RINUNCIA AL RICORSO COLLETTIVO SUL C.D. “FONDO EFFICIENZA SERVIZI ISTITUZIONALI” CON RESTITUZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: LA LETTERA CON LE DECISIONI E I CONSIGLI DEI LEGALI INCARICATI

mercoledì 10 agosto 2011

Di seguito:
- il testo dell’e-mail inviata oggi da La Rete Legale ai partecipanti al ricorso collettivo al Tar del Lazio sul cosidetto “Fondo efficienza istituzionale”;
- la sentenza del Tar del Lazio che ha deciso il ricorso n. 5021/2002 depositata i 6 maggio 2011.

 

 

E-MAIL INVIATA IL 10 AGOSTO 2011

DA “LA RETE LEGALE”

AI PARTECIPANTI AL RICORSO COLLETTIVO

SUL COSIDETTO “FONDO EFFICIENZA ISTITUZIONALE”

 

 

 

Oggetto: Rinuncia al ricorso collettivo sul c.d. “Fondo efficienza servizi istituzionali” con restituzione delle quote di partecipazione.‏

 

Ai Signori Partecipanti al ricorso collettivo al TAR del Lazio indicato in oggetto.

 

Con avviso pubblicato alla pagina http://www.laretelegale.it/news.php?id_news=42 , La Rete Legale ha promosso un ricorso collettivo riservato agli Appartenenti alla Guardia di Finanza che prestano servizio nelle strutture indicate negli articoli 7 dei decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze che ogni anno determinano, su proposta del Comandante Generale del Corpo, i criteri per la destinazione e l’utilizzazione delle risorse disponibili al 31 dicembre di ciascun anno del “Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali”, nonchà© le modalità  applicative concernenti l’attribuzione dei compensi.

 

In particolare, si tratta di Personale che ha prestato servizio negli anni 2005 – 2009 presso Organismi esterni al Corpo quali: Dia, Scp, Dcpc, Dcsa e Ministeri diversi da quello dell’Economia e delle finanze.


In merito, erano pendenti da diversi anni, presso la Sezione Seconda del TAR del Lazio, e non ancora decisi, quattro ricorsi, riguardanti il medesimo Fondo per gli anni antecedenti il 2005, iscritti ai numeri di ruolo 5021/2002, 143/2003, 147/2003 e 1495/2004.


La raccolta delle adesioni al ricorso collettivo de La Rete Legale si è conclusa a marzo 2011 e sono state iniziate, dallo Studio legale incaricato, le attività  di predisposizione dei fascicoli individuali necessari per adire il Giudice amministrativo competente.


Poco prima della presentazione del ricorso collettivo è pervenuta la notizia che il TAR del Lazio aveva trattato le quattro precedenti controversie e, pertanto, è stato ritenuto opportuno attendere le relative decisioni per valutarne i contenuti.


Le quattro sentenze sono state successivamente acquisite e, a parere degli scriventi, dalla loro lettura emerge come la posizione assunta dalla Sezione Seconda del TAR del Lazio non sia condivisibile e possa essere, con buone ragioni, presentato appello al Consiglio di Stato. Inoltre, per gli interessati, può essere presentata richiesta di equa riparazione (cd. “Legge Pinto”) in ragione dell’eccessiva durata del procedimento.


Tanto premesso, La Rete Legale, d’intesa con i sottoscritti legali incaricati, rappresenta ai Signori aderenti al ricorso collettivo in discorso che, avendo questo il medesimo oggetto dei quattro precedentemente presentati, è opportuno soprassedere, allo stato, dal dare corso all’iniziativa ed è, invece, consigliabile procedere come segue:


1) partecipare – per i ricorrenti dei giudizi numeri 5021/2002, 143/2003, 147/2003 e 1495/2004 - alla presentazione dell’appello al Consiglio di Stato;


2) rinunciare – per gli aderenti all’iniziativa della Rete Legale – ad avviare, per il momento, un nuovo ricorso per le risorse del Fondo degli anni 2005-2009 (e seguenti);


3) presentare, per tutti, delle istanze interruttive della prescrizione relativamente alle risorse del Fondo per gli anni 2005-2009 (e seguenti), in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato.


