PREVIDENZA COMPLEMENTARE: DOPO UN SOLO ANNO, IL TAR LAZIO RIVEDE IL PROPRIO ORIENTAMENTO (MA PRIMA DI PARTIRE CON ALTRE INIZIATIVE CONVIENE ASPETTARE L'ESITO DELL'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO)

martedì 06 dicembre 2011

Si apprende, con soddisfazione, che, a distanza di appena un anno, il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sezione I– bis , ha completamente rivisto la propria posizione in ordine alla questione dell’avvio della previdenza complementare.

Infatti, con sette distinti ricorsi, ai quali aveva partecipato personale delle Forze Armate e della Guardia di finanza, era stato adito, tra il dicembre 2009 ed il febbraio 2010, il T.A.R. capitolino, al fine di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione a provvedere in ordine alle istanze proposte affinchà©, in applicazione di quanto statuito dagli artt.26, comma 20°, della legge 23.12.1998, n.448 e 3, comma 1°, lettera b) 4, comma 1°, lettera b), e 5, comma 1°, lettera b) del D.Lgs. 12.05.1995, n.195, e successive modifiche, fossero finalmente avviate le procedure di concertazione / negoziazione rivolte a definire, per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, “la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n.335, e successive modificazioni” e ad istituire per lo stesso personale le “forme pensionistiche complementari, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.194, e successive modificazioni”. 

  Nell’occasione, il T.A.R. del Lazio aveva respinto tutti i ricorsi: con sentenze: 24.02.2010 n.2991 (Sezione II); 15.03.2010 n.3995 (Sezione I-bis); 19.04.2010 n.7448 (Sezione I); 19.04.2010 n.7456 (Sezione I); 19.04.2010 n.7462 (Sezione I); 19.04.2010 n.7454 (Sezione I); 22.04.2010 n.8008 (Sezione I-bis).

Più in particolare, pur essendo stato riconosciuto da alcune delle decisioni sopra indicate che i ricorrenti vantavano“una posizione di interesse legittimo affinchà© l’Amministrazione individuata dalla norma (e cioè il Ministro per la Pubblica Amministrazione e per l’Innovazione) attivi il procedimento così come disciplinato”, l’azione era stata comunque respinta, essendosi sorprendentemente ritenuto che: “il suddetto Ministero ha avviato negli anni 1999-2000 le specifiche procedure aventi ad oggetto la materia del TFR e della previdenza complementare, convocando anche le rappresentanze sindacali e militari del personale del comparto, senza, peraltro, giungere ad un accordo condiviso tra le parti interessate. Successivamente, a seguito della modifica introdotta dall’art.3 del D. L.vo n.129/2000 che ha innovato gli artt.3, 4 e 5 del D.L.vo n.195/1995 inserendo espressamente, tra le materie oggetto di contrattazione e di concertazione, la disciplina del trattamento di fine rapporto e delle forme pensionistiche complementari, il Dipartimento della Funzione Pubblica, negli anni 2005 e 2006, ha di nuovo convocato i rappresentanti istituzionali delle amministrazioni allo scopo di riavviare le trattative e la concertazione, ma anche in questo caso non si è giunti ad una positiva conclusione a causa del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti interessate” (v. sentenza n.3995/2010).

Vale a dire, il Giudice Amministrativo aveva escluso la sussistenza dell’inerzia dell’Amministrazione, essendovi stati, sia pure tempo addietro, incontri fra le parti, sebbene infruttuosi, finalizzati all’avvio della previdenza complementare.

Adita, nell’estate del 2011, con ricorsi in tutto e per tutto analoghi a quelli di cui sopra, la Sezione I – bis, stesso relatore e stesso collegio giudicante – mutato solo il Presidente –, ha cambiato del tutto avviso circa l’inerzia dell’Amministrazione, affermando, ora, la sussistenza di un “obbligo per le Amministrazioni resistenti di provvedere sulle istanze dei ricorrenti atteso che tale obbligo discende direttamente dalla legge la quale ha individuato le modalità  di attivazione della procedura rivolta a dare concreta attuazione della “previdenza complementare” per il personale del comparto Sicurezza - Difesa” (v. T.A.R. del Lazio, Sezione I–bis, sentenza 23.11.2011, n.9186

Registrata la favorevole novità , si attende adesso di vedere se anche il Consiglio di Stato rovescerà  il proprio orientamento, in occasione dell’altamente probabile impugnazione da parte dell’Avvocatura dello Stato delle recenti decisioni di accoglimento.

Avverso le sopra richiamate sentenze negative del T.A.R. Lazio era stata, infatti, subito proposta impugnazione.

Con le recentissime sentenze 30.08.2011, n.7672 e 24.10.2011, n.5697 e n.5698, il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha respinto, tuttavia, gli appelli, affermando, in sintesi, che: 

1) i ricorrenti, in quanto portatori di un interesse generico ed indiretto, non hanno alcun titolo a chiedere l’avvio delle procedure di concertazione / negoziazione per il varo della previdenza complementare, alle quali non sono titolati a partecipare;

2) non è configurabile un’inerzia dell’Amministrazione al riguardo, per le stesse ragioni evidenziate nelle impugnate sentenze del T.A.R. del Lazio, ossia perchà© l’Amministrazione ha tentato di dare avvio alle trattative sulla materia in questione, ma queste non hanno avuto una positiva conclusione.

Ci si augura di potersi sorprendere, a breve, anche per un improvviso e radicale mutamento di indirizzo da parte del Giudice d’appello, in attesa del quale si suggerisce prudenza in ordine ad eventuali ulteriori iniziative.


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