ULTIMISSIME SUI CONGELAMENTI STIPENDIALI: PROMOZIONI DA CONCORSI INTERNI, ADEGUAMENTI AUTOMATICI, TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI, CLAUSOLA ANTI-RICORSI - di Gianluca Taccalozzi
L’avevamo detto, gli effetti del “famigerato” art. 9 del D.L. 78/2010 sarebbero stati chiari solo dopo le relative disposizioni attuative e per questo che, nel commentarlo, abbiamo sempre usato il condizionale e, almeno per quanto riguarda l’effetto slittamento del congelamento, continuiamo ad usare la forma dubitativa.
Tre sono le novità  rilevanti emerse a seguito della Circolare del Ministero dell’Economia n. 12 del 15 aprile 2011 che ha dato concretezza all’art. 9 del D.L. 78, del D.L. 98/2011 e dei Decreti Ministeriali (la cui emanazione è ormai alle porte) di distribuzione degli ormai famosi assegni “una tantum” di riparazione.
Prima novità  : le promozioni derivate da concorsi interni banditi dopo il 15 novembre 2009 per passaggi tra ruoli diversi non rientrano nel congelamento stipendiale, in quanto il D.Lgs. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta), entrato appunto in vigore il 15 novembre
Seconda novità  : secondo quanto si legge nella circolare n. 12, il comma 21 dell’art. 9, rende neutro il triennio 2011-2013 ai fini della maturazione degli adeguamenti stipendiali automatici (assegno funzionale, classi e scatti), pertanto la naturale maturazione di detti trattamenti subirebbe uno slittamento di tre anni per tutto il personale e non solo per chi li matura all’interno del prossimo triennio. Esempio: l’assegno funzionale che si matura il 21.09.2014 (che secondo le precedenti interpretazioni sarebbe pareva escluso dal congelamento) sarebbe invece percepito dal 21.09.2017, così come quello che si matura in data 21.09.2012 sarebbe percepito il 21.09.2015 e così via.
Terza novità  : l’art. 16 co. 1 del D.L. 98/2011 (conv. in Legge n. 111/2011) ha offerto al Governo la possibilità  di emanare appositi regolamenti con cui, tra l’altro, operare la:
“b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;”
Quarta novità  : l’art. 16 co. 7 dello stesso D.L. 98/2011 ha introdotto una “clausola anti-ricorsi”, con la quale sostanzialmente si stabilisce che, per i tagli imposti alla magistratura (co. 22 dell’art. 9 del D.L. 78) e per i c.d. “contributi di solidarietà  ”, in presenza di ricorsi vinti le somme eventualmente riconosciute ai ricorrenti saranno recuperate con misure di carattere generale sulle intere categorie di personale:
“In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.”
Una clausola probabilmente imposta dal precedente Governo a seguito dei ricorsi presentati dal personale della Magistratura, ma che tuttavia potrebbe essere assunta anche nei confronti del personale del comparto sicurezza e difesa, in caso di eventuali (e probabili) ricorsi.
GIANLUCA TACCALOZZI
Presidente Direttivo Nazionale Ficiesse
gianlucataccalozzi@alice.it