L'INTERVENTO DI MASSIMILIANO SALCE (COBAR MOLISE): PERCHE' E' GIURIDICAMENTE FATTIBILE (OLTRE CHE DEMOCRATICAMENTE OPPORTUNO) IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI SINDACALI AI MILITARI
ADUNANZA PLENARIA
DEGLI ORGANISMI DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Castelporziano, 25-26 ottobre 2011
TESTO DELL'INTERVENTO DEL TEN.COL. MASSIMILIANO SALCE
“Non è pensabile che la gerarchia militare soffochi la dignità della persona umana, come troppe volte è avvenuto attraverso i regolamenti di disciplina.” (cfr. Aldo Moro 15 novembre 1946 : la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principà ® dei rapporti politici. Articolo riguardante le FF.AA. — Presidenza del Deputato Corsanego.]
Prenderò lo spunto ovviamente dal documento di l’Aquila che il Co.Ba.R. che rappresento sostiene in tutti i suoi aspetti , auspicando ulteriori passaggi democratici perchà © maggior democrazia intesa come condivisione del potere o controllo sullo stesso e progredire sulla via delle riforme sociali (vedi intervento di Ruini – lavori preparatori della Costituzione) è sempre auspicabile e nessuno penso possa dire il contrario specie se vivente in ordinamenti giuridici come il nostro; ovviamente sono consapevole che la forza di potere perfetta non esiste e dunque non lo è nemmeno la democrazia ma credo che ogni dialogo, ogni sforzo teso a far partecipi più persone di diritti unanimemente riconosciuti e propri dell’ordinamento , sia un passo avanti verso la civiltà .
Sul fatto poi che in ambiente militare la democrazia sia un concetto antitetico è opportuno osservare che chi non condivide probabilmente ha idee preconcette che già la dicono lunga , allora , su quanta necessità vi sia di progredire su questo terreno.
In particolare riprendo il tratto nel quale l’assemblea riunita a L’Aquila dichiarò che la soluzione è da individuarsi nell’estensione anche ai finanzieri del modello sindacale già previsto per le forze di polizia ad ordinamento civile o nella costituzione di una associazione professionale autonoma ed esterna all’Amministrazione che permetta il conseguimento di un analogo livello di tutela dei diritti collettivi e individuali.
E intendo riprendere detto argomento non per dimostrarne vera la necessità (fin troppi argomenti ci sarebbero) ma per dimostrare vera la “fattibilità ”, che viene spesso messa in dubbio da “varie parti” gerarchiche e politiche, e purtroppo credo in malafede se consideriamo che tutti abbiamo le mani in pasta nel “diritto” che non dovrebbe essere il solo tributario.
L’intervento dunque sarà elementare e semplice per dare argomenti a chi tra noi troppo spesso è messo in difficoltà da asserzioni opposte ed apodittiche non dimostrate.
Non mi rifarò ad esempi di altri Paesi, sarebbe un disquisire che presterebbe il fianco a facili demolizioni e sarebbe sempre un discorso macchiato di relatività -
Mi riferirò invece al nostro ordinamento giuridico.
Se allora dobbiamo dar luogo a mezzo di una istanza, tramite il legislatore ,ad una norma giuridica che istituisca un sindacato o una associazione di categoria, possiamo osservare che ogni norma giuridica esistente o istituenda presenta tre ordini di problemi affinchà © essa possa vedere la nascita o restare in vita; mi riferirò come è intuibile alla teoria generale della norma giuridica di Norberto Bobbio e ai lineamenti di dottrina pura del diritto di Hans Kelsen.
Ogni norma giuridica esistente o istituenda , può essere sottoposta a soli tre esami
1. se essa sia giusta o ingiusta;
2. se essa sia valida o invalida;
3. se essa sia efficace o inefficace.
Provate a riflettere ed a considerare una qualsiasi legge e vedrete che solo questi tre ordini di problemi possono essere sollevati per giudicarla.
Tripartizione di problemi che è generalmente riconosciuta da più parti : Giorgio del Vecchio, Eduardo Maynez , Julius Stone, Alfred Von Verdross.
