PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA: I RADICALI PRESENTANO AL SENATO UN EMENDAMENTO PER FARLA PARTIRE MA IL GOVERNO PREFERISCE NON ESPRIMERSI
martedì 14 giugno 2011
Legislatura 16º - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 211 del 08/06/2011
(162) RAMPONI. - Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria
(168) RAMPONI. - Disposizioni per la determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 maggio scorso.
Il presidente CANTONI ricorda che alla scadenza del termine, fissato per le ore 17 dello scorso 27 maggio, risultano presentati quattro emendamenti (pubblicati in allegato) al disegno di legge n. 168, assunto a testo base per il prosieguo dei lavori.
Il relatore TORRI (LNP) illustra quindi gli emendamenti 1.1 e 2.2, recanti la sua firma, rilevando che le proposte mirano ad adeguare il testo del disegno di legge alla mutata realtà  normativa.
Osserva quindi che l’emendamento 2.1 a firma del senatore Ramponi, appare di tenore similare alla proposta 2.2 da lui presentata.
Il sottosegretario COSSIGA esprime un avviso sostanzialmente favorevole sugli emendamenti 1.1, 2.1 e 2.2. Relativamente alla proposta 1.2 si rimette invece alle valutazioni che la Commissione riterrà  di formulare al riguardo.
Da un punto di vista tecnico, osserva quindi che la copertura finanziaria prevista dalla proposta 2.1 potrebbe risultare non adeguata, insistendo su di un fondo attualmente sottoalimentato.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 168
Art. 1
1.1
TORRI, RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Determinazione del trattamento di quiescienza del personale militare)
1. All'articolo 1866 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1983 e con produzione dei relativi benefici economici a partire dal 1° gennaio 2008, il trattamento di quiescienza del periodo di ausilliaria è determinato includendo, oltre a quanto previsto dal comma 1, anche l'idennità  di ausiliaria di cui all'articolo 1870.»».
1.2
PERDUCA, PORETTI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al comma 1, dell'articolo 1866 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole «Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092» aggiungere infine le seguenti «, ivi compresa l'idennità  di ausiliaria di cui al successivo articolo 1870»;
dopo il comma 1, inserire il seguente comma «1-bis. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare, ai sensi del comma 20, dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono attivate e concluse entro il 31 dicembre 2011 le procedure di negoziazione e di concertazione.»».
Art. 2
2.1
RAMPONI
Al comma 1, sostituire le parole «42.222.000» con le seguenti: «50.865.000», le parole «2008-2010» con le seguenti: «2011-2013», e la parola «2008» con la seguente: «2011».
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'articolo 1 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera l) e dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emenati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.»».
2.2
TORRI, RELATORE
Al comma 1, sostituire le parole «2008-2010» con le seguenti: «2011-2013», e la parola «2008» con la seguente: «2011».
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'articolo 1 anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera l) e dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.»