Infatti, se il nuovo ricorso fosse presentato:


- la trattazione dello stesso sarebbe demandata al medesimo Giudice che ha appena deciso i quattro precedenti, ossia alla Sezione Seconda del TAR del Lazio;


- a così breve distanza di tempo, è pressochà© certo che la Sezione Seconda del TAR del Lazio confermerebbe il proprio orientamento negativo;


- diversamente da quanto accaduto per i quattro ricorsi precedenti, il rigetto potrebbe essere accompagnato dalla condanna alle spese di giudizio, tenuto conto delle sfavorevoli decisioni intervenute poco prima della presentazione del nuovo ricorso;


- la nuova decisione di rigetto dovrebbe essere impugnata, con ulteriori oneri, di fronte al Consiglio di Stato, già  investito della decisione della questione che interessa, attraverso gli appelli nel frattempo proposti contro le quattro sentenze dei giudizi 5021/2002, 143/2003, 147/2003 e 1495/2004.


In considerazione di tutto ciò, nel prossimo mese di settembre, si procederà  alla restituzione a mezzo bonifico di quanto già  versato a titolo di adesione all’iniziativa in oggetto a tutti coloro che vi hanno aderito.


Per qualunque ulteriore informazione o chiarimento, si prega di contattare Domenico Vallefuoco al n. 334.6485496 o all’indirizzo mimmo.vallefuoco@gmail.com .


Si allega la sentenza n. 03904/2011 begin_of_the_skype_highlighting del Tar del Lazio.

Con i migliori saluti

 

Avv. Giuseppe Fortuna

Avv. Umberto Coronas

 

 
 


 

SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA

N. 03904/2011 REG.PROV.COLL.

 

N. 05021/2002 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

 

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 5021 del 2002, proposto da: … rappresentati e difesi dall'avv. …, con domicilio eletto presso il suo studio Roma, via …;

  

contro

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Funzione Pubblica, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero della Giustizia, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, non costituiti in giudizio;

  

per l’accertamento

 

del diritto dei ricorrenti all’attribuzione dei compensi previsti dall’art. 53 del d.p.r. n. 254/99 e per la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme a tale titolo dovute, con interessi e rivalutazione, previo annullamento del d.m. 17.1.2002 e del d.m. 5.9.2000 nella parte in cui escludono il personale distaccato presso enti ed istituzioni varie dai compensi predetti.

 

 Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

  

FATTO

 

I ricorrenti, premesso di essere tutti dipendenti di ruolo del Corpo della Guardia di Finanza distaccati presso le istituzioni interforze o presso gli enti specificamente indicati in ricorso , e di avere prestato servizio presso i predetti enti od organismi per più di 184 gg. negli anni 1999 e 2000 conseguendo qualifiche non inferiori a “nella media”, assumono di avere diritto a percepire il c.d. compenso incentivante previsto dall’art. 53 del d.p.r. n. 254 del 16 marzo 1999, il quale, al fine del raggiungimento di qualificati obiettivi e di promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali, prevede che ogni forza di polizia ad ordinamento militare dispone di risorse economiche per l’attribuzione di compensi finalizzati al perseguimenti degli scopi specificamente indicati dall’art. 53 stesso.

 

Lamentano che, nonostante l’art. 41 del d.p.r. citato stabilisca che esso si applica a tutto il personale della Guardia di Finanza, di cui ovviamente fa parte anche il personale distaccato, e pur essendo tutti loro in possesso dei requisiti previsti dall’art. 53 (prestazione del servizio per più di 184 giorni negli anni 1999/2000, conseguendo qualifiche non inferiori a “nella media”), il Ministero dell’Economia e Finanze con i decreti attuativi li ha illegittimamente esclusi dall’attribuzione del compenso incentivante la produttività  per i due anni di riferimento ( art. 6 D.M. 5.9.00 e art 7 D.M. 17.1.2002) in quanto dipendenti distaccati a prestare servizio presso istituzioni, organismi o enti diversi.

 

Con il ricorso deducono poi diversi vizi di legittimità  dei decreti ministeriali impugnati, nella parte in cui appunto escludono il personale distaccato, sotto il profilo della violazione del d.p.r. 254/99 e dell’art. 97 Cost., del difetto di motivazione, dell’ingiustizia e dell’irragionevolezza manifeste, nonchà© della disparità  di trattamento.

 

Rilevano poi che il successivo D.M. del 4.10.2002, nel dettare i criteri per l’assegnazione del fondo incentivante per l’anno 2001, ha ammesso alla ripartizione del fondo, e dunque al compenso incentivante di cui all’art. 53 del d.p.r. 254/99, anche il personale distaccato, dimostrando così che il sistema incentivante la produttività  non è congegnato per premiare soltanto il perseguimento degli obiettivi del Corpo della Guardia di Finanza ma, più in generale, il perseguimento di obiettivi istituzionali anche da parte di personale impiegato, in forza di provvedimento di distacco, presso altri enti o organismi.

