TRASFERIMENTI DI PERSONALE PER REPARTI GDF SOPPRESSI DALL'1.1.2007: PREAVVISO DI RICORSI COLLETTIVI PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' COSIDETTA "DELLA LEGGE 100" AL COSTO DI 90 EURO PER I SOCI FICIESSE (MINIMO 50 PARTECIPANTI PER REGIONE)

giovedì 11 agosto 2011

Pubblichiamo di seguito il preavviso di ricorsi collettivi su base regionale che ci è appena pervenuto da La Rete Legale.

 

Il costo per i soci Ficiesse è fissato fin da ora in euro 90,00 a titolo definitivo (e quindi non sarà  più chiesto alcunchà© dallo studio legale incaricato) purchà© partecipino alle iniziative almeno cinquanta ricorrenti per Regione.

 

 

 

PREAVVISO DI RICORSI COLLETTIVI


La Guardia di Finanza da qualche tempo sta procedendo alla soppressione di Comandi con conseguente trasferimento, a domanda o d’autorità , del personale in  tali reparti impiegato. In merito, due recenti sentenze del Consiglio di Stato, la n. 3694 del 2007 e la n. 4084 del 2009, che di seguito si riportano, hanno confermato al più alto livello che trattandosi di soppressione di strutture organizzative vanno corrisposte le indennità  cosidette "della legge 100", sia nell’ipotesi di domanda che in quella di trasferimento d’autorità .

Per tali motivi, La Rete Legale preannuncia la predisposizione di avvisi di ricorsi collettivi su base regionale per il personale della Guardia di Finanza trasferito in altre sedi a seguito di soppressioni di strutture avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2007.

 

Il costo dei ricorsi ai TAR, per gli iscritti all’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà  è stabilito fin da ora in EURO 90,00 a titolo definitivo (non sarà  più richiesto alcunchà©) a condizione che partecipino all’iniziativa ALMENO 50 RICORRENTI PER CIASCUNA REGIONE.

 

 

  

 

IL MOVIMENTO DEL PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DEL REPARTO COMPORTA SEMPRE IL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO (Consiglio di Stato)

 

 

N.3964/2007 REG. DEC.

 

 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello n. 4136 del 2007 proposto dal Ministero dell’ economia e delle finanze – Comando generale  della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura  generale dello  Stato  presso i cui uffici in Roma,  Via dei Portoghesi n.  12, è per legge domiciliato,

 

C O N T R O

 

i signori  ***************, tutti rappresentati e difesi dall’ avv.  ***********, 

 

P E R  L’ANNULLAMENTO,

 

previa sospensione degli effetti,  della sentenza  n.  912/07 del 6 febbraio 2007, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sez. II,  ha accolto il ricorso proposto dai militari della Guardia di finanza signori  *********** ed altri, in epigrafe indicati,  al fine di ottenere il  riconoscimento del loro diritto a percepire l’ indennità  di trasferimento di cui alla  L. n. 100 del 1987  e la condanna dell’  Amministrazione di appartenenza al pagamento  della somme a tale titolo ad essi dovute, maggiorate di interessi legali dalla data di insorgenza del credito fino al soddisfo.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

Visto l’atto di costituzione in giudizio  dei signori  ****************ed altri, in epigrafe indicati;

 

Vista la memoria depositata in giudizio dai suddetti controinteressati;

 

Visti gli atti tutti della causa;

 

Relatore, nella camera di consiglio del  3 luglio 2007, il Pres. Gennaro Ferrari; uditi l’ avv. Stato Greco per l’ Amministrazione appellante e l’ avv. ****** per i controinteressati **********ed altri, in epigrafe indicati;

 

Rilevato che nel corso della  suddetta camera di consiglio  il Presidente ha informato i signori avvocati presenti in aula che l’ appello  sarebbe stato immediatamente  definito con sentenza  con motivazione semplificata, ai sensi dell’ art.  26 L. 6 dicembre 1971  n.  1034, come novellato  dall’ art. 6, co. 1,  L. 21  luglio 2000 n. 205;

 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO  e  DIRITTO

 

1. – Con atto (n. 4136/07) notificato  in data  2 maggio 2007  il Ministero  dell’ economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza   ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 912/07  del 6 febbraio  2007, con la quale  la Sez. II del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma,  pronunciando sul ricorso dei  finanzieri signori ******** ed altri, in  epigrafe indicati, già  in servizio presso la Scuola  allievi finanzieri di Portoferraio ed assegnati ad altre sedi a seguito della disposta soppressione della stessa con  decorrenza dal 31 luglio 1999, ha riconosciuto il loro diritto a percepire l’ indennità  di trasferimento di cui all’ art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100 e, per l’ effetto, ha condannato  l’ Amministrazione al pagamento in loro favore delle somme a tale titolo dovute, maggiorate degli interessi legali dalla data di insorgenza del credito fino al soddisfo.

