ULTERIORE PROPOSTA PER IL RIORDINO DELLA DIRIGENZA NELLE FORZE ARMATE E NELLA GUARDIA DI FINANZA - di Antonio Olivieri

lunedì 18 aprile 2011

L’UNICA SOLUZIONE ACCETTABILE PER IL RIORDINO DELLA DIRIGENZA NELLE  FORZE ARMATE E NELLA GUARDIA DI FINANZA
 

La proposta di legge n. 2337 del 2009 , primo firmatario l’On. Marinello , si prefigge lo scopo di  conseguire uno sbocco di carriera certo al grado apicale dei direttivi militari , gli ufficiali superiori con il grado di Tenente Colonnello, che prossimi al raggiungimento dei limiti di età , siano stati valutati e dichiarati idonei alla promozione al grado di Colonnello ma, non promossi per mera carenza dei posti disponibili. Tale proposta è stata incardinata su modifiche alla legge 10 dicembre n. 804 del 1973 , riguardante l’avanzamento dei Tenenti Colonnelli nel ruolo a disposizione, delle FF.AA. (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri) e del Corpo della Guardia di Finanza. Normativa che è ora stata , in numerose parti ,  profondamente rimaneggiata dalla legge n. 66 del 2010 , il Codice dell’Ordinamento Militare.

 

Per rendere l’idea, con il conseguimento dell’agognato status dirigenziale effettivo (Colonnello) si impedirebbe che un Tenente Colonnello, nominato  a 40 anni circa, permanga nel medesimo per 20 anni e passa , pur essendo stato valutato e dichiarato idoneo al grado superiore per molte volte, fino alla pensione. Le conseguenze deleterie, sulla motivazione al lavoro , sull’armonia individuale e quindi sull’Amministrazione di appartenenza sono comprensibili,  laddove si pensi che  i Tenenti colonnelli rappresentano numericamente un terzo circa dell’organico complessivo degli ufficiali delle citate Istituzioni Militari, una colonna portante.

 

La riforma auspicata avrebbe un costo assolutamente esiguo e non inflazionerebbe il numero dei Colonnelli , in quanto l’entità  delle nomine aggiuntive sarebbe particolarmente modesta, scaglionata annualmente e, dulcis in fundo, limitata al periodo comprendente il terzo anno precedente quello del raggiungimento dei limiti di età .

 

In breve, si chiuderebbe definitivamente , mediante questa semplicissima e risparmiosa riforma , l’annosa questione del “ riordino della dirigenza militare “. Oltretutto, un analogo meccanismo di avanzamento si potrebbe anche traslare ai funzionari delle polizie ad ordinamento civile ( la proposta di trasformare tutti i direttivi  civili e militari, nessuno escluso, in altrettanti dirigenti  è, nei fatti , utopistica se non totalmente irragionevole ) .

 

Come esposto , il recente Codice dell’Ordinamento Militare ha modificato marcatamente la legge n.804 del 1973 , in precedenza disciplinante per tutte le Istituzioni con le stellette, anche l’avanzamento nel ruolo a disposizione. Orbene , nell’attuale Codice , detto avanzamento , per le  FF.AA. (Carabinieri compresi) è disciplinato dall’art. 1099 , che al comma 5. prevede, in caso di insufficienza dei posti disponibili riguardo al tetto dell’organico, un plafond del 40 per cento di promozioni rapportato al numero dei tenenti colonnelli valutati e dichiarati idonei .

 

Per la Guardia di Finanza, invece, la stessa fattispecie è disciplinata dall’art. 2145 , che fondandosi sulla nuova formulazione della legge n. 804 del 1973 , non prevede neppure la valvola di sfogo del citato 40 per cento , risultando qui inapplicabile il  disposto dell’art.62 , c. 1. , del  D. Lgs. n.  69 del 2001 , in quanto l’art. 2136 del Codice , che elenca le disposizioni del testo applicabili al personale del Corpo , non richiama espressamente l’art. 1099  il cui contenuto , pertanto , è  rivolto , in toto, alle Forze Armate .

 

 Si evidenzia che la nota manovra finanziaria, approvata con legge 30 luglio 2010 n.122, ha statuito , fra l’altro , oltre al blocco delle remunerazioni complessive, la validità  , ai soli fini giuridici , delle promozioni effettuate nel triennio 2011-2013 .

 

La legge di cui sopra, in particolare, all’art. 8, c. 11 bis, ha inoltre istituito un apposito fondo, come incrementato con  il D.L. n. 27 del 2011, a scopo di perequare il personale in uniforme mediante l’erogazione di “ assegni una tantum “, somme non pensionabili nà© liquidabili .  

 

 Da quanto sopra si evince che anche le ulteriori promozioni che si dovessero aggiungere a quelle già  numericamente preventivate, dovrebbero essere ristorate finanziariamente , una tantum, con risorse tratte esclusivamente dall’apposito fondo perequativo , senza la necessità  di altre fonti di copertura .

 

Da quanto rappresentato, risulta chiaro che , attualmente , esiste un’evidente ed urgente esigenza di:        

“ armonizzare l’accesso alla dirigenza  nel ruolo a disposizione  delle FF.AA. e del Corpo della Guardia di Finanza “. Il periodo ideale, in tutti i sensi , per farlo è  il 2011-2013 !

 

Partendo da questa ineludibile premessa , perchà© allora non ottenere la quadratura del cerchio dando alla configurazione normativa di cui trattasi  la definizione di:

 

Riordino della Dirigenza “ dei militari. Inizialmente ho preso ad esempio il caso , purtroppo molto diffuso, di un Tenente Colonnello che , sebbene meritevole , rimanga inchiodato in tale posizione per decenni, fino alla pensione. Le norme riguardanti l’avanzamento a Colonnello nel ruolo spad , anche con la riserva del 40 per cento, non risolvono compiutamente il problema , rimane sempre un’aliquota  significativa di ufficiali anziani che, valutati idonei , non potranno assurgere , negli ultimi anni di servizio, all’agognato status dirigenziale. Il nodo da sciogliere è proprio questo !

 

C’è una semplice , fattibile , economica ed equa soluzione in grado di  rispondere a tutti gli  interrogativi  e viepiù  conseguire  l’integrale “ Riordino della Dirigenza “ per tutti  i direttivi con le stellette  :

 

“Armonizzare, da subito, l’accesso alla dirigenza nel ruolo a disposizione delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza , rimuovendo contestualmente il limite percentuale di cui al comma 5. dell’art. 1099 del Codice dell’Ordinamento  Militare”.

 

A questo fine  propongo  una nuova formulazione dell’art. 1099 , che allego alla presente  insieme  al testo vigente del medesimo, unitamente agli articoli 2136 e 2145 del Codice dell’Ordinamento Militare citati nella  trattazione.

 

 ANTONIO OLIVIERI

 

 


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