SORPRENDENTE (E PREOCCUPANTE) EVOLUZIONE DEL CASO DEL MARESCIALLO MARCHESE, CONGEDATO DALLA GDF E SENZA COMPETENZE ECONOMICHE NONOSTANTE PREVISIONI DI LEGGE E DI CIRCOLARI INTERNE: ERRORE, DIMENTICANZA O ACCANIMENTO?
Abbiamo ricevuto dal Maresciallo della Guardia di Finanza Vincenzo Marchese la lettera che di seguito integralmente pubblichiamo. I precedenti riguardanti il “caso” sono pubblicati sul nostro sito alla pagina http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/47/il-caso-del-maresciallo-marchese. Ci auguriamo che la vicenda trovi la soluzione prevista dalle norme vigenti e comunicheremo tempestivamente ai lettori ogni evoluzione che ci sarà  comunicata dall’interessato. Il titolo è della redazione del sito.
Pubblichiamo, altresì, di seguito, il testo dell'interrogazione parlamentare presentata il 13 marzo 2007 dall'onorevole Giordano.
LETTERA A FICIESSE DELL’11 GIUGNO 2011
Spettabile Associazione, in data 29/05/2011 sono stato “congedato per infermità  " in assenza della condizione necessaria prevista da tutto l'impianto normativo in vigore (DPR 90/2010, D.Lgs. 66/2010, DPR 461/2001 e circolare del comando Generale 44000/102 del 2004), ovverossia in mancanza di un valido ed efficace giudizio medico-legale di "permanente ed assoluta inidoneità  al servizio d'Istituto".
In questo modo ed attraverso questo "escamotage", sono stato privato del diritto a vedermi iscritte a tabella - ex DPR 834/81 - le patologie che hanno causato il congedo e a veder trattate, simultaneamente al congedo - ex DM 12/02/2004, art. 6 - le mie istanze di aggravamento dell'infermità  già  riconosciuta definitivamente dipendente da causa di servizio ( per la quale già  dal 2005 ero stato riformato parzialmente) e di riconoscimento ex novo della dipendenza da causa di servizio della distinta patologia ansioso-depressiva.
Pertanto, nel mese di maggio 2011 mi sono state interrotte le competenze stipendiali in mancanza di elargizione di qualsivoglia trattamento pensionistico: la determinazione del trattamento pensionistico, infatti, data l' assenza delle sopracitate iscrizioni tabellari e la presenza di una pura, sola e semplice “infermità  temporanea" cagionante il congedo, rimarrà  impresa ardua per la stessa INPDAP.
L'INPDAP, infatti, stabilisce, a mezzo delle proprie circolari, che le infermità  temporanee non costituiscono titolo per l'elargizione di pensioni d'inabilità  .
Quale sarà  , dunque, il mio destino? Con quali mezzi e a costo di quali altri ed enormi sacrifici morali ed economici potrò tutelare il mio sacrosanto diritto alla salute?
Per ora un fatto è certo, tagliate le competenze ed in assenza di corresponsione di qualsivoglia tipo di pensione, subisco un trattamento che non è previsto neppure per militari accusati di reati gravi (corruzione, concussione, associazione a delinquere, ecc., ecc.).
Questi ultimi, infatti, si vedono solo decurtate le competenze, e ciò almeno sino all'esito definitivo dei processi.
Allego per migliore comprensione della vicenda le tre diffide che ho presentato dopo il verbale compilato dalla CMO e, soprattutto, la stessa vigente circolare della G. di F. in materia di congedo che al capitolo 5, paragrafo 2, lettera K, pagina 18, conformemente alle fonti primarie e secondarie del diritto in materia, in perfetto allineamento con le richieste da me inoltrate attraverso i sopracitati atti di diffida, prescrive l’immediata restituzione alle CMO di quei verbali di accertamento eventualmente sprovvisti di detto inderogabile giudizio medico-legale di inidoneità  permanente ed in modo assoluto al servizio d’istituto, per consentirne la rettifica e l’integrazione.
Perchà ©' la G. di F., nel mio caso specifico, non ha rispettato le sue stesse ineludibili, chiare e tassative norme interne?
