QUANDO LA FORTUNA CI ABBANDONA. OVVERO: IL CALVARIO DEI FINANZIERI INIDONEI PER MALATTIA CHE TRANSITANO NEL M.E.F. E I MIGLIORAMENTI CHE IL COCER E' RIUSCITO A OTTENERE IN LORO FAVORE - di Eliseo Taverna, Daniele Tisci e Maurizio Dori
sabato 01 ottobre 2011
QUANDO LA FORTUNA CI ABBANDONA E CI TROVIAMO A FARE I CONTI CON LE CENTO FACCE DELLA MALATTIA.
“Ognuno di noi ha il dovere morale di migliorare la condizione umana e sociale di un collega malato. La peculiarità  del lavoro svolto dall’appartenente ad un Corpo di Polizia porta con sà © - ancora una volta - penalizzazioni ed ostacoli”.
di Eliseo Taverna, Daniele Tisci e Maurizio Dori*
Nulla è più difficile da definire di una malattia. Ad alcuni fa paura solo a parlarne, fino al punto da diventare ipocondriaci (il famoso malato immaginario di Molier). Altri, invece, cercano di non affrontare mai discorsi di questo genere perchà © pensano che il problema non riguardi loro, ma sia il frutto di un destino beffardo riservato solo a taluni. Ci sono persone – invece – anche molto giovani, tra cui numerosi appartenenti al Corpo, che purtroppo sono affetti da gravi malattie e con esse devono, inevitabilmente, fare i conti tutti i giorni. Una condizione di vita caratterizzata da mille pensieri: paura, rabbia, preoccupazione, perdita di prospettive future, aspettative che vanno in fumo. Insomma, in un solo attimo si assiste - impotenti - alla propria vita che va in frantumi.
L’unica cosa certa à © che questo dramma può riguardare tutti: giovani o vecchi, donne o uomini, ricchi o poveri, bianchi o neri, semplici finanzieri o potenti Generali. Probabilmente, insieme alla morte, à © verosimilmente una delle potenziali uguaglianze sociali che esistono sulla terra.
La frase ”un uomo muore quel giorno in cui nemmeno se lo aspetta”, ripetuta spesso da un noto scrittore, fa percepire l’insidiosità  del fenomeno e ne da’ la reale dimensione.
Se il nostro pensiero, però, ci riconduce alla tesi secondo la quale “la malattia è anche uno stato d’animo”, allora ci rendiamo conto che gli appartenenti al Corpo che sono stati meno fortunati; troppo spesso, non sono riusciti a vivere la malattia con una condizione di serenità  che, senza alcun dubbio, avrebbe anche potuto agevolare il processo di guarigione.
Centinaia sono i casi in tutt’Italia di colleghi che nel corso degli anni sono stati colpiti da gravi patologie; spesso malattie infauste, che non hanno lasciato scampo a taluni o hanno condannato altri ad una vita molto difficile. Molti di loro, però, alla fine ce l’hanno fatta e sono riusciti a riconquistarsi la propria vita. Altre volte, invece, la malattia - seppur importante – ha permesso loro di fare una vita normale fin da subito e di poter anche continuare a lavorare nella nostra Amministrazione.
La maggior parte, però, oltre alla malattia ha avuto purtroppo un altro destino in comune: la perdita del posto di lavoro (anche nei casi di patologie che, in altri contesti lavorativi, avrebbero consentito loro di continuare a svolgere - senza alcun problema - il proprio incarico). Alcuni, dopo il congedo per inidoneità  al servizio militare incondizionato (ovviamente nei casi in cui erano in possesso di un’idonea capacità  lavorativa residuale) sono riusciti a transitare nei ruoli civili del MEF, anche se a causa di una rigida interpretazione delle norme hanno dovuto attendere diversi anni prima che il provvedimento venisse formalizzato. Nella maggior parte dei casi, inoltre, si sono visti assegnare in sedi ubicate in città  dell’estremo nord, quindi lontane migliaia di chilometri dalla sede ove prestavano servizio in precedenza e dove vivevano con la propria famiglia.
