SOPRESSIONE REPARTI GDF, QUESTE LE INDENNITA' CHE SPETTANO IN OGNI CASO AL PERSONALE: ENTRO L'8 OTTOBRE L'AVVISO DI RICORSO DELLA RETE LEGALE

giovedì 29 settembre 2011

SOPRESSIONE REPARTI GDF, QUESTE LE INDENNITA' CHE SPETTANO IN OGNI CASO AL PERSONALE: ENTRO L'8 OTTOBRE L'AVVISO DI RICORSO DELLA RETE LEGALE


LETTERA AL SERVIZIO QUESITI DI FICIESSE


Spett.le FICIESSE,

sono un associato iscritto alla Sezione territoriale di ************* e presto servizio nella Guardia di Finanza di *********. Ho letto sul sito il preavviso di un ricorso che riguarda coloro che sono stati interessati dalla soppressione del reparto e vorrei sottoporvi il mio caso.

Fino a qualche tempo fa prestavo servizio presso la Guardia di Finanza di **********, cioè fino a quando tale Reparto è stato soppresso; prima della sua chiusura le superiori gerarchie hanno chiesto al sottoscritto ed ai miei colleghi di presentare una domanda di trasferimento per altra sede, avvertendoci che coloro che non avessero presentato tale istanza sarebbero stati trasferiti in qualsiasi reparto del Corpo: posti di fronte a tali condizioni abbiamo naturalmente presentato domanda di trasferimento per un’altra sede di servizio, sita in altro Comune della provincia, presso la quale da allora lavoro.

Ciò premesso volevo chiedervi se il mio trasferimento è configurabile come un trasferimento “a domanda”, oppure se è configurabile come un trasferimento “d’autorità ”; infatti io mi ero da tempo stabilito con tutta la mia famiglia vicino alla sede del reparto soppresso, acquistando anche la casa dove abitiamo e stipulando un mutuo, e mai mi sarei sognato di fare domanda di trasferimento per una sede che più distante se non fosse stato chiuso il reparto.

Vorrei inoltre sapere quali siano le indennità  previste per i trasferimenti d’autorità , oltre a conoscere in base quali norme sia possibile chiudere un reparto.

Ringraziando vi porgo i miei più cordiali saluti.

(Lettera firmata)


 
LA RISPOSTA DEL SERVIZIO QUESITI

Caro Socio,

innanzi tutto, come vedi ti diamo del tu. In Ficiesse, infatti, è obbligatorio usare tra noi la seconda persona, non certo mancanza di rispetto ma per la cordialità  e lo spirito di solidarietà  che ci unisce.

A proposito di come considerare il tuo trasferimento conseguente alla soppressione del tuo vecchio reparto, è stato pubblicato su questo sito una sentenza del Consiglio di Stato (n. 3964/2007) che prendeva in considerazione un caso analogo.

In quella sede, si è infatti affrontato il caso di alcuni Finanzieri, già  in servizio a Portoferraio, che, per la soppressione del reparto elbano, furono invitati a presentare istanza di gradimento del trasferimento con indicazione delle nuove sedi alle quali chiedevano di essere assegnati.

Il Consiglio di Stato ha sentenziato nell'occasione che <<il trasferimento di pubblici dipendenti ad altre sedi di servizio, disposto dall’ Amministrazione a seguito della soppressione della struttura alla quale i suddetti dipendenti erano originariamente assegnati, necessariamente si qualifica come trasferimento d’ ufficio in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta di carattere organizzativo della stessa Amministrazione e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse, essendo ininfluente la circostanza che gli interessati siano stati invitati a presentare istanza di trasferimento e che agli stessi sia stato contestualmente offerta la possibilità  di indicare, peraltro entro ben definiti ambiti territoriali, le nuove sedi alle quali avrebbero gradito di essere assegnati.>>

<<Il trasferimento a domanda - ha precisato poi il Collegio - postula infatti la possibilità  per il pubblico dipendente di una libera scelta fra la permanenza nella sede di appartenenza e l’ assegnazione ad una nuova sede di servizio, evidentemente più gradita, che nella specie non sussiste atteso che la soppressione della Scuola allievi finanzieri di Portoferraio, disposta d’ autorità  dal Comando per dichiarate proprie esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, necessariamente comportava la necessità  per gli interessati di abbandonare la sede di appartenenza e di rinunciare quindi, per un preminente interesse pubblico, all’ opzione di cui si è detto”.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto, pertanto, la natura autoritativa del trasferimento, con i conseguenti benefici di natura economica (allora si trattava dell’ indennità  di trasferimento di cui all’ art. 1 L. 10 marzo 1987 n. 100).

Quindi, applicando gli stessi principi al tuo caso, per quanto riguarda gli aspetti economici, il tuo trasferimento alla nuova sede di servizio, sita in altro Comune, va considerata d’autorità  e quindi ti spettano le seguenti tre indennità :

1) l’indennità  di trasferimento di cui alla Legge 86/2001 (già  Legge 100/1987), per circa 600 € lordi mensili il primo anno e circa 400 € il secondo;

2) poichà© a quanto pare non hai spostato la tua famiglia, metà  indennità  di prima sistemazione (Legge 836/1973 e Legge 417/1978) pari a circa 800 € lordi una tantum;

3) l’emolumento per trasferimento d’autorità  (ex DPR 164/2002) di € 775 lordi una tantum.

In merito, verrà  pubblicato tra breve (probabilmente entro l'8 ottobre p.v.) un avviso di ricorso già  preannunciato alla pagina http://www.ficiesse.it/home-page/5543/trasferimenti-di-personale-per-reparti-gdf-soppressi-dall_1_1_2007_-preavviso-di-ricorsi-collettivi-per-il-pagamento-dell_indennita_-cosidetta-della-legge-100-al-costo-di-90-euro-per-i-soci-ficiesse-_minimo-50-partecipanti-per-regione_).

La potestà  di sopprimere o istituire Reparti della Guardia di Finanza spetta al Comandante Generale del Corpo che la esercita per garantire economicità , speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa (vgs. DPR n. 34/1999).

IL SERVIZIO QUESITI FICIESSE



 

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