L'INDENNITA' COMPENSATIVA (8 €) SI CUMULA CON LO STRAORDINARIO. DOPO IL TAR LIGURIA ED IL TAR PUGLIA, ANCHE IL CONSIGLIO DI STATO SI E' PRONUNCIATO IN TAL SENSO - di G.Taccalozzi e F.Zavattolo

mercoledì 18 gennaio 2012

L’INDENNITA’ COMPENSANTIVA (8 €) NON ESCLUDE LO STRAORDINARIO (anche entro la media oraria giornaliera), MA SI CUMULA. DOPO IL TAR LIGURIA ED IL TAR PUGLIA, ANCHE IL CONSIGLIO DI STATO SI E’ PRONUNCIATO IN TAL SENSO.

Ora anche il Consiglio di Stato (dopo il TAR Liguria ed il TAR Puglia - Bari), con l’ordinanza n. 4355 depositata in data 05.10.2011, ha ritenuto che la c.d. “indennità  compensativa”, di cui all’art. 16 co. 3 (polizie civili) e 54 co. 3 (polizie militari) del DPR 164/2002, non esclude il riconoscimento dello straordinario, così come da noi sostenuto già  tre anni fa (vedi http://www.ficiesse.it/home-page/page=193) e diversamente da quanto al contrario disciplinato dalla circolare n. 282581 del 2002 del Comando Generale Guardia di Finanza.
La IV sezione del Consiglio di Stato, seppure solo in sede cautelare, ha, infatti, rigettato il ricorso proposto dal Ministero di Giustizia confermando quanto già  sancito dal T.A.R. Puglia con la sentenza n. 4333 del 2010 con la quale i giudici di primo grado avevano riconosciuto ad alcuni appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria l’indennità  di lavoro straordinario per prestazioni lavorative offerte in giornate festive oltre le 36 ore settimanali d’obbligo. Più in particolare, nella sentenza di primo grado poi confermata in sede cautelare si legge:
”Invero secondo la prospettazione del Ministero della Giustizia - Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria la retribuzione per lavoro straordinario non è cumulabile con l’indennità  compensativa (i.e. per lavoro festivo o destinato al riposo) corrisposta al ricorrente opposto.
Tuttavia questa asserita non cumulabilità  non è prevista da alcuna disposizione normativa ….”.


GIANLUCA TACCALOZZI
Presidente Direttivo Nazionale Ficiesse
g.taccalozzi@ficiesse.it

FRANCESCO ZAVATTOLO
Segretario Nazionale Ficiesse
f.zavattolo@ficiesse.it

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N. 04333/2010 REG.SEN.

N. 00520/2010 REG.RIC.


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


 

sul ricorso numero di registro generale 520 del 2010, proposto da:
***************(ricorrente opposto), rappresentato e difeso dall’avv. *************;

contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria (resistente opponente), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

per l’ingiunzione

dell’immediato pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 1.635,48, oltre interessi legali dalla data di maturazione dal credito al soddisfo, oltre al pagamento delle spese e competenze legali del presente procedimento;


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo proposto dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv. ****************, e l’Avvocato dello Stato ***********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14.4.2010, il ricorrente opposto (assistente capo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Bari - Sezione Distaccata di Altamura) chiedeva al Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, ingiungersi ai sensi degli artt. 8 legge n. 205/2000 e 633 e ss. cod. proc. civ. (ora art. 118 cod. proc. amm.) nei confronti del Ministero della Giustizia in favore di esso ricorrente l’immediato pagamento della somma di €. 1.635,48, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo, oltre al pagamento delle spese e competenze legali del presente procedimento da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario (eccedente le 36 ore settimanali) per un totale complessivo di 126 ore come da attestazione (in atti) rilasciata dal Direttore della suddetta Casa Circondariale dr. Caterina Acquafredda.

Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo depositato in data 3.5.2010 il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II disponeva in modo conforme all’istanza.

Con atto di opposizione il Ministero della Giustizia - Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, eccependo l’infondatezza della pretesa. Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo e, comunque, per il rigetto di ogni pretesa di parte ricorrente; il tutto con vittoria di spese di lite.

Con ordinanza presidenziale veniva disposta la sospensione dell’esecuzione del decreto ingiuntivo.

Versata in atti la documentazione relativa al rapporto, all’udienza del 4 novembre 2010 le parti precisavano le conclusioni e la causa era riservata per la decisione.

L’opposizione è infondata e deve quindi essere respinta.

Invero secondo la prospettazione del Ministero della Giustizia - Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria la retribuzione per lavoro straordinario non è cumulabile con l’indennità  compensativa (i.e. per lavoro festivo o destinato al riposo) corrisposta al ricorrente opposto.

Tuttavia questa asserita non cumulabilità  non è prevista da alcuna disposizione normativa ed anzi la lettera della circolare prot. n. GDAP – 0200901 - 2007 prodotta dal ricorrente opposto depone certamente in senso contrario (ossia nella direzione della cumulabilità  della retribuzione per lavoro straordinario con l’indennità  compensativa).

Infatti alle pagg. 6 e 7 e della circolare suddetta viene chiarito che:

«… per il personale di polizia penitenziaria l’orario di lavoro ordinario settimanale è stabilito in 36 ore. Ne consegue che, nel caso in cui il dipendente venga richiamato in servizio per sopravvenute ed eccezionali esigenze di ordine e sicurezza, in una giornata programmata come riposo, occorre distinguere due ipotesi:

…………………………………………………………………………………………………………

b) che l’unità  di personale nel corso di quella settimana abbia già  completato l’orario d’obbligo delle 36 ore. Anche in questo caso matura il diritto all’indennità  oltre che al recupero della giornata di riposo non fruito, fermo restando le procedure di calcolo dello straordinario settimanale.».

Pertanto, alla luce delle precedenti argomentazioni, l’opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.

Ne consegue che il Ministero della Giustizia - Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria va condannato al pagamento in favore del ricorrente opposto della somma di cui al decreto monitorio opposto pari a €. 1.635,48, oltre accessori come per legge. Ogni altra questione resta assorbita.

Le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente opposto dichiaratosi anticipatario, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, definitivamente giudicando sulla domanda proposta dal ricorrente opposto, con ricorso per decreto ingiuntivo e sulla conseguente opposizione proposta dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

1) respinge l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;

2) condanna il Ministero della Giustizia - Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria al pagamento in favore del ricorrente opposto della somma di cui al decreto monitorio opposto pari a €. 1.635,48, oltre accessori come per legge.

Condanna il Ministero della Giustizia - Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente opposto, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, liquidate in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010

 

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N. 04355/2011 REG.PROV.CAU.

N. 05936/2011 REG.RIC.


 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA


 

sul ricorso numero di registro generale 5936 del 2011, proposto da:


 

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

************, rappresentato e difeso dall'avv. **************;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 04333/2010, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE DI RETRIBUZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Salvatore Peragine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2011 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati *************;


- rilevato che nella fattispecie non sussistono profili che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, inducono alla previsione di un esito favorevole del ricorso dell’appello, poichà© la normativa appare correttamente interpretata dalla sentenza impugnata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 5936/2011).

Spese della presente fase del giudizio a carico della parte appellante € 500,00 (Euro cinquecento ).

La presente ordinanza sarà  eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà  a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2011



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