Allego anche copia dell' interrogazione presentata dall'onorevole GIORDANO nel 2007, da voi già  pubblicata, dalla quale si desume l' evolversi dei fatti accaduti.
Chiedo a Ficiesse di pubblicare questa mia lettera e gli allegati perchà © sia reso pubblico il trattamento che mi viene applicato del tutto fuori da ogni regola.
VINCENZO MARCHESE
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DEL 13 MARZO 2007
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-02902
presentata da
FRANCESCO GIORDANO
martedì 13 marzo 2007 nella seduta n.125
GIORDANO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il maresciallo Vincenzo Marchese all'inizio della sua carriera veniva assegnato, nell'estate del 1996, presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Firenze;
nel periodo di permanenza a Firenze, risulta all'interrogante, che l'ispettore venisse impiegato, con un evidente demansionamento rispetto alle funzioni per il grado acquisito, in compiti spettanti a gradi inferiori;
in data 18 febbraio 1999, in attività  di servizio, rimaneva coinvolto in un incidente stradale con l'automezzo militare. Da questo momento in poi una serie di atti che l'interrogante ritiene vessatori e obiettivamente tra loro concatenati, posti in essere dalla gerarchia, segnavano la vita professionale del suddetto maresciallo;
durante la degenza per l'incidente di cui sopra, trascorsa presso il proprio domicilio ad Aversa, riceveva l'ordine, a firma Colonnello Bardi Vito, di rientrare a Firenze per essere sottoposto a visita medica presso l'infermeria di quel Comando e presso l'ospedale militare del capoluogo toscano, visita che doveva invece tenersi presso l'ospedale militare più vicino al luogo in cui usufruiva della convalescenza e, cioè, in quello di Caserta. Solo in tempi successivi e per le successive degenze, riuscirà  ad ottenere di essere sottoposto a visita presso l'ospedale militare di Caserta, evitando così, egli convalescente, coercitivi spostamenti di centinaia di chilometri;
alle legittime rimostranze per quanto precedentemente accaduto, il M.O. Marchese ebbe a patire tutta una serie di comportamenti ostili, subiti presso lo stesso ospedale militare di Caserta. Uno degli esempi più eclatanti fu la coattiva sottoposizione ad accertamenti psichiatrici, sebbene la natura delle infermità  che ne causarono l'ingresso in detta struttura era prettamente ortopedica. Si susseguirono numerosissime battaglie legali, con grave dispendio economico per il signor Marchese, e, tutto ciò, per mera difesa di rilevanti interessi legittimi;
nel 2004 l'ispettore riuscirà  ad ottenere il diritto di svolgere esclusivamente servizi sedentari per problematiche ortopediche. Tuttavia, non è stata riconosciuta appieno la notevole entità  delle infermità  contratte dall'ispettore, trattandosi, come documentabile in atti provenienti dagli stessi ospedali militari, di una patologia cervicale di media-alta gravità  con discopatie multiple e neuropatie periferiche, e di una lussazione mandibolare;
si instaurava così una vera e propria intolleranza da parte dei superiori gerarchici verso il signor Marchese;
il signor Marchese, pur usufruendo di periodi di convalescenza causati dalle patologie sopramenzionate, riceveva l'ordine di recarsi a Firenze per sgombrare l'alloggio in caserma di cui aveva disponibilità  e diritto. Successivamente tale alloggiamento veniva liberato dagli effetti personali dell'ispettore in data 9 ottobre 2001, senza alcun assenso, ad opera del Comandante della Sezione Operativa della Compagnia di Firenze. In seguito tali effetti venivano repertati e chiusi in scatoloni custoditi nell'ufficio del Comando. Il tutto in assenza dell'interessato;
in occasione del suo rientro al Reparto dalla licenza di convalescenza nel marzo 2002, gli veniva ordinato di non occupare alcun posto letto in caserma (sebbene fosse un suo diritto) nemmeno quelli temporaneamente disponibili; e così di fatto sfrattato e con gli scatoloni pieni di effetti personali, sosteneva ingenti spese presso un locale albergo;