 

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al gravame.

 

Alla pubblica udienza del giorno 23 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.

 

DIRITTO

 

La pretesa azionata dagli odierni ricorrenti è volta al riconoscimento del loro diritto a percepire il compenso incentivante di cui all’art. 53 del d.p.r. n. 254 del 1999, per il biennio 1999/2000.

 

Assumono i ricorrenti, tutti militari della Guardia di Finanza, distaccati presso enti ed organismi vari, che la disposizione normativa citata, in combinato disposto con quella del precedente art. 41, per il quale i benefici previsti dal d.p.r. 254/99 si applicano a tutto il personale della Guardia di Finanza, non consentirebbe alcuna diversa determinazione discriminatoria nei confronti del solo personale distaccato, cosicchè illegittimamente i decreti ministeriali attuativi avrebbero escluso detto personale, per il biennio in parola, dal beneficio economico del c.d. compenso incentivante la produttività .

 

In proposito il Collegio osserva quanto segue.

 

Il D.P.R. 16-3-1999 n. 254 reca il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

 

Dispone, in particolare, l’art. 53 , intitolato “Efficienza dei servizi istituzionali”, che le risorse ivi individuate (primo comma) vengano utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

 

“a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

 

b) incentivare l’impegno del personale nelle attività  operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della Guardia di Finanza;

 

c) compensare l’impiego in compiti od incarichi che comportino l’assunzione di specifiche responsabilità  o disagio;

 

d) compensare la presenza qualificata;

 

e) compensare l’incentivazione della produttività  collettiva al fine del miglioramento dei servizi”(secondo comma).

 

E’ poi demandato ai competenti Ministeri, all’epoca della Difesa e delle Finanze, l’adozione di distinti decreti contenenti la determinazione annuale dei criteri per la destinazione e l’utilizzazione delle risorse economiche individuate dal primo comma, così come risultanti al 31 dicembre di ciascun anno, corredati delle disposizioni applicative concernenti l’attribuzione dei compensi previsti.

 

Con norma di chiusura – particolarmente rilevante nel caso di specie – al quarto comma è infine stabilito che “Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata”.

 

Fermo restando quindi il principio generale per cui la distribuzione delle risorse economiche disponibili al 31 dicembre di ciascun anno non potrà  avvenire in misura indifferenziata, secondo lo stesso accordo sindacale recepito nel d.p.r. citato l’attribuzione al personale appartenente alle Forze di Polizia delle indennità  finalizzate al raggiungimento di obiettivi qualificati ed al miglioramento dell’efficienza dei servizi doveva essere effettuata sulla base dei criteri stabiliti, anno per anno, dai Ministeri richiamati e secondo le modalità  prefissate, tenuto conto di quanto indicato dal secondo comma.

 

Veniva , in sostanza, per determinazione convenzionalmente assunta, rimesso ai Ministeri interessati il compito di individuare, via via, i criteri di distribuzione del fondo accantonato per il compenso incentivante, in base agli apprezzamenti discrezionali in ordine agli obiettivi da perseguire ed al loro ordine di priorità .

 

Ciò premesso , alla luce di quanto previsto dalla normativa richiamata, non sono ravvisabili i profili di illegittimità  denunciati sia con riguardo alla violazione dell’art. 53 del d.p.r. 254/99 che ai vizi di eccesso di potere per illogicità  e disparità  di trattamento.

 

L’art. 53 infatti non attribuisce la titolarità  di alcun diritto economico in capo al personale militare, limitandosi ad introdurre, nei limiti della disponibilità  finanziaria esistente ogni anno a tale titolo, un beneficio finalizzato al conseguimento di determinati obiettivi istituzionali e di produttività , indicati dal d.p.r. solo per tipologia, e la cui concreta individuazione è rimessa – lo si ribadisce, in virtù dello stesso accordo sindacale oggetto di recepimento – alle determinazioni unilaterali dell’autorità  amministrativa, chiamata quindi anche, tenuto conto delle effettive disponibilità  economiche sussistenti a tale titolo, a effettuare scelte, o a introdurre ordini di priorità , fra i diversi obiettivi istituzionali possibilmente rilevanti e meritevoli di incentivazione.

 

Per tale motivo, proprio in considerazione della natura e della finalità  dell’emolumento preteso, non è possibile rilevare i profili di illegittimità  denunciati con riguardo ai decreti ministeriali impugnati, che nel corso degli anni hanno diversamente valutato i compiti assegnati ai vari appartenenti alle Forze di Polizia, stabilendo, anno per anno ed in ragione delle risorse economiche disponibili, i criteri di distribuzione delle stesse.

