RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI, IL D.LGS. 179/2009 IMPONE DI COMPUTARE COME ANZIANITA' LA METà € DEL SERVIZIO TRASCORSO NELLE FORZE ARMATE. PREAVVISO DI RICORSO COLLETTIVO
In esito ad alcuni quesiti che ci sono pervenuti, rendiamo il seguente parere sul tema del computo dell’anzianità degli appartenenti al ruolo Appuntati e Finanzieri dei periodi di tempo trascorsi nelle Forze Armate.
L'art.7, comma 2, della legge 03.08.1961, n.833 (“Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza”) statuisce che: “L'anzianità dei finanzieri scelti e dei finanzieri è computata aggiungendo al periodo di tempo trascorso in servizio nella Guardia di finanza dalla data dell'arruolamento, la metà di quello eventualmente trascorso alle armi in altre forze armate; verificandosi parità l'ordine di anzianità è determinato dall'età ”.
In considerazione di ciò, numerosi Finanzieri e Finanzieri Scelti hanno presentato all’Amministrazione, anche di recente, istanza di riconoscimento del servizio militare prestato nelle Forze armate, ai fini della rideterminazione dell’anzianità maturata, utile alla progressione in carriera.
La risposta fornita alle suddette istanze, tuttavia, è stata ed è negativa, in quanto l’Amministrazione ha ritenuto, e continua a ritenere, in sintesi, che:
- i requisiti temporali per l’avanzamento ai gradi superiori degli appartenenti al ruolo “Appuntati e Finanzieri” sono stabiliti dall’art.10, comma 1, del D.Lgs. 12.05.1995, n.199 e dalla Tabella B ad esso allegata (promozione al grado di Finanziere scelto: 5 anni di anzianità di servizio nella Guardia di finanza; promozione ai gradi di Appuntato e Appuntato scelto: 5 anni di permanenza nel grado);
- le disposizioni in materia di avanzamento di cui al precitato art.7, comma 2, della legge n.833/1961 non trovano applicazione, in quanto abrogate dal combinato disposto degli artt.13 e 28 della legge n.53/1989 e degli artt.10 e 71 del D.Lgs. n.199/1995.
La posizione dell’Amministrazione ha trovato conforto in alcune decisioni del T.A.R. del Lazio, Sezione II (v. sentenze 05.10.2006, nn.9949, 9950, 9951 e 9952) , il quale ha affermato che: “la richiamata l. 53/89 (art.28), come, del resto, il d.lgs. 199/95 (artt.9 e 71), ha disposto l’abrogazione di tutte le disposizioni in contrato od incompatibili con le norme previgenti, e seppure tale tecnica normativa non appaia del tutto commendevole, non può dubitarsi che in detta categoria vada ascritta, per le ragioni esposte, l’art.7 in questione, con l’effetto di dover escludere, allo stato, la ultrattività della progressione ivi regolata”.
Sennonchà ©, successivamente alle suddette decisioni negative, il legislatore, con l’art.1, comma 1, del D.Lgs. 01.12.2009, n.179 – da leggersi in combinato disposto con l’Allegato 1 allo stesso decreto –, è intervenuto affermando la permanenza in vigore degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, da 13 a 33, 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e g), e 2, da 35 a 37 della legge n.833/1961.
In altri termini, in epoca posteriore alle anzidette sentenze, è stata espressamente e normativamente confutata la tesi, sviluppata dall’Amministrazione e fatta propria dal Giudice amministrativo, della intervenuta abrogazione dell’art.7, comma 2, della legge n.833/1961 ad opera della legge n.53/1989, del D.Lgs. n.199/1995 e di qualsivoglia altra norma posteriore.
Ciò significa che, fermo quanto disposto in via generale dal D.Lgs. n.199/1995 per l’avanzamento del personale appartenente al ruolo“Appuntati e Finanzieri”, non può non ritenersi tuttora vigente la disposizione in discorso, che regola lo specifico caso dell’avanzamento del personale del suddetto ruolo che abbia prestato servizio nelle Forze armate, prima dell’arruolamento nel Corpo della Guardia di finanza.
A fronte del riferito pronunciamento del legislatore, espresso e chiaro, a favore della persistente applicabilità dell’art.7, comma 2, si ritiene che la questione sia ora riproponibile all’esame del T.A.R. competente (quello del luogo di servizio degli istanti), con buone prospettive di successo, non essendo la pretesa più liquidabile con l’argomento – già debole prima del D.Lgs. n.179/2009 – della intervenuta abrogazione della norma speciale recata dalla disposizione in esame.
Nei prossimi giorni pubblicheremo un avviso di ricorso per il personale interessato al riconoscimento.
LA RETE LEGALE