Un vero e proprio calvario. Un dramma nel dramma, quindi, derivante dal peculiare rapporto di lavoro, ma soprattutto frutto dell’indifferenza e di una mentalità  antiquata che ha portato, per circa vent’anni, coloro che avrebbero potuto far modificare questa norma a vivere nell’indifferenza. Ad onor del vero, però, c’è da evidenziare che, in linea di massima, la problematica era comune anche alle altre forze di polizia ed alle forze armate, anche se la loro strutturazione e la dipendenza da altri Ministeri ha permesso in modo più tempestivo di mitigarne gli effetti.
L’articolo 14 comma 5 della Legge 28 luglio 1999 n. 266 stabilisce, infatti, che il personale delle Forze Armate, incluso quello dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non più idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio può transitare, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, per la Guardia di Finanza, del personale civile del Ministero delle Finanze. La norma in esame richiamava le stesse modalità  e condizioni di transito previste per il personale della Polizia di Stato, contemplate nel D.P.R. 339 del 24 luglio 1982, rinviandone l’attuazione ad un uno specifico Decreto Ministeriale da emanarsi di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quello per la Funzione Pubblica.
Fin dall’inizio, però, l’interpretazione che ne è derivata, anche da parte degli uffici competenti del MEF non è stata certo delle più elastiche. Probabilmente, in molti non si sono resi conto che si stava parlando del futuro di persone che avevano già  subìto sulla propria pelle gli effetti deleteri di gravi patologie e delle quali ne portavano ancora i segni indelebili sul corpo e nell’anima.
Lacune legislative, difficoltà  nel rivedere queste norme inadeguate, colpevoli indifferenze di chi nel corso degli anni avrebbe dovuto agire e non l’ha fatto o semplice dimenticanza?
Una cosa è certa, però: ognuno avrebbe dovuto sentire il dovere morale di impegnarsi per migliorare la condizione umana e sociale dei colleghi malati, intervenendo con tempestività  per rafforzare queste fragilità  del rapporto di lavoro.
Non sempre, purtroppo, è stato così ed il senso di appartenenza alla stessa Amministrazione, l’altruismo, la vicinanza e la solidarietà  hanno lasciato spazio all’indifferenza.
Appunto per questo il Co.Ce.R., già  da tempo, ha intrapreso una serie di azioni particolarmente incisive, al fine di colmare queste carenze normative nel rapporto di lavoro, riuscendo ad ottenere i seguenti risultati:
a. Le disposizioni di cui all’articolo 3 comma 39 della legge 537/93, concernenti la riduzione di un terzo degli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare;
b. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità  che ha causato la predetta inidoneità  anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità  , sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subìta o dell’infermità  contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre Amministrazioni, sono ripetibili la metà  delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese. Non si dà  luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite.
A decorrere dall’entrata in vigore del DPR 170/2007, fermi restando i limiti previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità  , in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà  delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese;
c. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo l’indicazione delle strutture delle Aziende Sanitarie Locali, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o aspettativa per infermità  i relativi giorni di ricovero ospedaliero o day-hospital ed i giorni dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla struttura pubblica o struttura convenzionata. I giorni di assenza sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e sono retribuiti con esclusione delle indennità  , del compenso per lavoro straordinario e di quelli legati all’effettivo svolgimento di prestazioni. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le Amministrazioni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro;