 

Sostiene l’ appellante che, “pur non potendo dubitarsi che l’ Amministrazione ha  inteso attivare le opportune procedure per sopperire a proprie specifiche esigenze di servizi”, ed ha quindi “perseguito un interesse proprio”, è altrettanto indubbio  che tutti gli interessati furono invitati a presentare istanza di gradimento del  trasferimento con l’ indicazione  delle  nuove sedi alle quali chiedevano di essere assegnati,  con la conseguenza che nella specie si trattava di trasferimento a domanda, che non dava titolo a percepire la richiesta  indennità .

 

2. – Si sono costituiti in giudizio i controinteressati signori  ********* e altri, in epigrafe indicati, i quali hanno ampiamente contestato, in fatto e in diritto, la tesi dell’ Amministrazione di appartenenza ed hanno concluso per l’ integrale conferma della sentenza  del giudice di primo grado, con vittoria di spese.

 

3. Visti gli atti di causa il Collegio rileva che il trasferimento  di pubblici dipendenti ad altre sedi di servizio, disposto dall’ Amministrazione a seguito della soppressione della struttura alla quale i suddetti dipendenti erano originariamente assegnati,  necessariamente si qualifica come trasferimento d’ ufficio in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un  problema  insorto a seguito di una scelta  di carattere organizzativo della stessa Amministrazione e, quindi, alla tutela  di un pubblico interesse, essendo ininfluente la circostanza  che gli interessati siano stati invitati a presentare istanza di trasferimento e che agli stessi sia stato contestualmente offerta la possibilità  di indicare, peraltro entro ben definiti ambiti territoriali, le nuove sedi alle quali avrebbero gradito di essere  assegnati.

 

Il trasferimento a domanda  postula infatti la possibilità  per il pubblico dipendente di  una libera scelta fra la permanenza  nella sede di  appartenenza  e l’ assegnazione ad una  nuova sede di servizio, evidentemente più gradita, che nella specie non sussiste atteso che la soppressione della  Scuola allievi finanzieri di Portoferraio, disposta d’ autorità  dal Comando per dichiarate proprie esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, necessariamente comportava la necessità   per  gli interessati di abbandonare la sede di appartenenza e di  rinunciare quindi, per un preminente interesse pubblico, all’ opzione di cui si è detto.

 

4. – L’ appello dell’ Amministrazione deve pertanto essere respinto, ma sussistono giusti motivi per disporre l’ integrale compensazione fra le parti in causa delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,  pronunciando sull’ appello (n. 4136/07) del Ministero dell’ economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza, lo rigetta.

 

Compensa integralmente fra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’ Autorità  amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2007

 


N. 04376/2011REG.PROV.COLL.

N. 04084/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 4084 del 2009, proposto dal:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso la sede di detta Avvocatura;

 

contro

 

i sigg. …, con domicilio eletto presso l’avv. … in Roma, via …;

 

per la riforma

 

della sentenza del T.A.R. Puglia – sede di Lecce – Sezione I^ - n. 482 del 16 marzo 2009, resa tra le parti, concernente il diniego di corresponsione dell’indennità  di trasferimento di sede;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

 

Visti l’atto di costituzione in giudizio dei sigg. … con il quale hanno controdedotto alle avverse tesi esposte nell’appello;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Giustina Noviello;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

 

1. – E’ appellata la sentenza del TAR Puglia, sede di Lecce, n. 482 del 16 marzo 2009 che ha accolto il ricorso proposto dal sig. … ed altri quattordici militari del Corpo della Guardia Finanza per l’annullamento del provvedimento n. 15981/620, datato 23.5.2003 , del Comando Centro Navale di Formia di detto Corpo, con il quale è stato negato il diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposta l’indennità  di prima sistemazione di cui alla legge n.863 del 1973 e l’indennità  ex lege n. 86 del 2001, nonchà© di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o conseguente, anche non conosciuto, nonchà© per l’accertamento del relativo diritto dalla data di trasferimento e

per la condanna dell’Amministrazione al pagamento di dette indennità  ,oltre interessi e rivalutazione dal dì del sorgere del diritto a detta indennità  a quello di effettivo soddisfo della pretesa economica.

