CONTROLLI FISCALI, SANZIONE INCERTA AI VERIFICATORI (Il Sole 24 Ore)

venerdì 13 maggio 2011


Il Sole 24 Ore – 7 maggio 2011

Fisco. La durata delle verifiche e i dati alle amministrazioni.

CONTROLLI, SANZIONE INCERTA

di Carlo Nocera

La tecnica utilizzata per la redazione del decreto sviluppo, sulla base del testo attuale, appare piuttosto zoppicante all'articolo 7, relativo alle semplificazioni fiscali.
La norma prevede al primo comma un riepilogo sintetico delle disposizioni che sono poi incastonate, a cura del successivo secondo comma, nel corpo normativo interessato dalle modifiche.
Tuttavia, due disposizioni non trovano una piena corrispondenza nel prosieguo dell'articolo: si tratta della durata delle verifiche, prevista dalla lettera a) del primo comma, e dell'esenzione per il contribuente circa la fornitura di informazioni che siano già  in possesso del Fisco e degli enti previdenziali, inserita alla lettera f). Certamente, l'aver contemplato i "principi" integra il requisito della validità  delle disposizioni, ma nell'analizzare il comma successivo ci si accorge che, quanto alla durata delle verifiche, l'eventuale eccesso "perde" la caratteristica di illecito disciplinare, e che, relativamente ai dati che il contribuente può non fornire al Fisco, viene a mancare del tutto la specificazione.
Per quanto riguarda la possibilità  che il contribuente non debba fornire al Fisco dati che l'amministrazione ha già  o può reperire presso altre Pa, nell'ambito del secondo comma addirittura non c'è traccia. In proposito, tra l'altro, va detto che un'analoga disposizione, a ben vedere, nel nostro ordinamento tributario già  esiste. L'articolo 6, comma 4 dello Statuto dei contribuenti prevede, infatti, che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già  in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente: dal momento che la norma contenuta nel decreto sviluppo ha una portata più ampia, interessando anche gli enti previdenziali, probabilmente si tratta di una svista certamente emendabile in sede di stesura definitiva del provvedimento, prima della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».
In ogni caso, l'intervento sarebbe opportuno almeno per equiparare la situazione delle modifiche con quelle delle altre voci contemplate dalle lettere del primo comma, puntualmente «trattate» nel comma successivo.Quanto alle verifiche, la previsione dell'illecito disciplinare è oggi prevista per i soli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni sul coordinamento tra i vari soggetti interessati al controllo (comma 2, lettera a, n. 4).
Ma quando la norma interviene direttamente in ambito fiscale, modificando lo Statuto dei contribuenti (articolo 12, comma 5 della legge 212/2000) e riducendo il periodo di permanenza dei verificatori, non viene specificato che la durata oltre il limite costituisce illecito disciplinare a carico dei trasgressori.

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