CONTROLLI CON FAIR PLAY MA SOLO PER IL FUTURO. LE PRIME LINEE GUIDA NELLA CIRCOLARE DELLE FIAMME GIALLE (Il Sole 24 Ore)
lunedì 06 giugno 2011
Il Sole 24 Ore – 01/06/2011
Le prime linee guida nella circolare delle Fiamme Gialle
CONTROLLI CON FAIR PLAY MA SOLO PER IL FUTURO
di Marco BellinazzoControlli meno invasivi per le Pmi e le microimprese e durata degli accessi non superiore a 15 giorni "effettivi". Agevolazioni che però varranno solo per il futuro e solo in determinate condizioni.
Dal Comando generale della Guardia di Finanza arrivano le prime linee guida sull'applicazione delle misure contenute nel decreto sviluppo, ora all'esame della Camera, per semplificare le verifiche e «ridurre la turbativa dell'attività  d'impresa». In particolare, l'articolo 7 del Dl 70/2011 stabilisce che i controlli nelle aziende che occupano meno di 250 persone e con un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni, devono avvenire senza duplicazioni e non si devono ripetere per periodi di tempo inferiori ai sei mesi.
In quest'ottica, precisa la circolare, dovrà  essere emanato un decreto non regolamentare dell'Economia che disciplini la programmazione e il coordinamento degli accessi presso le aziende da parte delle Agenzie fiscali, della Gdf, dell'Inps e degli altri enti competenti. Finchè questo decreto – in via di predisposizione, in parallelo con l'integrazione dei sistemi informatici delle varie strutture – non sarà  emanato, le Fiamme Gialle dovranno attenersi alle vecchie regole. In ogni caso, i reparti dalla Gdf dovranno sempre consultare "Serpico" per verificare se nei sei mesi precedenti sia già  stata eseguita una verifica presso l'azienda obiettivo di un controllo e in questo caso non procedere. Il principio della non ripetizione delle ispezioni per periodi di tempo inferiori al semestre non si applicherà  , però, a quelle effettuate per la repressione dei reati e per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Come pure a quelle funzionali alla tutela dell'igiene e dell'ordine pubblico e a quelle motivate da ragioni di necessità  e urgenza. Quanto al calcolo del periodo di permanenza presso la sede del contribuente destinatario di un controllo, bisognerà  fare riferimento, spiega la circolare, «alle giornate di effettiva presenza». Vale a dire, 15 giorni per le imprese in contabilità  semplificata – quelle con ricavi fino a 400mila euro se operano nell'ambito dei servizi e 700mila negli altri casi – e i lavoratori autonomi (prorogabili in caso di indagini complesse di ulteriori 15); 30 giorni (prorogabili di 30) per tutte le altre tipologie di contribuenti.
Dunque, la circolare ribadisce che la durata degli accessi presso il contribuente non è legata al calendario, ma alla presenza fisica, ancorchè non continuativa, degli ispettori nell'azienda. Questi criteri temporali, inoltre, non sono retroattivi e valgono per le verifiche avviate dopo il 14 maggio 2011, data in entrata in vigore del Dl 70. Tuttavia, la raccomandazione del Comando generale è quella di contenere al massimo gli accessi, sfruttando le banche dati a disposizione dei reparti per individuare preventivamente le "tracce" di evasione fiscale «che le aziende, soprattutto di minore dimensione, possono lasciare operando in gran parte a diretto contatto con i consumatori finali».
Dal Comando generale della Guardia di Finanza arrivano le prime linee guida sull'applicazione delle misure contenute nel decreto sviluppo, ora all'esame della Camera, per semplificare le verifiche e «ridurre la turbativa dell'attività  d'impresa». In particolare, l'articolo 7 del Dl 70/2011 stabilisce che i controlli nelle aziende che occupano meno di 250 persone e con un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni, devono avvenire senza duplicazioni e non si devono ripetere per periodi di tempo inferiori ai sei mesi.
In quest'ottica, precisa la circolare, dovrà  essere emanato un decreto non regolamentare dell'Economia che disciplini la programmazione e il coordinamento degli accessi presso le aziende da parte delle Agenzie fiscali, della Gdf, dell'Inps e degli altri enti competenti. Finchè questo decreto – in via di predisposizione, in parallelo con l'integrazione dei sistemi informatici delle varie strutture – non sarà  emanato, le Fiamme Gialle dovranno attenersi alle vecchie regole. In ogni caso, i reparti dalla Gdf dovranno sempre consultare "Serpico" per verificare se nei sei mesi precedenti sia già  stata eseguita una verifica presso l'azienda obiettivo di un controllo e in questo caso non procedere. Il principio della non ripetizione delle ispezioni per periodi di tempo inferiori al semestre non si applicherà  , però, a quelle effettuate per la repressione dei reati e per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Come pure a quelle funzionali alla tutela dell'igiene e dell'ordine pubblico e a quelle motivate da ragioni di necessità  e urgenza. Quanto al calcolo del periodo di permanenza presso la sede del contribuente destinatario di un controllo, bisognerà  fare riferimento, spiega la circolare, «alle giornate di effettiva presenza». Vale a dire, 15 giorni per le imprese in contabilità  semplificata – quelle con ricavi fino a 400mila euro se operano nell'ambito dei servizi e 700mila negli altri casi – e i lavoratori autonomi (prorogabili in caso di indagini complesse di ulteriori 15); 30 giorni (prorogabili di 30) per tutte le altre tipologie di contribuenti.
Dunque, la circolare ribadisce che la durata degli accessi presso il contribuente non è legata al calendario, ma alla presenza fisica, ancorchè non continuativa, degli ispettori nell'azienda. Questi criteri temporali, inoltre, non sono retroattivi e valgono per le verifiche avviate dopo il 14 maggio 2011, data in entrata in vigore del Dl 70. Tuttavia, la raccomandazione del Comando generale è quella di contenere al massimo gli accessi, sfruttando le banche dati a disposizione dei reparti per individuare preventivamente le "tracce" di evasione fiscale «che le aziende, soprattutto di minore dimensione, possono lasciare operando in gran parte a diretto contatto con i consumatori finali».