 

In particolare, detto Giudicante di prime cure ha ritenuto che il trasferimento dell’intero gruppo aereonavale di stanza a Grottaglie nella nuova sede di Taranto, con decorrenza dal 26 giugno 2002, costituisca trasferimento autoritativo, ai sensi delle citate leggi, che ha determinato inequivocabilmente un mutamento della loro sede di servizio per cui spettano le indennità  rivendicate, situandosi la nuova sede di servizio (Taranto) in un comune diverso da quello di provenienza (Grottaglie).

 

Ha soggiunto che non può, pertanto, essere condivisa la tesi della amministrazione la quale eccepisce la sussistenza, nella specie, di un trasferimento c.d. figurativo -tale dovendo intendersi il movimento di personale dipendente cui però non si riconnetta un cambiamento dell’area di operatività - in quanto “…la tesi in questione non è coerente al dato normativo di riferimento il quale non autorizza affatto la distinzione prospettata dalla difesa erariale tra trasferimento figurativo e trasferimento effettivo. Ciò che conta è che il trasferimento abbia provocato un cambiamento della sede di servizio , ossia il materiale esercizio della attività  lavorativa in un luogo fisico diverso da quello di provenienza, indipendentemente dalla area di operatività  o dagli incarichi ricoperti dal militare dipendente…”.

 

Ha concluso, infine, il Giudice di primo grado affermando che, conseguentemente, “…al mutamento della sede di servizio si correla, così, la necessità  di compensare il disagio subito dal dipendente il quale ha, dunque, diritto a percepire la indennità  di trasferimento nei termini previsti dalla disciplina di settore…” e che “…analoghe considerazioni possono svolgersi a favore del diritto dei ricorrenti a percepire la indennità  di prima sistemazione, contemplata dalla legge 18 dicembre 1978 n.836…” in quanto “…anche detta provvidenza , nell’impianto disegnato dal legislatore del 1978, risulta doverosamente spettante, posto che l’art 21 della legge da ultimo citata riconosce l’indennità  in parola al dipendente trasferito tout court , senza ulteriori specificazioni ma prevedendo, semmai, una decurtazione in caso di mancato trasferimento nella nuova sede di servizio della famiglia del dipendente…”.

 

2. – Con l’appello in epigrafe il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando generale della Guardia di Finanza hanno chiesto la riforma di detta sentenza per i seguenti motivi di diritto:

i)- irricevibilità  del ricorso introduttivo di primo grado in quanto proposto tardivamente rispetto alla data di emanazione del primo provvedimento di impiego nella nuova sede;

 

ii)- infondatezza delle pretese indennitarie avanzate poichà© difetterebbe un reale trasferimento di sede essendosi verificata una semplice ridislocazione per motivi logistici di un intero reparto nel medesimo ambito territoriale di influenza (nella specie dalla sede di Grottaglie e quella “prossima” (poco più di dieci Km) di Taranto) che, alla stregua della costante giurisprudenza del Giudice Amministrativo, non costituirebbe presupposto sufficiente al riconoscimento delle rivendicate indennità  di trasferimento e di prima sistemazione.

 

3. – Con ordinanza n. 2989, emessa nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2009, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare delle appellanti Amministrazioni di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

 

4. – Si sono costituiti in giudizio i militari appellati con controricorso con il quale hanno diffusamente argomentato in ordine all’infondatezza dell’appello del quale hanno chiesto la reiezione.

 

5. – All’udienza pubblica del 24 maggio 2011 l’appello è stato introitato per la decisione.

6 – Tutto ciò premesso, in punto di fatto, può darsi ingresso all’esame dei motivi di appello.

 

6. 1 – Il primo di essi, con il quale si eccepisce l’irricevibilità  del ricorso di primo grado, è infondato perchà© oggetto del giudizio non è il provvedimento di trasferimento dei militari appellati e, quindi, la connessa questione della legittimità  o meno dello stesso provvedimento, bensì la spettanza o meno della pretesa economica connessa, sulla quale, peraltro, l’Amministrazione si era inizialmente espressa una prima volta, ancorchà© in via interlocutoria, in modo non sfavorevole agli appellati (cfr. nota n. 30686 del 7 novembre 2002, citata dagli appellati senza essere smentiti sul punto) tanto da ritenere necessario rimettere la questione ed ogni definitiva decisione al Comando Generale del Corpo.

