RIEMERSIONE DEL SOMMERSO: COME CONTRASTARE LA PRATICA DIFFUSA E INSIDIOSISSIMA DEGLI ASSEGNI IN BIANCO (CIOE' SENZA L'INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO) - di Roberto Tofanelli, Gianluca Taccalozzi e Giuseppe Fortuna
1. UN ESEMPIO
La signora Rossi acquista un appartamento e lo vuole ristrutturare. Si rivolge a una ditta specializzata, si accorda e lascia un acconto di 2000 euro con assegno bancario. <<A chi lo intesto?>>, chiede la Rossi. <<Non si preoccupi signora, lasci pure in bianco il nome, ci penseremo noi a intestarlo.>>
Ecco che l’assegno, formalmente “non trasferibile”, è diventato titolo al portatore e può essere utilizzato per regolare n transazioni in nero: tra il ristrutturatore e un suo fornitore di fiducia, tra questi e un altro operatore economico e così via, il tutto esentasse e senza alcuna circolazione di contante.
Alla fine, il titolo viene portato all’incasso da un soggetto, magari il papà  anziano del signor Bianchi, che, ovviamente, è completamente sconosciuto alla signora Rossi.
Attualmente, non c’è una norma che vieti tassativamente l’emissione di un assegno “in bianco”, ma il suo uso è limitato dalle norme antiriciclaggio, e precisamente dall'art. 49 del decreto legislativo 231 del 2007 che impone, nel caso di emissione di un titolo di importo superiore a mille euro (importo da ultimo modificato dal decreto legge 201 del 2011, c.d. “Salva Italia”), l’indicazione del prenditore e la clausola di non trasferibilità  .
La violazione di tali obblighi è punita dall’art. 58 dello stesso decreto legislativo 231 con la sanzione amministrativa dall'1 al 40 per cento dell’importo e comunque non inferiore a 3mila euro sia a carico del pagatore che del prenditore.
3. LE PROPOSTE DI FICIESSE E DEL COMITATO ART. 52
Per contrastare questa diffusa e insidiosissima pratica, grazie alla quale si alimenta molto "nero", si dovrebbe:
1) vietare espressamente per legge l’emissione di assegni “in bianco”, cioè senza indicazione del beneficiario, per qualunque importo;
2) prevedere:
- a carico dell'emittente, se questi non conosce la persona o la ditta che lo ha portato all'incasso o comunque non è in grado di fornire i motivi della transazione, una sanzione amministrativa pari all’intero importo del titolo e comunque non inferiore a 3mila euro;
- di non applicare la sanzione qualora l'emittente dichiari in atti il motivo dell'emissione dell'assegno e permetta di individuare l'effettivo prenditore;
- sanzioni amministrative pari all'intero importo dell'assegno e comunque non inferiori a 3mila euro, nei confronti di tutti coloro che risultino aver utilizzato l'assegno per regolare transazioni senza lasciare traccia;
- la possibilità  di dedurre dai redditi le spese fatturate sostenute nei settori a maggiore rischio di evasione (ad esempio, ristrutturazioni edilizie e libere professioni);
3) far svolgere ai reparti territoriali della Guardia di finanza dei piani di controllo a campione, con criteri di selezione da rendere noti annualmente, nei confronti di persone fisiche che sono stati probabili clienti di soggetti operanti nei settori considerati a rischio (persone che, ad esempio, risultino aver acquistato appartamenti o magari esser stati parti in un procedimento giudiziario o aver usufrutito di prestazioni sanitarie, ecc.) con acquisizione presso gli istituti di credito, degli estratti conto personali e di copia degli eventuali titoli emessi;
4) sottoporre a controllo tributario le imprese e i professionisti che risulteranno avere il "vezzo" di negoziare brevi manu assegni bancari e postali.
ROBERTO TOFANELLI
Segretario nazionale Ficiesse
r.tofanelli@ficiesse.it
GIANLUCA TACCALOZZI
Presidente Direttivo nazionale Ficiesse
g.taccalozzi@ficiesse.it
Segretario generale Ficiesse
Presidente Comitato Articolo 52
g.fortuna@ficiesse.it