SOPPRESSIONE REPARTI GDF, PRECISAZIONE SULLA PROPOSIZIONE DEI RICORSI COLLETTIVI IN ORDINE AL PRESUPPOSTO DELLA DISTANZA CHILOMETRICA SUPERIORE A 10 KM TRA REPARTO SOPPRESSO E REPARTO DI DESTINAZIONE

sabato 29 ottobre 2011

Di seguito, la comunicazione che abbiamo appena ricevuto da La Rete Legale.

 

 

 

LETTERA DE “LA RETE LEGALE”

 

Con riferimento ai ricorsi collettivi preannunciati con l’avviso pubblicato il 18 ottobre 2011, abbiamo ricevuto diverse richieste di precisazioni in relazione all’esigenza della sussistenza del requisito di una distanza superiore a 10 chilometri tra reparto soppresso e reparto di destinazione.

Nel paragrafo 3 dell’avviso relativo ai ricorsi collettivi denominati “Soppressione reparti Gdf”, è stata appunto subordinata la partecipazione al ricorso al fatto che, tra il comune sede del reparto soppresso ed il comune sede del reparto di nuova destinazione, intercorra una distanza superiore a 10 chilometri.

Ciò è stato fatto, in quanto, se è vero che l’art.1 della legge 29.03.2001, n.86 non contiene più il riferimento alla distanza minima di 10 km tra il comune sede del reparto/ente di servizio e quello sede del reparto/ente presso il quale avviene il trasferimento d’autorità  e se è vero, altresì, che vi sono state pronunzie di TAR e Consiglio di Stato in questo senso (si veda le allegate sentenza Cons. Stato, Sezione VI, 24.11.2010, n.8211 e decisione della C.G.A. per la Sicilia n.1071/2009), è vero anche, tuttavia, che la giurisprudenza non è ancora consolidata e pacifica sul punto. 

In particolare, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con l'allegata decisione 27.11.2010, n.8293 (e, dunque, successiva a quella precitata e pronunziata dalla Sezione che, in sede di impugnazione, sarebbe investita della questione oggetto dell’avviando ricorso), ha ribadito che: <<L'indennità  di trasferimento riconosciuta, ex art. 1 della legge n. 86 del 2001 al personale delle Forze Armate ha la funzione di compensare il disagio conseguente allo spostamento di sede di servizio per distanze superiori a 10 Km, a cui usualmente si collega, a causa della distanza, anche lo spostamento di domicilio, di norma non necessario per distanze inferiori al limite menzionato. In tal senso, pertanto, anche in seguito alla novella introdotta con la richiamata legge la distanza chilometrica minima di 10 Km tra la nuova e l'originaria sede di servizio deve ritenersi una condizione determinante, nonostante la lettera della nuova norma>>. 

Doverosamente chiarito quanto sopra, non essendo possibile prevedere quale fra i due orientamenti prevarrà  nel prossimo futuro, si lascia agli interessati che si trovino nella situazione descritta (trasferimento in comune distante meno di 10 km) la decisione in ordine alla partecipazione del ricorso, che, con l’avvertenza di cui sopra, sarà  pertanto regolarmente accettata da La Rete Legale.

 LA RETE LEGALE

 

 


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