CASO DEL GEN. CC GANZER (LASCIATO IN SERVIZIO NELLA STESSA SEDE NONOSTANTE UNA CONDANNA A 14 ANNI), INTERROGAZIONE DELL'ON. TURCO (RADICALI-PDM): UGUALMENTE SI REVOCHINO LE SOSPENSIONI A TUTTI I MILITARI CONDANNATI IN PRIMO GRADO

mercoledì 19 ottobre 2011

Di seguito, l’interrogazione presentata ieri dall’onorevole Maurizio Turco (Radicali-Pdm) sul caso del generale dei Carabinieri Ganzer, comandante dei Ros, condannato a 14 anni di reclusione con sentenza di primo grado.

 

 

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13639

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 537 del 18/10/2011

Firmatari

Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/10/2011

 

 

 

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:


ad avviso degli interroganti le risposte che il Ministro interrogato ha voluto dare agli atti di sindacato ispettivo numeri 4-11410, 4-10295 e 4-08009 si prestano a critiche sotto i seguenti profili:

 

a)  la sospensione precauzionale dall'impiego è disposta dal Ministro (articolo 920, IIo comma del Codice dell'ordinamento militare). Trincerarsi dietro al pretesto che il comandante di corpo non avrebbe avviato la procedura, è davvero secondo gli interroganti un fuor d'opera. L'organo di vertice non può giustificare la propria inerzia, per non aver agito l'organo subordinato. Il comandante di corpo, infatti, è responsabile della disciplina (articolo 726 del regolamento) e l'inosservanza di tale responsabilità , Ã¨ presupposto, ad esempio, per l'apertura di un procedimento per consegna di rigore (articolo 751, n. 18, del regolamento);

 

b)  il fatto che il generale Ganzer non abbia riportato misure cautelari, nà© interdittive neppure in fase di indagini, non giustifica sempre secondo gli interroganti il ragionamento conseguente esposto dal Ministro. In particolare, affermare che vi sarebbero ragionevoli dubbi sulla solidità  degli addebiti, in ragione della «piena» assoluzione dall'imputazione più grave riferita al reato associativo, pare una forzatura. Non si è trattato, in ogni caso, di piena assoluzione da tutti gli addebiti bensì, piuttosto, di una piena sentenza di condanna per altri;

 

c)  non è pensabile che l'accertamento di fatti in sede penale, sia pure in primo grado, sia circostanza neutra, non si vuol dire a fini disciplinari, ma quanto meno a fini precauzionali. Vi sono state indagini, riscontri probatori ritenuti soddisfacenti da un giudice dello Stato e, di conseguenza, una condanna;

 

d)  a prescindere dalla possibilità  o meno di sospendere precauzionalmente dall'impiego, nulla avrebbe vietato di trasferire il dipendente ad altri incarichi, ancora di vertice, senza neppure demansionarlo. Ma la scelta di lasciarlo nella stessa sede, in occasione della quale avrebbe compiuto i fatti addebitati in sentenza, pare rappresentare proprio quella circostanza, ritenuta insussistente dal Ministro, «tale da sospendere il rapporto di fiducia tra il militare e l'istituzione, connessa con la necessità  di non turbare il regolare svolgimento della funzione istituzionale». Ciò perchà© l'Istituzione non è rappresentata dal solo comandante generale o dal solo Ministro della difesa o dell'interno, che infatti hanno espresso fiducia piena al militare. L'istituzione, piuttosto, e data da quelle migliaia di uomini che compongono l'Arma e, in ambito più ristretto, da quelle decine e decine di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa onesti; secondo gli interroganti non è irragionevole il rischio che l'attuale posizione del generale Ganzer possa ingenerare forme di sfiducia o diffidenza nei militari del corpo che potrebbero compromettere l'attività  istituzionale dello stesso. Ad avviso degli interroganti questa diffidenza non nasce dal nulla. Nasce, piuttosto, dalla fiducia riposta da vari ufficiali ed agenti di p.g. nella magistratura, cioè in uno dei tre pilastri del nostro ordinamento democratico e, ancor prima, nel sistema giustizia che è composto sì da pubblici ministeri, ma anche da giudicanti e da difensori che si confrontano tra loro. Fiducia, ancora, nel sistema processuale che l'Italia si è data (fiducia, in tutta evidenza, non condivisa da alcuni Ministri ed altri organi apicali dell'Arma. E questa circostanza non è da poco, perchà© sottende un conflitto strisciante tra le massime istituzioni o, pensando al meglio, sottende un mancato coordinamento che può dar luogo solamente al malfunzionamento della macchina statale o, peggio, alla sua paralisi);