 

Tenuto conto del fatto che le risorse di cui all’art. 53 sono espressamente destinate al fine di raggiungere qualificati obiettivi e di promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali disimpegnati dal personale appartenente anche alla Guardia di Finanza, nel corso dei diversi anni considerati è stata diversamente valutata la posizione dei militari distaccati, come i ricorrenti, presso enti od organismi diversi, risultando essi per alcuni anni esclusi dall’attribuzione del beneficio, per altri anni destinatari di benefici connessi alla produttività  in base alle diverse opzioni assunte alla stregua di una valutazione ponderata dei diversi obiettivi complessivamente perseguibili in base alla disponibilità  finanziaria sussistente.

 

Il fatto che, con il successivo D.M. 4.10.2002, il Ministero competente sia venuto a diversa determinazione, in ordine all’attribuibilità  del compenso incentivante anche al personale militare distaccato, dunque, lungi dal costituire prova dell’illegittimità  delle diverse determinazioni assunte per gli anni precedenti, come asserito da parte ricorrente, conferma invece l’ambito della discrezionalità  degli apprezzamenti rimessi all’autorità  amministrativa, che può condurre, di anno in anno, ad una diversa individuazione degli obiettivi perseguibili e del loro ordine di priorità , alla luce delle disponibilità  economiche sussistenti.

 

Ciò in quanto – lo si ribadisce – l’introduzione del beneficio in questione non è finalizzata a consentire una mera integrazione del trattamento retributivo di tutto il personale, legato cioè alla mera posizione di stato o alla titolarità  del rapporto di impiego, ma assume prioritariamente funzione strumentale rispetto al perseguimento di determinati obiettivi di miglioramento dell’efficienza dei servizi istituzionali, indicati solo per generica tipologia dall’art. 53 del d.p.r. 254, e la cui concreta determinazione è rimessa ai decreti ministeriali attuativi.

 

Il potere discrezionale conferito ai Ministeri di individuare autonomamente i criteri e le modalità  per l’attribuzione del compenso connesso al miglioramento dell’efficienza, non può quindi essere sindacato in ordine alle valutazioni annualmente effettuate, tenuto conto del fatto che detti apprezzamenti possono mutare in ragione del diverso ordine di priorità  riferibile agli obiettivi di produttività  ed alle diverse disponibilità  finanziarie sussistenti.

 

In questa prospettiva si comprende chiaramente perchà©, secondo la normativa in esame, l’indennità  de qua non può mai tradursi in una distribuzione generalizzata delle risorse disponibili per le finalità  indicate dal comma 1 dell’art. 53; essendo una distribuzione generalizzata illogica alla luce dello scopo della norma che è quello di garantire il perseguimento di specifici obiettivi di miglioramento dei servizi istituzionali e di produttività .

 

L’attribuzione del compenso in maniera indistinta a tutto il personale militare impedirebbe una adeguata articolazione degli obiettivi perseguiti secondo quella che è invece la reale ratio della disposizione in parola e la caratterizzazione finalistica del c.d. compenso incentivante.

 

Nà© può in alcun modo ritenersi la piena assimilabilità  delle mansioni svolte dal personale militare distaccato presso enti od organismi diversi a quelle del personale impiegato per il perseguimento di finalità  istituzionali proprie della Guardia di Finanza, così da potere ipotizzare una manifesta irrazionalità  delle scelte di cui ai decreti ministeriali impugnati; essendo infatti evidente la diversa finalizzazione delle mansioni svolte dal personale distaccato, risulta ragionevole una possibile diversa considerazione di dette mansioni nell’ambito della strategia di incentivazione di anno in anno programmata dall’autorità  amministrativa.

 

Una diversa interpretazione, peraltro, risulterebbe, da un lato, non rispettosa dei termini dell’accordo sindacale al cui recepimento è volto il D.P.R. n. 254/99 e delle finalità  perseguite e, per altro verso, porrebbe la questione dell’assenza di copertura finanziaria per mancata indicazione delle risorse necessarie a far fronte all’ipotizzata spesa aggiuntiva non preveduta dalla legge, in contrasto con il canone fondamentale di cui all’art.81 della Costituzione.

 

Conclusivamente il ricorso va rigettato perchà© infondato.

 

Appare comunque equo, anche in considerazione della natura della controversia, disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Luigi Tosti, Presidente

 

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

 

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore


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