STIPENDI E DECRETO "UNA TANTUM": UNA SPECIFICITA' CHE SI CONFERMA UNA BEFFA ATROCE SPECIALMENTE PER IL PERSONALE MILITARE NON DIRIGENTE - di Gianluca Taccalozzi

martedì 18 ottobre 2011

 

Di seguito, un intervento di Gianluca Taccalozzi. Il titolo è della redazione del sito.


La “specificità ” dei militari rispetto al resto dei pubblici impiegati è stata, da ultimo, ribadita con l’art. 19 della legge 183/2010 (c.d. collegato lavoro) e trova la sua ragione dai particolari vincoli e dalle particolari restrizioni in termini di diritti, disciplina e rapporto di impiego che caratterizzano l’ordinamento militare rispetto al resto del pubblico impiego.

In parole povere, “specificità ” vorrebbe dire: siccome al militare non vengono compiutamente riconosciuti tutti i diritti accordati al resto dei dipendenti pubblici, per compensazione gli vengono attribuiti vantaggi economici e/o previdenziali. Questo è quanto è stato spiegato dai fautori (vertici militari, qualche CoCeR e la maggioranza delle forze politiche) di questa teoria che, essenzialmente, presuppone l’isolamento dei militari dal resto del mondo civile e dalle regole democratiche.

 

Ma, sarà  poi vero?

 

Per la verità , la storia ci insegna che tutti i miglioramenti economici e delle condizioni di lavoro ottenuti dal personale del comparto sicurezza e difesa derivano dalla smilitarizzazione della polizia di stato e dal conseguente potere di contrattazione dei sindacati di polizia. Mentre, al contrario, quando, prima del 1981, poliziotti e soldati erano completamente isolati (quindi, specifici) rispetto al resto del pubblico impiego, le condizioni di lavoro, non solo economiche, erano ben peggiori.

 

Ed oggi, che la teoria della specificità  sta riprendendo corpo sotto la spinta di vertici militari ed una certa politica conservatrice, il risultato non sembra cambiare, se è vero come è vero che la “specificità ” sta producendo risultati concreti e tangibili sotto il profilo del ridimensionamento dei diritti (codice dell’ordinamento militare, richiamo della norma in sede di contenzioso amministrativo, divieto di iscrizione a partiti politici, ecc.) ed, al contrario, non sta producendo alcun effetto sul fronte dei vantaggi economici e previdenziali, visto che le ultime manovre economiche hanno, paradossalmente, danneggiato il personale del comparto sicurezza e difesa in misura maggiore rispetto al resto del pubblico impiego.

 

La questione del congelamento triennale (o forse quadriennale) del trattamento economico è emblematica e fa comprendere quanto la teoria della specificità  si stia rilevando un enorme “bluff”.

 

Procediamo in ordine cronologico.

 

31.05.2010

 

Il D.L. 78/2010 (art. 21) congela il trattamento economico di tutti i pubblici impiegati sino al 31.12.2013, di conseguenza, tutti gli eventuali aumenti, da qualsiasi natura derivati (promozioni, scatti di anzianità , assegni funzionali, ecc.), non saranno corrisposti sino al 01.01.2014.

 

Secondo la teoria della “specificità ” i militari dovrebbero essere esclusi ed invece, non solo vengono inclusi, ma addirittura SUBISCONO UN DANNO MAGGIORE, visto la loro particolare dinamica stipendiale (molto legata all’anzianità ) e visto che lo stesso decreto delegato confisca “di fatto” al personale non dirigente e non direttivo 770 mln di € già  accantonati per il riordino delle carriere (art. 3 co. 155 L. 350/2003). Lo stesso D.L. 78 (art. 8 co 11bis) prevede un “fondo perequativo” di 80 mln di € per il 2011 e 80 mln di € per il 2012, da destinare al ristoro del trattamento economico di poliziotti,  militari e vigili (fondi assolutamente non sufficienti per il 2011 e per il 2012, mentre il 2013 rimane completamente scoperto).

 

26.03.2011

 

Con il D.L. 27/2011 il fondo perequativo previsto dall’art. 8 co. 11bis del D.L. 78/2010 viene implementato di ulteriori 345 mln di € (115 per il 2011, 115 per il 2012 e 115 per il 2013).