per motivi di assistenza del proprio genitore disabile affetto da handicap grave, l'ispettore presentava, nel marzo 2002, domanda di trasferimento ai sensi della legge n. 104 del 1992. Tale domanda sarà  rigettata dal Comando Generale della Guardia di Finanza, nella persona del responsabile del procedimento, Generale Bardi;
a fronte dei suddetti comportamenti da parte dei superiori, plurime e in suo favore sono state le Sentenze dell'A.G. competente, comprovanti l'avvenuta persecuzione nei confronti del M.O. Marchese, a mezzo di provvedimenti ingiusti e gravemente lesivi dei più elementari diritti: Sentenza T.A.R. Toscana n. 714/2003 avverso diniego trasferimento, Sentenza T.A.R. Toscana n. 6268/2004 di ottemperanza e di esecuzione del precedente giudicato su trasferimento, Sentenza T.A.R. Toscana n. 5018/2004 avverso provvedimento di parziale negazione di dipendenza da causa di servizio relativamente a collocamento in aspettativa, Sentenza T.A.R. Toscana n. 1194/2004 avverso irrogazione di sanzione disciplinare di rimprovero, Sentenza Consiglio di Stato n. 6426/2004 avverso diniego di accesso agli atti;
l'ispettore, inoltre, non veniva promosso al grado superiore per anzianità  di servizio (che è una promozione quasi automatica) a causa della diminuzione di alcune voci analitiche delle schede valutative (la cosiddetta «documentazione caratteristica») redatte periodicamente sul suo conto dai Superiori gerarchici;
trasferito a Napoli, a seguito di ottemperanza del giudicato amministrativo, il signor Marchese subiva nuovi attacchi devastanti per la sfera della propria salute;
in diretta relazione all'acquisito diritto a svolgere esclusivamente mansioni di lavoro sedentario riconosciuto dagli Ospedali Militari, al signor Marchese è stato ordinato di compilare un modulo prestampato, non previsto da legge e/o circolare alcuna, recante per oggetto: «Domanda di impiego dei militari riconosciuti non idonei in forma parziale». Il Maresciallo, temendo che la compilazione di detto modulo, per come era impostato, potesse comportare il congedo dal Corpo, rifiutava la sua compilazione e presentava altre istanze che, pur recanti lo stesso oggetto, seguivano criteri di impostazione diversi, volti, cioè, ad una maggior tutela ed esposizione dei propri interessi legittimi ed al sostegno del riconoscimento di un diritto delicatissimo; per aver tenuto detto comportamento l'ispettore subiva un procedimento disciplinare protrattosi a lungo;
veniva ordinato al signor Marchese, appena pochissimi giorni dopo il suo arrivo nella nuova sede, di ripresentare domanda relativa a quei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 che gli consentivano di assistere il padre portatore di handicap grave e che erano già  stati ottenuti e, perfino, confermati dall'Autorità  Giudiziaria che, all'uopo, aveva disposto il trasferimento a Napoli. Nonostante la difficile e avvilente situazione il signor Marchese si dimostrava collaborativo e presentava, per ben tre volte, dichiarazioni che avrebbero dovuto essere pacificamente accettate dai Comandi competenti quali autocertificazioni sostitutive dell'atto notorio - ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 - (in esse l'ispettore dichiarava che nulla era cambiato nella sua situazione familiare, riconoscendo all'Amministrazione la facoltà  di controllare di sua iniziativa);
nonostante ciò, i responsabili del procedimento, appena trasferito da Roma a Napoli, non hanno voluto accettare il valore legale di dette dichiarazioni, esigendo una rinnovazione in toto dei procedimenti amministrativi relativi e postulando la necessità  della presentazione di una nuova domanda e di tutta la documentazione relativa, in totale disprezzo della legge n. 241 del 1990;
l'intero carteggio sul tema, tra il signor Marchese e i Superiori diretti, è stato portato all'attenzione della Procura Militare di Napoli mediante un'informativa di polizia giudiziaria in cui si ipotizzava il reato di «diffamazione aggravata», perpetrata dal Maresciallo addirittura nei confronti del Comandante Generale, ed una imputazione di «Insubordinazione con ingiuria». Verrà  , invece, accertato dagli stessi Pubblico Ministero e Giudice per le indagini preliminari, entrambi concordi nel disporre l'archiviazione immediata, che l'ispettore si accingeva, esclusivamente, ad esercitare il proprio elementare diritto alla difesa;
