IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' NELLE SANZIONI DISCIPLINARI. IL CASO DI UN FINANZIERE ACCUSATO DEL FURTO COMPIUTO DALLA MOGLIE - di Cleto Iafrate
La sentenza del Consiglio di Stato nr. 25/2011 ribadisce il principio secondo il quale l’Amministrazione non può non tener conto del criterio di proporzionalità  nell’esercizio della sua azione disciplinare.
La giurisprudenza infatti ritiene sussistere il vizio di eccesso di potere quando il provvedimento disciplinare appare ictu oculi sproporzionato, nella sua severità  , rispetto ai fatti accertati (Sez. IV, n. 6353/2009). Per i dipendenti pubblici, compresi i militari, un isolato comportamento illecito non può giustificare la misura disciplinare estintiva del rapporto di lavoro; a meno che i fatti commessi siano talmente gravi da evidenziare l'assenza delle doti morali, necessarie per la prosecuzione dell'attività  lavorativa. In particolare, le regole sulla recidiva ed il principio della graduazione delle sanzioni non consentono all'Amministrazione di considerare giustificata l'estinzione del rapporto di lavoro per il solo fatto che il dipendente abbia commesso per la prima volta un reato doloso. Risulta altresì violato il principio di proporzionalità  quando la responsabilità  per il reato commesso non può essere univocamente attribuita al dipendente civile o militare. In sede disciplinare, pertanto, l’Amministrazione, al fine di ponderare la gravità  della sanzione da infliggere al dipendente, si deve basare solo sui fatti realmente accaduti.
Un agente della Guardia di Finanza ricorre al Tar Lazio avverso il provvedimento disciplinare comminatorio dell'espulsione dal Corpo. Tale provvedimento era stato adottato a seguito di un procedimento penale, poi archiviato, instaurato nei confronti del ricorrente e della coniuge per la querela ricevuta dal direttore di un supermercato, nel quale la coniuge aveva prelevato furtivamente della merce dagli scaffali.
Il giudice di prime cure respinge il ricorso.
Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del primo giudice applicando il principio di proporzionalità  nelle sanzioni disciplinari.
Il Consiglio di Stato, in particolare, non ha ritenuto di condividere la tesi dell'Amministrazione - secondo la quale, la violazione degli obblighi assunti con il giuramento prestato, quale che sia la sua gravità  , giustifica la comminatoria della sanzione espulsiva perchà © indice di carenza di qualità  morali e di carattere e comunque lesivo del prestigio del Corpo – ritenendo, evidentemente, che un isolato comportamento illecito non faccia venir meno gli obblighi assunti con il giuramento.
Cleto Iafrate
Componente Direttivo nazionale FICIESSE