 

6.2 – Nà© diversa sorte può avere il secondo motivo di appello che, pertanto, deve considerarsi infondato, per le seguenti considerazioni.

 

Osserva il Collegio che la giurisprudenza della Sezione -formatasi con le decisioni n. 1262 del 1998, n. 3099 del 2000 e n. 4760 del 2005 e richiamata sia nell’appello, sia nell’ordinanza cautelare emessa nel corso del presente grado di giudizio- si è formata sulla previgente regolamentazione della fattispecie (legge n.100 del 1987) che collegava l’indennità  di trasferimento all’indennità  di missione e poneva un limite chilometrico minimo (10 Km), invece assente nella vigente legislazione in materia;

 

La nuova disciplina di cui alla legge n. 86 del 29 marzo 2001, applicata nella fattispecie, non prevede più, infatti, alcun minimo chilometrico e la giurisprudenza formatasi di recente sull’interpretazione da darsi a detta nuova normativa (C.G.A.R.S. n. 1071 del 2009 e C.d.S., sez. VI^, n. 8211 del 2010) ha chiarito che con il cambiamento della sede di servizio mediante trasferimento in Comune diverso da quello precedente spetta l’indennità  di trasferimento se questo è disposto di autorità .

 

Infatti, detta giurisprudenza, che il Collegio condivide, ha affermato che l’indennità  di trasferimento di cui si discute ha una sua specifica ed autonoma disciplina, che è basata su presupposti compiutamente regolati dalla nuova norma così riassumibili: - trasferimento del militare di autorità ;

 

- predeterminazione del criterio di quantificazione dell’indennità  non più rda ricavare mediante rinvio ad altre disposizioni; - ubicazione della nuova sede di servizio in Comune diverso da quello di provenienza.

 

Nà©, a parere del Collegio, può essere validamente opposto il rilievo della “…nuova dislocazione nello stesso ambito territoriale del reparto militare…”, quale presupposto legittimante il diniego, sia perchà© la norma non prevede la valutazione di un tale elemento, sia perchà©, in ogni caso, nel caso in esame, l’ambito territoriale militare di Taranto à© diverso da quello di Grottaglie, dipendendo le relative sedi militari da distinti Comandi, come hanno affermato gli appellati militari senza essere smentiti sul punto dalla difesa dell’Amministrazione;

 

Inoltre, quand’anche volesse ritenersi ancora applicabile nel nuovo regime la condizione della distanza minima di 10 Km prevista dalla previgente disciplina, pur tuttavia l’Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere agli appellati l’indennità  di trasferimento e di prima sistemazione perchà©, con riferimento alla prima di dette misure, la distanza tra i Comuni di Taranto e Grottaglie è ben superiore ai citati 10 Km (circa 20) e, quanto alla seconda, è la stessa Amministrazione che ne ha escluso l’applicabilità  più volte anche con circolari, come riferito dagli appellati senza essere smentiti da controparte neppure su tale punto.

 

Infine, va segnalato che, in altri casi (cfr. ad es. nota n. 10690 del 14 luglio 2004 del Comando aereonavale della Guardia di Finanza) è stata già  condivisa tale interpretazione della legge n. 86 del 2001, laddove è stata riconosciuta la diversità  concreta della disciplina recata da detta legge, rispetto a quella previgente e si è affermato che rileva esclusivamente il dato che il Comune in cui si è chiamati a lavorare sia diverso da quello in cui precedentemente si prestava servizio, così esprimendo l’avviso che rileva, ai fini della citata legge n. 86 del 2001, esclusivamente il concreto spostamento fisico della sede di lavoro che, nella specie, è materialmente avvenuto da Grottaglie a Taranto.

 

Consegue che il “trasferimento figurativo” richiamato nelle difese delle appellanti Amministrazioni è ipotizzabile, alla luce della nuova regolamentazione del 2001, soltanto quando il mutamento della sede istituzionale dell’Unità  militare non comporti materialmente il trasferimento del personale dalla precedente sede fisica a quella nuova esistente in un Comune diverso dal precedente.

 

7. – In conclusione l’appello è infondato e come tale merita di essere respinto.

 

8. – Quanto alle spese del presente grado di giudizio ritiene il Collegio di poter disporre l’integrale compensazione delle stesse tra le parti, attesa la novità  della questione interpretativa trattata alla data (2003) di proposizione del ricorso di primo grado.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 4084 del 2009, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Guido Romano, Consigliere, Estensore

 

 



 


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