d. coloro che non sono idonei al servizio militare incondizionato ed hanno una capacità  lavorativa residuale, possono transitare ai ruoli civili del Ministero dell’Economia. Il transito - previa domanda dell’interessato da produrre entro trenta giorni dalla data di riforma - avverrà  in tempi brevi, collocando il personale presso le sedi territoriali delle Direzioni provinciali del Tesoro, ubicate nella provincia ove l’appartenente al Corpo prestava servizio da almeno un anno. Per ovvi motivi di organici, la procedura agevolata è limitata a due posti per Provincia, per ogni anno. Oltre tale previsione, continua ad applicarsi il principio di assegnazione previgente, ovvero la collocazione nelle sedi ove l’amministrazione finanziaria ha carenza d’organico. E’ evidente l’importanza del risultato raggiunto, tenuto anche conto che alla luce di questa innovazione la direzione del personale del M.E.F. sta riconsiderando anche le vecchie istanze, da anni in attesa di essere soddisfatte. Il Consiglio ha chiesto un ulteriore impegno al Sottosegretario all’Economia On. Alberto Giorgetti, affinchà © si attuino le novellate procedure di transito anche con le Agenzie delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli di Stato. L’innovazione apportata soddisfa la maggior parte delle richieste, ma non appena si ultimerà  la rivisitazione delle procedure di transito anche con quest’ultime strutture, si riuscirà  a dare la certezza - a tutti coloro che sono stati meno fortunati – e che hanno un’idonea capacità  lavorativa residuale, di poter mantenere il posto di lavoro continuando a svolgere il proprio incarico nella provincia ove prestavano servizio all’atto della riforma;
e. l’emanazione, in tempi brevi, di una specifica circolare da parte del Direttore di Sanità  del Comando Generale, con la quale verranno rivisti i criteri valutativi da utilizzare per l’idoneità  del personale del Corpo colpito da patologie. In altre parole, l’ulteriore obiettivo che il Co.Ce.R. si è prefissato è quello di rendere più agevoli le fasi di rientro in servizio e di ridurre al minimo i casi di riforma. Questo anche alla luce di analoghe iniziative intraprese dalla Direzione di Sanità  dell’Esercito, nonchà © sulla scorta delle metodologie e dei criteri adottati dall’INAIL e dall’INPS (si rifanno ai parametri utilizzati dagli organismi sanitari internazionali, ovviamente molto meno rigidi di quelli utilizzati dai medici militari) che consentono al lavoratore colpito da una grave patologia - qualora al termine della convalescenza abbia un’adeguata percentuale di recupero della capacità  lavorativa - di poter rientrare in servizio più agevolmente.
La morale della favola, purtroppo, che dobbiamo comunque trarre dalle singole vicissitudini di molti colleghi, à © che la specificità  del lavoro svolto dall’appartenente ad un Corpo di Polizia porta con sà © - ancora una volta - penalizzazioni ed ostacoli, anche quando ci si trova a fare i conti con le cento facce di una malattia.
ELISEO TAVERNA
DANIELE TISCI
MAURIZIO DORI
Delegati Co.Ce.R. Guardia di Finanza
“Ognuno di noi ha il dovere morale di migliorare la condizione umana e sociale di un collega malato. La peculiarità  del lavoro svolto dall’appartenente ad un Corpo di Polizia porta con sà © - ancora una volta - penalizzazioni ed ostacoli”.
di Eliseo Taverna, Daniele Tisci e Maurizio Dori*
Nulla è più difficile da definire di una malattia. Ad alcuni fa paura solo a parlarne, fino al punto da diventare ipocondriaci (il famoso malato immaginario di Molier). Altri, invece, cercano di non affrontare mai discorsi di questo genere perchà © pensano che il problema non riguardi loro, ma sia il frutto di un destino beffardo riservato solo a taluni. Ci sono persone – invece – anche molto giovani, tra cui numerosi appartenenti al Corpo, che purtroppo sono affetti da gravi malattie e con esse devono, inevitabilmente, fare i conti tutti i giorni. Una condizione di vita caratterizzata da mille pensieri: paura, rabbia, preoccupazione, perdita di prospettive future, aspettative che vanno in fumo. Insomma, in un solo attimo si assiste - impotenti - alla propria vita che va in frantumi.
L’unica cosa certa à © che questo dramma può riguardare tutti: giovani o vecchi, donne o uomini, ricchi o poveri, bianchi o neri, semplici finanzieri o potenti Generali. Probabilmente, insieme alla morte, à © verosimilmente una delle potenziali uguaglianze sociali che esistono sulla terra.
La frase ”un uomo muore quel giorno in cui nemmeno se lo aspetta”, ripetuta spesso da un noto scrittore, fa percepire l’insidiosità  del fenomeno e ne da’ la reale dimensione.