 

e)  l'articolo 725 (doveri propri dei superiori) del regolamento così recita: «Il superiore deve tenere per norma del proprio operato che il grado e l'autorità  gli sono conferiti per impiegarli ed esercitarli unicamente al servizio e a vantaggio delle Forze armate e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le disposizioni di servizio. Per primo egli deve dare l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto più imperioso quanto più Ã¨ elevato il suo grado». Se ne ricava un concetto piuttosto semplice: la medesima condotta, in ambito militare, ha maggior disvalore, se posta in essere da un graduato. E maggiore è il grado, maggiore è il disvalore. Non per niente, il codice penale militare di pace ritiene che il rivestire un grado sia circostanza aggravante del reato. Ancora una volta, quindi, pare fuori luogo, ritenere che i fatti addebitati - commessi da un generale, con funzione di comando di un importantissimo reparto dell'Arma - non abbiano rilevanza, neppure per considerare il suo affidamento ad altre mansioni;

 

f)       tale modus operandi renderà  debole l'amministrazione, sotto il profilo della disparità  di trattamento con altri militari. D'ora in avanti, per «non fare differenze» rispetto ad altri condannati quantomeno in primo grado, saranno da rivedere tutte le sospensioni precauzionali pendenti, come pure tutti i casi in cui un militare sia stato allontanato dall'Arma, per fatti magari ben meno gravi e che neppure abbiano dato luogo a condanna penale. Le maglie della tolleranza, in tal modo, se si vuole conservare un minimo di coerenza, si allargheranno a dismisura. Diversamente, se tali maglie resteranno strette, sarà  ben difficile giustificare (anche innanzi ai giudici amministrativi) una disparità  di trattamento che suona, secondo gli interroganti, piuttosto, come privilegio riservato ad un singolo;

 

g)      dal momento che la sospensione precauzionale dall'impiego può avere la durata massima di cinque anni, ne consegue che, ad oggi, per parità  di trattamento dovrebbero essere revocate tutte le sospensioni precauzionali pendenti, magari per fatti meno gravi di quelli accertati (oggi) con sentenza, in capo al generale Ganzer;

 

il trattamento riservato al generale Ganzer è quindi, ad esempio, di estremo favore se paragonato a quello che la medesima amministrazione militare ha voluto riservare al signor Mastrolitto Matteo che, essendo stato coinvolto in una indagine penale conclusi con l'archiviazione, è stato collocato in congedo con il provvedimento n. 346896/M1-4 di prot. del 15 luglio 2009, del comando generale dell'Arma dei carabinieri, Io reparto - SM - ufficio personale brigadieri, appuntati e carabinieri a firma del vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri generale C.A. Stefano Orlando -:


se il Ministro non ritenga di dover rivedere la posizione assunta nei confronti del generale Ganzer disponendone l'immediata sospensione precauzionale dall'impiego alla luce dei rilievi descritti in premessa e in caso contrario quali siano i motivi;

 

se al fine di garantire una omogeneità  di trattamento tra tutti i militari non intenda disporre l'immediata revoca dei provvedimenti di sospensione precauzionale dall'impiego emanati a decorrere dalla data del rinvio a giudizio del predetto generale Ganzer ovvero se non intenda disporre l'annullamento delle sanzioni di stato adottate nei confronti di tutti i militari che siano stati condannati a pene inferiori, a 14 anni e, in caso contrario, quali siano i motivi;

 

se non ritenga doveroso emanare le opportune disposizioni affinchà© i provvedimenti di natura sospensiva o espulsiva dall'impiego adottati negli ultimi dieci anni nei confronti di militari appartenenti alle Forze armate o all'Arma dei carabinieri a seguito di procedimenti penali, definiti con l'archiviazione o con l'assoluzione in sede di giudizio, siano annullati e, in caso contrario, quali siano i motivi.

 

(4-13639)

 

 

 
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