IVA EVASA CON SOCIETA' AD HOC: E' ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ItaliaOggi)

giovedì 12 maggio 2011



ItaliaOggi – 11 maggio 2011
 

Frodi carosello
 
IVA EVASA CON SOCIETà€ AD HOC: àˆ ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE
 

Stretta della Cassazione contro le frodi carosello. Infatti, rispondono anche di associazione per delinquere le società  del gruppo nate al solo scopo di evadere l'Iva. A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 18045 del 10 maggio 2011, ha confermato la condanna nei confronti di quattro fratelli che avevano messo in piedi un gruppo di aziende nate per poi morire subito dopo per la pressione fiscale dell'Iva non pagata. Ai quattro, oltre ai reati fiscali, era stata contestata anche l'associazione per delinquere. Inutile il ricorso in Cassazione contro questa decisione presa dalla Corte d'appello di Palermo. Secondo gli Ermellini, infatti, «la macroscopica entità  dell'imposta evasa, la continuità  dell'azione criminosa nel corso degli anni, la capacità  di mutare veste giuridica e di reagire ai tentativi di accertamento da parte dello Stato, la coesione dimostrata dal gruppo, in gran parte formato da componenti della stessa famiglia, la complessità  stessa della struttura, con diramazioni anche all'estero, sono tutti indici oggettivi dell'organizzazione criminosa». Nell'affermare questo principio la Suprema corte ne ha ribadito un altro: le fatture soggettivamente false comportano responsabilità  penale sia prima che dopo l'entrata in vigore del digs n. 74 del 2000. In particolare il Collegio di legittimità  ha sottolineato che «in tema di reati finanziari e tributari, il reato di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, dlgs 10 marzo 2000 n. 74) è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampia dizione della norma che parla genericamente di operazioni inesistenti, sia perchà© anche a mezzo di fatturazione solo soggettivamente falsa è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma stessa e cioè di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto». La giurisprudenza di legittimità  si è pronunciata più volte in questo senso, in gran parte durante la vigenza della legge 516 del 1982, art. 4 n. 5, cui è subentrato poi il digs n. 74 del 2000 art. 8. «Non c'è dubbio, conseguentemente, che vi sia, in proposito, continuità  normativa tra la legge 516/1982 e digs 74/2000». Insomma la partita dei quattro fratelli palermitani si è chiusa ieri con la decisione definitiva della Cassazione. Sconteranno una condanna per un reato grave, l'associazione per delinquere, e non solo per quello fiscale, da colletti bianchi. Sulla stessa lunghezza d'onda rispetto a quanto sancito dal Collegio di legittimità  la Procura generale della Suprema corte. Infatti, nell'udienza tenutasi lo scorso 9 febbraio era stata sollecitata l'inammissibilità  del ricorso dei quattro imputati.
 

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