Se il nostro pensiero, però, ci riconduce alla tesi secondo la quale “la malattia è anche uno stato d’animo”, allora ci rendiamo conto che gli appartenenti al Corpo che sono stati meno fortunati; troppo spesso, non sono riusciti a vivere la malattia con una condizione di serenità  che, senza alcun dubbio, avrebbe anche potuto agevolare il processo di guarigione.
Centinaia sono i casi in tutt’Italia di colleghi che nel corso degli anni sono stati colpiti da gravi patologie; spesso malattie infauste, che non hanno lasciato scampo a taluni o hanno condannato altri ad una vita molto difficile. Molti di loro, però, alla fine ce l’hanno fatta e sono riusciti a riconquistarsi la propria vita. Altre volte, invece, la malattia - seppur importante – ha permesso loro di fare una vita normale fin da subito e di poter anche continuare a lavorare nella nostra Amministrazione.
La maggior parte, però, oltre alla malattia ha avuto purtroppo un altro destino in comune: la perdita del posto di lavoro (anche nei casi di patologie che, in altri contesti lavorativi, avrebbero consentito loro di continuare a svolgere - senza alcun problema - il proprio incarico). Alcuni, dopo il congedo per inidoneità  al servizio militare incondizionato (ovviamente nei casi in cui erano in possesso di un’idonea capacità  lavorativa residuale) sono riusciti a transitare nei ruoli civili del MEF, anche se a causa di una rigida interpretazione delle norme hanno dovuto attendere diversi anni prima che il provvedimento venisse formalizzato. Nella maggior parte dei casi, inoltre, si sono visti assegnare in sedi ubicate in città  dell’estremo nord, quindi lontane migliaia di chilometri dalla sede ove prestavano servizio in precedenza e dove vivevano con la propria famiglia.
Un vero e proprio calvario. Un dramma nel dramma, quindi, derivante dal peculiare rapporto di lavoro, ma soprattutto frutto dell’indifferenza e di una mentalità  antiquata che ha portato, per circa vent’anni, coloro che avrebbero potuto far modificare questa norma a vivere nell’indifferenza. Ad onor del vero, però, c’è da evidenziare che, in linea di massima, la problematica era comune anche alle altre forze di polizia ed alle forze armate, anche se la loro strutturazione e la dipendenza da altri Ministeri ha permesso in modo più tempestivo di mitigarne gli effetti.
L’articolo 14 comma 5 della Legge 28 luglio 1999 n. 266 stabilisce, infatti, che il personale delle Forze Armate, incluso quello dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, giudicato non più idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio può transitare, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e, per la Guardia di Finanza, del personale civile del Ministero delle Finanze. La norma in esame richiamava le stesse modalità  e condizioni di transito previste per il personale della Polizia di Stato, contemplate nel D.P.R. 339 del 24 luglio 1982, rinviandone l’attuazione ad un uno specifico Decreto Ministeriale da emanarsi di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quello per la Funzione Pubblica.
Fin dall’inizio, però, l’interpretazione che ne è derivata, anche da parte degli uffici competenti del MEF non è stata certo delle più elastiche. Probabilmente, in molti non si sono resi conto che si stava parlando del futuro di persone che avevano già  subìto sulla propria pelle gli effetti deleteri di gravi patologie e delle quali ne portavano ancora i segni indelebili sul corpo e nell’anima.
Lacune legislative, difficoltà  nel rivedere queste norme inadeguate, colpevoli indifferenze di chi nel corso degli anni avrebbe dovuto agire e non l’ha fatto o semplice dimenticanza?
Una cosa è certa, però: ognuno avrebbe dovuto sentire il dovere morale di impegnarsi per migliorare la condizione umana e sociale dei colleghi malati, intervenendo con tempestività  per rafforzare queste fragilità  del rapporto di lavoro.
Non sempre, purtroppo, è stato così ed il senso di appartenenza alla stessa Amministrazione, l’altruismo, la vicinanza e la solidarietà  hanno lasciato spazio all’indifferenza.
