VITTORIA DELLA RETE LEGALE: INVESTITA DAL TAR DEL LAZIO LA CORTE COSTITUZIONALE SULLA LEGITTIMITA' DELLA NORMA CHE NON HA RISERVATO AI SOLI SOVRINTENDENTI GDF IL CONCORSO INTERNO PER ALLIEVI MARESCIALLI - di Gianluca Taccalozzi
mercoledì 05 ottobre 2011
Di seguito, un intervento di Gianluca Taccalozzi. Il titolo è della redazione del sito.
Con la sentenza n. 7399 depositata il 19 settembre 2011, il T.A.R. del Lazio, Sezione II, ha sollevato il dubbio di costituzionalità dell’art. 35 del D.Lgs. 199/1995 nella parte in cui:
Con la sentenza n. 7399 depositata il 19 settembre 2011, il T.A.R. del Lazio, Sezione II, ha sollevato il dubbio di costituzionalità dell’art. 35 del D.Lgs. 199/1995 nella parte in cui:
<< (…) disattende la previsione recata dall’art. 3, comma 3 lett. b), della legge di delega 6 marzo 1992 n. 216, che consente la partecipazione alla selezione interna per la progressione al ruolo ispettori del Corpo della Guardia di finanza, nel limite del 30% dei posti disponibili, al solo personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante, estendendola invece anche al personale appartenente al ruolo degli appuntati e finanzieri, in riferimento agli artt. 76 e 97 della Costituzione (…) >>.
In sostanza, il TAR Lazio ha ritenuto fondato il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 35, lamentato da 16 Sovrintendenti della Guardia di Finanza risultati idonei ma in sovrannumero nel concorso per l’ammissione al 9° Corso Allievi Marescialli indetto dal Corpo, uno dei primi ricorsi promossi da La Rete Legale.
Il dubbio era stato da noi sollevato in un articolo dedicato al “ruolo dimenticato” dei Sovrintendenti delle Fiamme Gialle e che avevamo pubblicato sul sito di Ficiesse il 16 marzo 2007 (http://www.ficiesse.it/home-page/1446/sovrintendenti_-problemi-e-proposte-in-tema-di-riordino-carriere_-riforma-della-rappresentanza-e-concorso-interno-per-ispettori-_di-gianluca-taccalozzi_).
Ma veniamo alla questione.
Nel 2001, con il D.Lgs. 67/2001, si andò a rivisitare il D.Lgs. 199/1995 con la soppressione della categoria Sottufficiali e la netta distinzione de ruolo Ispettori dal ruolo Sovrintendenti e la conseguente modifica delle norme attuative interne al Corpo (si passò infatti da PESAF - PEISAF e così via).
Al contrario, non vennero previste modifiche alla normativa sulla rappresentanza militare, viceversa necessarie, in quanto veniva soppressa la categoria Sottufficiali e quindi bisognava prevedere una diversa categoria di rappresentanza per i Sovrintendenti, ma soprattutto, non vennero previste modifiche all’art. 35 lettera b del D.Lgs. 199/1995, rendendo, di fatto, la norma non conforme all’art. 3 della Legge Delega 216/1992, configurando quell’evidente “eccesso di delega” oggi riscontrato anche dal TAR LAZIO.
Infatti, come già sopra accennato, il D.Lgs. 67/2001 è stato emanato in omaggio alla Legge delega 78/2000 art. 9, che però fa espresso richiamo all’art. 3 della Legge delega 216/1992 che, con riferimento ai concorsi interni, testualmente recita:
<< (…) b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante (…) >>.
Nel 2001, nessuno (politica, istituzioni, sindacati, rappresentanze) notò tale grave disattenzione che, solo adesso, per merito di pochi Sovrintendenti della Guardia di Finanza, arriva all’attenzione della Corte Costituzionale.
La questione rischia di avere una portata ben più rilevante qualora la Corte Costituzionale dovesse dichiarare l’incostituzionalità suggerita dai ricorrenti e ritenuta non palesemente infondata dal TAR del Lazio, in quanto, da un lato, dovrebbe garantire agli stessi ricorrenti il diritto a frequentare il primo corso AA.MM. utile ed a conseguire la promozione a Maresciallo con la decorrenza giuridica del 9° Corso e, dall’altro, sancirebbe l’impossibilità di accedere al concorso interno AA.MM. non solo per il ruolo “Appuntati e finanzieri” della Guardia di Finanza, ma anche per tutti i ruoli base delle Forze Armate e delle Forze di polizia, visto che le normative sono del tutto identiche.
Non è inoltre da escludere, che questa sentenza del TAR Lazio, scatenerà , con un effetto domino, una serie di ricorsi amministrativi da parte di tutti i Sovrintendenti, “idonei in sovrannumero” nei concorsi interni per l’accesso al ruolo Ispettori o Marescialli, di tutto il comparto sicurezza e difesa.
Al riguardo si evidenzia che nell’ultimo concorso interno AA.MM. bandito dalla Guardia di Finanza (le cui procedure concorsuali si sono appena concluse), a differenza di tutti i concorsi precedenti, pare non sia risultato nessun Sovrintendente nella posizione di “idoneo in sovrannumero”. Una mera coincidenza?
GIANLUCA TACCALOZZI
Presidente Direttivo nazionale Ficiesse
gianlucataccalozzi@alice.it