inoltre, da alcuni documenti recentemente rinvenuti dal signor Marchese, risulterà  che sono stati disposti, ad iniziativa del Maggiore Natale nei confronti dell'ispettore e a riguardo anche della sua situazione familiare, accertamenti «strettamente riservati», non meglio specificati e che parrebbero travalicare la natura esclusivamente documentale dei controlli previsti dalla normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000);
il signor Marchese chiedeva di conferire per esigenze private e familiari, a mezzo domanda scritta, con un'Autorità  che fosse al di sopra dei propri superiori diretti, poichà © questi ultimi si erano dimostrati irrimediabilmente ostili: individuava tale autorità  nel Comandante Interregionale, Generale di Corpo d'Armata Mariella Giovanni;
i superiori del signor Marchese invece di inoltrare la richiesta all'Autorità  adita, la bloccavano e gli imponevano di recarsi presso l'ufficio del diretto superiore, Maggiore Ciro Natale. Pertanto, il signor Marchese si vedeva costretto ad inoltrare ulteriore atto di diffida in cui invitava i Superiori a trasmettere, come da regolamento, la domanda affinchà © potesse avvenire il colloquio con il Generale. A seguito di ciò la domanda di conferimento è stata inoltrata, e dopo invito formulato dallo stesso Comandante Interregionale, l'ispettore ha potuto parlare dei propri problemi personali solo ed esclusivamente con il Generale di Corpo d'Armata Mariella. Il Maggiore Ciro Natale e il Capitano Ricevuto denunciavano alla Procura Militare l'ispettore sostenendo che doveva rendere a loro conto dei motivi per cui era stato adito il Generale e che la mancata presentazione dell'ispettore nei loro uffici non poteva essere giustificata neppure da motivazioni di carattere sanitario. Il Giudice ed il P.M., entrambi concordi, anche in questo caso, nel disporre l'archiviazione immediata, decreteranno che il fatto non sussiste e/o non costituisce reato;
soltanto un duplice intervento del Generale di Corpo d'Armata Mariella, richiamato in causa dall'ispettore con memorie scritte e istanze di accesso agli atti, permetteva al M.O. Marchese di allontanarsi, stante la oggettiva situazione di incompatibilità  ambientale e l'esigenza di assistenza al padre malato di Alzheimer, da quei superiori che lo avevano, in maniera infondata e reiterata, denunciato. Tuttavia, attualmente il M.O. Marchese, pur essendo stato permanentemente riconosciuto: «Non idoneo in forma parziale», circostanza che gli garantirebbe per legge agevolazioni in tema di trasferimento, e pur prestando da due anni oramai servizio a Napoli e provincia, risulta tuttora essere assegnato «con riserva» al Comando Regione Campania, una formula, quest'ultima, che non è prevista neppure dalle stesse circolari del Comando Generale -:
se non ritenga che le vicende del Maresciallo Vincenzo Marchese, oltre a costituire un palese discredito dell'immagine pubblica del Corpo della Guardia di Finanza, non si configurino come gravi violazioni dei diritti fondamentali alle persone e come gravi pregiudizi alla vita di servizio e privata di un pubblico dipendente;
se per tali vicende non ritenga di dover disporre una indagine conoscitiva mediante l'acquisizione dell'intero carteggio al fine di verificare le responsabilità  ed intervenire in autotutela amministrativa;
quali ulteriori iniziative il Ministro intenda avviare affinchà © vengano riconosciuti i diritti del Maresciallo Marchese e la conseguente possibilità  di poter espletare le proprie mansioni senza subire ulteriori arbitrii che hanno minato la sua salute, prostrandone il morale attraverso una vera e propria attività  di «mobbing»;
se non ritenga necessario approfondire sulla questione di eventuali investigazioni o accertamenti riservati nei confronti della sfera privata del signor Marchese. (4-02902)