Appunto per questo il Co.Ce.R., già  da tempo, ha intrapreso una serie di azioni particolarmente incisive, al fine di colmare queste carenze normative nel rapporto di lavoro, riuscendo ad ottenere i seguenti risultati:
a. Le disposizioni di cui all’articolo 3 comma 39 della legge 537/93, concernenti la riduzione di un terzo degli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare;
b. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità  che ha causato la predetta inidoneità  anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità  , sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subìta o dell’infermità  contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre Amministrazioni, sono ripetibili la metà  delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese. Non si dà  luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite.
A decorrere dall’entrata in vigore del DPR 170/2007, fermi restando i limiti previsti dalle norme sullo stato giuridico per il personale militare e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità  , in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà  delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese;
c. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo l’indicazione delle strutture delle Aziende Sanitarie Locali, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o aspettativa per infermità  i relativi giorni di ricovero ospedaliero o day-hospital ed i giorni dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla struttura pubblica o struttura convenzionata. I giorni di assenza sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e sono retribuiti con esclusione delle indennità  , del compenso per lavoro straordinario e di quelli legati all’effettivo svolgimento di prestazioni. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le Amministrazioni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro;
d. coloro che non sono idonei al servizio militare incondizionato ed hanno una capacità  lavorativa residuale, possono transitare ai ruoli civili del Ministero dell’Economia. Il transito - previa domanda dell’interessato da produrre entro trenta giorni dalla data di riforma - avverrà  in tempi brevi, collocando il personale presso le sedi territoriali delle Direzioni provinciali del Tesoro, ubicate nella provincia ove l’appartenente al Corpo prestava servizio da almeno un anno. Per ovvi motivi di organici, la procedura agevolata è limitata a due posti per Provincia, per ogni anno. Oltre tale previsione, continua ad applicarsi il principio di assegnazione previgente, ovvero la collocazione nelle sedi ove l’amministrazione finanziaria ha carenza d’organico. E’ evidente l’importanza del risultato raggiunto, tenuto anche conto che alla luce di questa innovazione la direzione del personale del M.E.F. sta riconsiderando anche le vecchie istanze, da anni in attesa di essere soddisfatte. Il Consiglio ha chiesto un ulteriore impegno al Sottosegretario all’Economia On. Alberto Giorgetti, affinchà © si attuino le novellate procedure di transito anche con le Agenzie delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli di Stato. L’innovazione apportata soddisfa la maggior parte delle richieste, ma non appena si ultimerà  la rivisitazione delle procedure di transito anche con quest’ultime strutture, si riuscirà  a dare la certezza - a tutti coloro che sono stati meno fortunati – e che hanno un’idonea capacità  lavorativa residuale, di poter mantenere il posto di lavoro continuando a svolgere il proprio incarico nella provincia ove prestavano servizio all’atto della riforma;
e. l’emanazione, in tempi brevi, di una specifica circolare da parte del Direttore di Sanità  del Comando Generale, con la quale verranno rivisti i criteri valutativi da utilizzare per l’idoneità  del personale del Corpo colpito da patologie. In altre parole, l’ulteriore obiettivo che il Co.Ce.R. si è prefissato è quello di rendere più agevoli le fasi di rientro in servizio e di ridurre al minimo i casi di riforma. Questo anche alla luce di analoghe iniziative intraprese dalla Direzione di Sanità  dell’Esercito, nonchà © sulla scorta delle metodologie e dei criteri adottati dall’INAIL e dall’INPS (si rifanno ai parametri utilizzati dagli organismi sanitari internazionali, ovviamente molto meno rigidi di quelli utilizzati dai medici militari) che consentono al lavoratore colpito da una grave patologia - qualora al termine della convalescenza abbia un’adeguata percentuale di recupero della capacità  lavorativa - di poter rientrare in servizio più agevolmente.
La morale della favola, purtroppo, che dobbiamo comunque trarre dalle singole vicissitudini di molti colleghi, à © che la specificità  del lavoro svolto dall’appartenente ad un Corpo di Polizia porta con sà © - ancora una volta - penalizzazioni ed ostacoli, anche quando ci si trova a fare i conti con le cento facce di una malattia.
ELISEO TAVERNA
DANIELE TISCI
MAURIZIO DORI
Delegati Co.Ce.R. Guardia di Finanza