GIUSTIZIA:
Il problema della giustizia è risolvere il quesito se la istituenda norma risponda o meno ai valori ultimi o finali che ispirano un determinato ordinamento giuridico.
Attenzione non è il semplice riferirsi alla Costituzione.
à ˆ il riferirsi ai principi di fondo che hanno ispirato la Costituzione stessa e cioè innegabilmente i principi di centralità delle prerogative della persona, dell’essere umano quale entità con la sua dignità , sacralità e diritto alla libertà , principi che nell’attuale sistema militare sono troppo spesso ignorati se pensiamo ad esempio che la libertà personale continua a subire limitazioni sulla base di un procedimento amministrativo e cioè la consegna !
Mi riferisco qui alla cosiddetta norma fondamentale di kelseniana memoria e cioè essa non è posta ma è presupposta sulla base di quel che vuole in quel determinato momento storico quel gruppo umano che si afferma su quel territorio.
Non è scritta ma è ciò che si vuole che sia “diritto” in quel determinato momento storico e dal concetto dal quale, a scendere, ha luogo la produzione normativa in armonia con quegli intenti. E così osserviamo da una parte e dall’altra del globo uno Stato che permette l’eutanasia, uno Stato che permette la vendita di prodotti velenosi per consumo umano e sul quale ritrae profitti, uno Stato che prende a pietrate i responsabili per fatti di …”corna”, uno Stato che condanna alla pena di morte e uno Stato che contrasta duramente la pena di morte.
Ma se poi i nostri amici scettici vogliono riferirsi alla Costituzione valga per essi l’art.52 ultimo comma e che leggi discutibili dal punto di vista della realizzazione di questo comando e gruppi politici al potere hanno spesso travisato; per tacere dell’art. 1 e dell’art.3
Ma ancor più valgono i lavori preparatori della Costituzione italiana che riporto in appendice.
Spirito democratico ha un solo significato: potere condiviso anche se può suonar male accostato all’idea di un esercito in armi.
La cacofonia non è però addebitabile a chi si rifà al principio costituzionale ma semmai a chi non tenendo presente detto principio pontifica e legifera in senso contrario e da lì vi collega tutte norme in linea con quel senso contrario , cosicchà © chi si trovi per ventura a dover disquisire sostenendo che forse si è data una impronta sbagliata alla normazione successiva post Costituzione , si trova nella stessa posizione in cui si trovò Galileo di fronte al Sant’Uffizio, col risultato che il sole gira intorno alla terra punto e basta.
Potere del popolo, potere condiviso e dialogo continuo verso l’affermazione più pura del precetto costituzionale e non processo inverso. Punto. Questa è democrazia
Abbiamo quindi dimostrato che anche per una forza di polizia ad ordinamento militare detta norma sarebbe “giusta”.
VALIDITA’
Il problema della validità è il problema della esistenza della regola in quanto tale a prescindere da un giudizio di valore.
Si tratta di verificare se quella norma può venire ad esistenza e possa assumere valore di regola giuridica, se possa quindi valere, essere valida.
Per risolvere questo problema essenzialmente e senza altre possibilità dobbiamo dire al nostro ipotetico collega critico;
• che la norma sia emanata da chi ha il potere legittimo di emanare norme giuridiche (il problema nel nostro caso non si pone dovendole ancora emanare) e comunque dovrebbe essere emanata dal Parlamento;
• accertare se non sia incompatibile con norme giuridicamente superiori (attenzione al termine “superiori”) e qui possiamo ragionare e cioè quale norma di rango superiore vieterebbe l’istituzione di un sindacato? Il codice dell’ordinamento militare ? No perchà © se la norma da emanare fosse emanata e dello stesso livello gerarchico la norma in questione dell’ordinamento militare sarebbe addirittura abrogata per successione di leggi nel tempo. Il codice dell’ordinamento militare non può vietare una norma successiva , vieta un comportamento attuale : si ponga bene attenzione a questo concetto. Non è un divieto imposto al legislatore . ….Non facciamoci ingannare dall’interlocutore che ci dice che è vietato da una norma esistente. Qui parliamo di produzione normativa successiva , non del comportamento da tenere allo stato attuale che è sì vietato ma è un comportamento attuale; nulla impedisce che sia modificato.. Ricordiamoci l’esempio dell’obiezione di coscienza alle armi…….da reato è passata, con norme successive, ad attività voluta dalla Repubblica Italiana.
