PUO' UN FINANZIERE ESSERE ABILITATO ALLA MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA?
domenica 03 luglio 2011
QUESITO
Sono un appartenente della Guardia di Finanza iscritto alla Sezione FICIESSE di *********.
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010, è stato previsto l'obbligo, prima di adire la giustizia ordinaria, di esperire un tentativo di mediazione con riferimento alle materie elencate nell'art. 5. Con riguardo ai seguenti settori: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità  medica, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, l'obbligo è entrato in vigore il 21 marzo 2011.
Per le restanti materie elencate nell'art. 5, condominio e risarcimento del danno da circolazione di veicoli, l'obbligatorietà  del tentativo di mediazione entrerà  invece in vigore il 20 marzo 2012. Il tentativo di mediazione può comunque essere esperito, ai sensi del D.Lgs. 28/2010, anche con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte oppure quando è previsto da un'apposita clausola contrattuale o statutaria o ancora su invito del giudice.
Naturalmente io non voglio e non non credo che potrei essere autorizzato ad esercitare "la mediazione", ma vorrei sapere se potrebbero esserci (non credo) delle cause ostative da parte dei ns. Comandi al solo accreditamento dei Mediatori iscritti nel registro Ministeriale avendo frequentato un percorso formativo ad hoc tenuto da formatori accreditati, inseriti nell'elenco dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione istituito presso il Ministero.
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010, è stato previsto l'obbligo, prima di adire la giustizia ordinaria, di esperire un tentativo di mediazione con riferimento alle materie elencate nell'art. 5. Con riguardo ai seguenti settori: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità  medica, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, l'obbligo è entrato in vigore il 21 marzo 2011.
Per le restanti materie elencate nell'art. 5, condominio e risarcimento del danno da circolazione di veicoli, l'obbligatorietà  del tentativo di mediazione entrerà  invece in vigore il 20 marzo 2012. Il tentativo di mediazione può comunque essere esperito, ai sensi del D.Lgs. 28/2010, anche con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte oppure quando è previsto da un'apposita clausola contrattuale o statutaria o ancora su invito del giudice.
Naturalmente io non voglio e non non credo che potrei essere autorizzato ad esercitare "la mediazione", ma vorrei sapere se potrebbero esserci (non credo) delle cause ostative da parte dei ns. Comandi al solo accreditamento dei Mediatori iscritti nel registro Ministeriale avendo frequentato un percorso formativo ad hoc tenuto da formatori accreditati, inseriti nell'elenco dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione istituito presso il Ministero.
RISPOSTA
Per i dipendenti pubblici le attività  incompatibili sono disciplinate dall'art. 60 del DPR n. 3 del 1957; per gli appartenenti alla Guardia di Finanza è applicabile l'art. 894 del Dlgs 66/2010 ed internamente al Corpo le disposizioni contenute nella Circolare 200000 del 2005.
In tale circolare sono richiamate le attività  vietate per legge, tra cui l'esercizio di qualsiasi tipo di attività  commerciale, industriale, nonchà © ogni altra professione; vengono poi posti dei divieti in via interpretativa (cioè non espressamente previsti dalla legge) come ad esempio essere titolari di Partita IVA, assumere l’incarico di magistrato onorario, ed iscriversi agli albi tenuti dai consigli degli ordini professionali.
Poichà © non è tua intenzione quella di “esercitare” fattivamente la mediazione ma solo quella di essere accreditato alla mediazione (per la quale non è necessario l'iscrizione ad un albo professionale) è nostro parere che non vi siano cause ostative a ciò.
Sarà  comunque opportuna una tua comunicazione al tuo reparto, preventiva o successiva, essendo vigente l'obbligo di informazione sugli eventi che possono astrattamente avere riflessi sul servizio (art. 748, c. 5, del DPR n. 90/2010); in questo caso sarà  un onere dell'Amministrazione vietarti, con motivazione, l'accreditamento alla mediazione.
In ultimo siamo a conoscenza come nelle Forze Armate, specificatamente nell'Aeronautica Militare, in forza di una circolare del Ministero della Difesa sulle attività  extraprofessionali (vedi allegato in pdf) sono già  stati autorizzati alcuni militari proprio ad esercitare la mediazione, seppur con il limite massimo di una seduta a settimana; sarebbe quindi opportuno che anche la Guardia di Finanza intervenisse con una circolare in proposito in modo da uniformare la disciplina interna a quella degli altri Corpi militari trattandosi delle medesime norme di legge.
Saremo comunque lieti di dare notizia di eventuali autorizzazioni anche in ambito Guardia di Finanza.