TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI FLOP. LA MANOVRA NON CANCELLA LE INDENNITA' OGGI DOVUTE (Italiaoggi)

venerdì 02 settembre 2011


ItaliaOggi - 30/08/2011


TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI FLOP

La manovra non cancella le indennità  oggi dovute

di Antonio G. Paladino

Il trasferimento dei dipendenti pubblici su richiesta del datore di lavoro, misura prevista dall'articolo 1, comma 29 della manovra di Ferragosto per ottimizzare le esigenze organizzative e produttive delle pubbliche amministrazioni, potrebbe rivelarsi un flop per i risparmi che si intendono far conseguire alle casse erariali. Infatti, la norma non specifica chiaramente che nei casi in cui al dipendente cui viene richiesto di trasferirsi non sono dovute alcune indennità  accessorie, quali l'indennità  di trasferta o quella di missione che, sino ad oggi, gli spettano. Sarebbe pertanto auspicabile che le pubbliche amministrazioni adottino preventivamente degli strumenti che permettano loro di verificare l'allocazione del proprio personale sul territorio, con riguardo ai piani della performance, così da poter gestire l'eventuale personale in sovrannumero in relazione ai fabbisogni derivanti dall'esecuzione della mission istituzionale.àˆ quanto rileva il dossier approntato dai tecnici del senato sul disegno di legge di conversione del dl n.138/2011, nel sottolineare in particolare le disposizioni contenute al comma 29 dell'articolo 1. Norma, quest'ultima, che contiene, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 (restano pertanto, espressamente esclusi i magistrati e il personale cosiddetto «non contrattualizzato»), su richiesta del datore di lavoro, la previsione ad effettuare la prestazione di lavoro in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri e ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more, il trasferimento è consentito nell'ambito del territorio regionale di riferimento, mentre, esclusivamente per il personale del ministero dell'interno, il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Su questa disposizione, la relazione tecnica di accompagnamento evidenzia che in tal modo si intende consentire «una più razionale allocazione del personale pubblico» ma il documento non espone alcun effetto d'impatto sui saldi tendenziali di finanza pubblica.Secondo il testo uscito dagli uffici del senato, invece, nella pacifica considerazione che la disposizione è chiaramente volta alla realizzazione di un più efficiente utilizzo degli organici delle amministrazioni rispetto ai relativi fabbisogni di sede, andrebbe confermato che a questa non si accompagni anche il sostenimento di maggiori oneri da parte delle amministrazioni pubbliche stesse, ovvero il pagamento al dipendente trasferito di indennità  previste dalla legge, come quella di prima sistemazione (o eventuale trattamento di trasferta). Infatti, mettono nero su bianco i tecnici di Palazzo Madama: se la mobilità  del personale rappresenta uno strumento per favorire anche i piani di razionalizzazione appare possibile che ciò possa riflettersi anche in esigenze di adeguamento delle sedi, da cui potrebbe derivare il sostenimento di nuovi oneri. Il riferimento dei tecnici del senato va alle disposizioni contenute all'articolo 21 della legge n.836/1973, che prevede a favore del dipendente trasferito un'indennità  di prima sistemazione, il cui importo è variabile in relazione alla qualifica posseduta, senza dimenticare che allo stesso spettano i rimborsi per il trasporto di mobili e masserizie nella nuova sede di servizio. Inoltre, anche l'art. 1 della legge 10 marzo 1987, n.100 prevede per il personale militare, trasferito d'autorità , la concessione dell'indennità  di missione e gli importi accessori (indennità  di prima sistemazione e rimborsi spese).I presupposti per poter fruire del predetto trattamento economico sono, l'adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni e la natura autoritaria di tale provvedimento, disposto cioè motu proprio dall'Amministrazione (e non su domanda dell'interessato)Per ovviare a ciò e per andare nel senso voluto dal legislatore, appare necessaria (soprattutto per il Viminale, amministrazione che può da subito trasferire il proprio personale in ambito extra-regionale), acquisire degli elementi idonei a fornire una prima valutazione delle potenzialità  della norma, tramite l'evidenziazione della distribuzione del personale sul territorio nazionale per ambiti regionali e per amministrazioni di provenienza. Informazioni aggiuntive sarebbero utili sugli eventuali surplus di organici esistenti rispetto ai relativi fabbisogni, nonchà© su qualsiasi elemento che sia in grado di confermare l'utilità  delle misure di mobilità  del personale in termini di riduzione degli oneri di funzionamento delle strutture (postazioni di lavoro, spazi nelle sedi ecc.).


 

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