GLI SCONTRINI PARLANO POCO, IN FARMACIA REGNA IL FAI-DA-TE MOLTE RICEVUTE NON RISPETTANO LE REGOLE FISCALI PER LA DETRAIBILITA' DELLE SPESE E A RIMETTERCI SONO I CONTRIBUENTI (ItaliaOggi)
mercoledì 08 giugno 2011
ItaliaOggi - 28 maggio 2011
GLI SCONTRINI PARLANO POCO, IN FARMACIA REGNA IL FAI-DA-TE.
Molte ricevute non rispettano le regole fiscali per la detraibilità  delle spese. E a rimetterci sono i contribuenti
di Maurizio Tozzi
Gli scontrini parlanti per la detrazione delle spese farmaceutiche si sono trasformati in scontrini sproloquianti. La norma richiede l'indicazione della natura, quantità  e qualità  dell'acquisto, nonchà © del codice fiscale del destinatario del farmaco. L'insieme dei requisiti, le interpretazioni in ritardo, l'assenza di un obbligo in capo alle farmacie a emettere scontrini «standardizzati» e rispettosi delle previsioni per ottenere il beneficio porta a un unico effetto: numerosi scontrini, pur se riferiti effettivamente alle spese mediche, non sono utili ai fini della detrazione.
Gli scontrini parlanti per la detrazione delle spese farmaceutiche si sono trasformati in scontrini sproloquianti. La norma richiede l'indicazione della natura, quantità  e qualità  dell'acquisto, nonchà © del codice fiscale del destinatario del farmaco. L'insieme dei requisiti, le interpretazioni in ritardo, l'assenza di un obbligo in capo alle farmacie ad emettere scontrini «standardizzati» e rispettosi delle previsioni per ottenere il beneficio è causa dell'eliminazione di numerosi scontrini che pur se riferiti effettivamente alle spese mediche non sono utili ai fini della detrazione. Lo scontrino parlante è stato introdotto per tamponare l'eventuale utilizzo in eccesso degli scontrini farmaceutici, che non avendo l'identificazione dell'utilizzatore venivano dai pochi furbetti utilizzati in più dichiarazioni. Inoltre, nel richiedere anche la natura dell'acquisto effettuato, ossia la chiara indicazione che si trattasse di un farmaco, si era inteso agevolare la verifica della tipologia d'acquisto e, di conseguenza, della spettanza della detrazione. Poi un legislatore troppo zelante ha richiesto l'indicazione del numero delle confezioni acquistate e della qualità  del medicinale, due informazioni assolutamente non interessanti ai fini della detrazione. Dopo di che gli scontrini delle farmacie hanno presentato sorprese infinite, in quanto alcuni non indicavano il numero delle confezioni, altri riportavano la dicitura farmaco ma non la descrizione, altri ancora utilizzavano sigle, in alcuni casi si continuava a leggere «reparto 1» e poi però la descrizione per esteso del medicinale e così via. Tutti questi scontrini, purtroppo, non sono utili ai fini dell'agevolazione fiscale, come si legge chiaramente nella risoluzione n. 10 del 2010, che afferma l'impossibilità  di sopperire in alcun modo all'assenza di una delle indicazioni prescritte dalla legge. Lo stesso documento di prassi, almeno, aveva interpretato in via estensiva la richiesta di indicazione della natura del farmaco, ammettendo la possibilità  di utilizzare specifiche sigle come OTC e SOP, relative a medicinali da banco, o comunque abbreviazioni facilmente intuibili, quali f.co, med., etc. In precedenza, la circolare n. 40 dei 2009, recependo le indicazioni del garante per la protezione dei dati personali, ha precisato agli uffici periferici che solo fino a tutto il 2009 la detrazione può essere riconosciuta in caso di scontrini con *** l'indicazione per esteso del farmaco acquistato, mentre dal 1 gennaio 2010 i soli scontrini validi ai fini della detrazione e non contrari al provvedimento del 29 aprile 2009 sono quelli che recano l'indicazione del codice alfanumerico di immissione in commercio. Le sorprese riscontrate nel 2010 sono andate addirittura oltre. Da un lato alcune farmacie hanno continuato a emettere scontrini con l'indicazione per esteso della qualità  del farmaco acquistato e senza utilizzare il codice alfanumerico, con ciò concretizzandosi uno scontrino di fatto contrario alla legge e inutile ai fini della detrazione. Dall'altro si è pensato bene di iniziare ad utilizzare sigle ulteriori rispetto a quelle identificate con la risoluzione n. 10 del 2010, e sono stati stampati molti scontrini durante lo scorso anno con la dicitura «dispositivo medico«. Il tocco finale è l'interpretazione contenuta nella citata circolare 20 di pochi giorni or sono, secondo cui: «Dal punto di vista fiscale, fermo restando che la generica dicitura "dispositivo medico" sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del Tuir (cfr, risoluzione n. 253 del 2009) si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora: dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico; è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità  alle direttive europee 93/42/ CEE, 90/385/CEE e 98/79/Ce; per i dispositivi medici compresi nell'elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità  di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE«. Insomma, il caos totale. Dopo oltre un anno dall'acquisto, sperando sempre che ci sia la completezza degli altri dati, ossia codice fiscale, numero confezioni e codice di immissione in commercio, bisognerà  ritrovare la documentazione dalla quale risulti che il prodotto abbia la marcatura CE, come se tutti si conservino per hobby le confezioni vuote dei prodotti medici acquistati. A pagare le conseguenze di questo caos sono naturalmente i contribuenti.