circostanza «di mera apparenza, che sul versante civilistico sarebbe causa di radicale nullità  ». Dunque, «la costituzione in trust sarebbe stato mero espediente per creare un diaframma tra patrimonio personale e proprietà  costituita in trust, con evidente finalità  elusiva delle ragioni creditorie di terzi, comprese quelle erariali». Se tale tra la finalità  dell'iniziativa, risulta irrilevante, contrariamente a quanto assume la difesa, che il trust sia stato costituito il 2.11.2010, quando l'uomo non sapeva neppure di essere indagato. Infatti, si legge nel passaggio immediatamente successivo, «presupposto per la confisca di cui è che la detta misura - e, dunque, anche il sequestro preventivo ad essa direttamente funzionale - riguardi, nella speciale ipotesi della confisca per equivalente, beni o altre utilità  di cui il reo (in questo caso l'indagato) ha la disponibilità  anche per interposta persona fisica o giuridica per un valore corrispondenti al prodotto, profitto o prezzo del reato».