 

Le risorse in questione SONO TRATTE SEMPRE DAL FONDO DESTINATO AL RIORDINO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO (che quindi viene completamente azzerato), MA VENGONO COMUNQUE DESTINATE AL RISTORO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ANCHE DEL PERSONALE DIRIGENTE (si calcola per un 40% del totale) e dei Vigili del fuoco.

 

Comunque, le risorse stanziate sono sufficienti per coprire più che interamente i tagli 2011 e solo parzialmente i tagli 2012 (si calcola per il 70%) e per il 2013 (si calcola per il 40%).

 

Non solo ma il D.L. 27/2011 esplicita chiaramente la natura “una tantum” dell’assegno che, quindi, non è valido ai fini previdenziali e della buonuscita. Lo stesso decreto stabilisce che, posto che i fondi stanziati non sono sufficienti a coprire per intero gli effetti del D.L. 78, potranno essere tratti ulteriori risorse dal c.d. Fondo Unico Giustizia (per le forze di polizia) o dalla riduzione delle spese per missioni all’estero (per le Forze Armate).

 

06.07.2011

 

il D.L. 98/2011 (art. 16 co. 1 lettera b) prevede la possibilità  (che appare molto probabile) di prorogare il congelamento previsto dall’art. 21 del D.L. 78/2010, di un ulteriore anno, ovvero sino al 31.12.2014.

 

OGGI

 

Il DPCM che dovrebbe disciplinare l’assegnazione dell’assegno un tantum previsto dai D.L. 78/2010 e 27/2011 non è stato ancora emanato, in quanto, da una parte (Ministri Interno e Difesa), si spinge per un DPCM che regoli solo il 2011 e riporti al 2012 l’eventuale avanzo delle risorse destinate al 2011, mentre il Ministro dell’Economia spinge per un DPCM di portata triennale (con buona pace delle eventuali ulteriori risorse da attingere dal F.U.G. e dalle missioni internazionali) e senza il riporto degli avanzi delle risorse 2011.

 

Risultato, il congelamento del trattamento economico è in atto, mentre l’eventuale ristoro no.

 

Non solo, ma è di tutta evidenza che lo stesso ristoro sarà  del tutto parziale (visto che le risorse dedicate sono insufficienti), non definitivo (visto che le ricadute negative sulle pensioni saranno permanenti) E SOPRATTUTTO FINANZIATO IN LARGA PARTE DAL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO (visto che le risorse sono tratte dal loro riordino delle carriere).

 

Se a questo si aggiunge che già  il D.L. 78 aveva confiscato 770 mln di € dallo stesso riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente, che il comparto sicurezza e difesa non è stato escluso dai tagli al trattamento previdenziale e dalle nuove norme antiassenteismo previste dalle ultime manovre, che già  si parla di abrogare gli ultimi vantaggi previdenziali ancora goduti dai militari (l’ausiliaria ed il bonus di 5 anni per l’accesso alla pensione),  che il congelamento del trattamento economico potrebbe essere prorogato per un ulteriore anno, che nella legge di stabilità  si può ben capire come la c.d. “specificità ”, quanto meno per il personale non direttivo e non dirigente, si sia rivelata un enorme “bluff”.

 

Comunque, in attesa del DPCM (annuale o triennale che sia), appare prematuro proporre ricorsi amministrativi.

 

Di contro, però, evidenziamo un’ulteriore disposizione contenuta nel D.L. 98/2011 e, più precisamente, all’art. 16 co. 7 che riportiamo testualmente:

 

<<7.  In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.>>

 

In sostanza, questo comma stabilisce che, qualora il congelamento del trattamento economico previsto dal D.L. 78/2010 dovesse essere ritenuto illegittimo dal giudice (con esclusione della Corte Costituzionale), le amministrazioni eventualmente soccombenti dovranno rivalersi sull’intera categoria di personale, ovvero le somme eventualmente ottenute dai ricorrenti in sede di contenzioso saranno recuperate a danno di tutti gli altri dipendenti.

 

La sensazione che se ne ricava è che anche il Governo sia conscio di aver adottato dei provvedimenti illegittimi. Ma allora non era meglio prima, e non è meglio oggi, predisporre un taglio proporzionale delle tredicesime di tutti i pubblici impiegati, lasciare le risorse del riordino delle carriere all’originario beneficiario (personale non direttivo e non dirigente), evitando così un inutile contenzioso?

 

 

GIANLUCA TACCALOZZI

Presidente del Direttivo Nazionale Ficiesse

g.taccalozzi@ficiesse.it


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