L’unica norma di rango superiore potrebbe essere la Costituzione ma come è riscontrabile non vi sono precetti contrari in essa in tal materia ( e non pochi dubbi suscitano di conseguenza tutti questi rimarchevoli divieti presenti nel codice dell’ordinamento militare, in aperto contrasto con quello che deve essere lo spirito democratico al quale si informano le FF.AA: che ricordiamolo hanno motivo di limitare la vita del cittadino ovviamente un guerra e in casi di guerra e non in tempo di pace ) per cui se venisse emanata quale norma di rango ordinario cioè norma parlamentare potrebbe avere il spazio di validità se non addirittura abrogare essa stessa norme anacronistiche in materia di tutela dei diritti della persona del cittadino militare.
EFFICACIA
Veniamo al terzo problema e cioè quello dell’efficacia.
à ˆ probabilmente il problema minore in quanto non esistendo ancora la norma non possiamo giudicare se essa sia efficace e cioè seguita dalle persone a cui è diretta ma è intuibile che se il sindacato fosse istituito migliaia sarebbero le persone che aderirebbero e se si subissero violazioni sarebbe o no fatta valere in giudizio? Non vi è dubbio che la risposta sia sì visto che già quelle forme minime di garanzia che un militare ha oggi, sono ampiamente utilizzate tanto da richiederne appunto di aggiuntive!! E a giudicare dal fenomeno che anche gli appartenenti alla categoria dei generali e colonnelli le usano segno è che il problema è sentito perciò l’istituzione di una norma sindacale sarebbe efficace.
Concludendo: se tutto ciò appare dimostrato con termini obiettivi ed inconfutabili non resta che affermare un quesito e cioè non è che per ventura pochi possono impedire ciò che in molti vogliono, specie se il voluto non cozza contro i principi generali che sono i capisaldi della Costituzione di un paese moderno, democratico , liberale e che pone al centro della sovranità il popolo e le sue continue istanze progressiste e sociali espresse dai gruppi umani che lo compongono?
Ai nostri interlocutori la risposta.
TEN.COL. MASSIMILIANO SALCE
Delegato Cobar Molise
Nota 1
Il 15 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principà ® dei rapporti politici. — Presidenza del Deputato Corsanego.]
Aldo Moro : : Moro dichiara di essere anch'egli favorevole ad una formula in cui si dica che la difesa della Patria è un dovere di ogni cittadino, anche perchà © questa formula si riferisce piuttosto al concetto di una guerra difensiva che dovrebbe essere il criterio più giusto per una vera democrazia.
Ritiene però necessario aggiungere una norma — che gli sembra sia richiesta dalla coscienza sociale di tutti in questo momento — cioè che l'ordinamento dell'esercito deve riflettere la struttura democratica dello Stato.
Osserva, infine, che l'ultima norma fissata nell'articolo da lui presentato è indispensabile dopo quanto è avvenuto in Italia e tende ad avvenire in ogni esercito: la norma ha lo scopo di garantire che lo spirito democratico del Paese entri nell'esercito compatibilmente con la struttura gerarchica dell'esercito stesso. Non è pensabile che la gerarchia militare soffochi la dignità della persona umana, come troppe volte è avvenuto attraverso i regolamenti di disciplina.
Nota 2
Nell'ordinamento dell'esercito deve riflettersi lo spirito democratico dello Stato italiano».
(à ˆ approvata all'unanimità , meno 1 astenuto).
Evoluzione dell'Articolo
Il 15 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:
«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio.
L'adempimento degli obblighi militari non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino nà © l'esercizio dei diritti politici.
Nell'ordinamento dell'esercito deve riflettersi lo spirito democratico dello Stato italiano».
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Il 25 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:
«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, nà © l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento dell'esercito deve informarsi allo spirito democratico dello Stato italiano».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 49.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, nà © l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento dell'esercito si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana.
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Il 22 maggio 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino nà © l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, nà © l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica italiana.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 52.
La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, nà © l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
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