GIA' OGGI SI POSSONO (E SI DOVREBBERO) APPLICARE, PER I REATI DI EVASIONE FRAUDOLENTA, LA SORVEGLIANZA SPECIALE, L'OBBLIGO E IL DIVIETO DI DIMORA, IL SEQUESTRO E LA CONFISCA COME PER I REATI DI MAFIA - di Eros Cococcetta e Giuseppe Fortuna
Abbiamo già  in più occasioni evidenziato come facciano parte del genus “evasione fiscale” almeno tre diverse species, che è assolutamente necessario affrontare da parte dello Stato con strumenti di intervento adeguati e tra loro diversificati: 1) l’evasione di massa, di importi individuali anche piccoli, fenomeno gravissimo perchà © assai diffuso; 2) l’evasione fraudolenta attuata attraverso documenti falsi e accordi illeciti aventi carattere di stabilità  tra più soggetti (in materia di II.DD. e IVA vds. D.Lgs. 74/2000); 3) l’elusione tramite abuso del diritto, tipica dei grandi contribuenti e dei gruppi societari.
Abbiamo anche detto che l’amministrazione finanziaria deve utilizzare una gamma di strumenti di dissuasione e di repressione esattamente calibrati alle diverse caratteristiche e modalità  di attuazione di ciascuna tipologia di evasione e che bisogna colpire con particolare durezza e incisività  l’evasione fraudolenta punendo con dure pene detentive i responsabili.
In questo contesto, sottolineiamo che agli autori di questi delitti fiscali sono applicabili, già  da molti anni, le MISURE DI PREVENZIONE, sia personali, con particolare riferimento alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'obbligo o il divieto di soggiorno, sia patrimoniali, che comportano, per gli autori dei delitti, il sequestro e la confisca dei beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati o alle attività  economiche regolari svolte.
Le misure di prevenzione personali sono previste fin dal lontano 1956. Infatti, la legge 1423 del 27 dicembre di quell’anno (ora abrogata dal decreto legislativo 159 del 2011) disponeva che tali misure si applicassero ai soggetti caratterizzati da pericolosità  sociale generica (delinquenti comuni), ossia a: 1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita tenuto debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività  delittuose;
L’articolo 19 della legge 152 del 1975 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), ora abrogato dal già  citato decreto legislativo 159/2011, ha poi stabilito che: <<le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423>>.
All’epoca, la legge 575/65 (Disposizioni contro la mafia) prevedeva per i mafiosi, soggetti caratterizzati da pericolosità  sociale qualificata, solo misure di prevenzione personali. Con la legge 646 del 1982 è stato inserito nel codice penale il delitto di “associazione di tipo mafioso” (art. 416-bis c.p.) e, conseguentemente, sono state introdotte le misure di prevenzione patrimoniali (che si aggiungevano a quelle personali) nei confronti dei soggetti “indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso” nell’ambito del parallelo procedimento di prevenzione, in particolare con l’introduzione, nella già  citata legge 575/65, degli artt. 2-bis (sequestro) e 2-ter (sequestro e confisca).
A partire dal 1982, quindi, stante il rinvio formale e integrale previsto dall’articolo 19 della legge 152 circa l’applicazione di tutte le disposizione e le misure di cui alla legge 575/65 ai soggetti caratterizzati da pericolosità  generica di cui alla legge 1423/56, le misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca dei beni sproporzionati si applicano anche aisoggetti che per la condotta ed il tenore di vita tenuto sono indiziati (sospettati) di vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività  delittuose, ossia, in poche parole, aidelinquenti comuni.
Questa impostazione, peraltro, ha trovato costante conferma nell’orientamento della Corte di Cassazione, come risulta dalle sentenze:
- Cass. pen., Sez. I, sent. n. 6825 del 25-03-1997 (ud. 16-12-1996) - Misure di prevenzione patrimoniali: <<L'art. 19, comma primo, della legge 22 maggio 1975 n. 152, il quale stabilisce che le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, in materia di misure di prevenzione, deve intendersi riferito a tutte le disposizioni della legge n. 575 del 1965 citata>>;
- Cass. pen., Sez. I, sent. n. 3253 del 17-01-1990 (ud. 11-12-1989) - Misure di prevenzione patrimoniali: <<Le misure di prevenzione patrimoniali previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, come modificata dalla legge 13 settembre 1982 n. 646, possono essere imposte anche alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come modificata dall'art. 13 della legge 3 agosto 1988 n. 327, ancorchà © non indiziate di appartenere a sodalizio mafioso o similare, in virtù del rinvio formale disposto dall'art. 19 della legge 22 maggio 1975 n. 152>>. Conformi, Cass. pen., Sez. I, sent. n. 15038 del 02-05-2006 (ud. 02-02-2006) e Sez. V, sent. n. 2290 del 04-08-1993 (ud. del 10-06-1993);
- Cassazione Sez. Unite sentenza n. 13426 del 25.03.2010: <<il rinvio enunciato dall’art. 19, comma primo, della Legge n. 152 del 1975 (disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) non ha carattere materiale o recettizio, ma è di ordine formale nel senso che, in difetto di una espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell’atto fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie; ne consegue che, accanto alle misure di prevenzione personali, già  pacificamente applicabili, a seguito della novella introdotta dal D.L. n. 92 del 2008, pure quelle patrimoniali del sequestro e della confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi perchà © abitualmente dediti a traffici delittuosi, o perchà © vivono abitualmente – anche solo in parte – con i proventi di attività  delittuose, a prescindere dalla tipologia dei reati in riferimento (cosiddetta pericolosità  "generica") (Sez. 1^, 17 settembre 2008, n. 36748; Sez. 1^, 5 febbraio 2009, n. 8510; Sez. 1^, 26 maggio 2009, n. 26751; Sez. 2^, 14 maggio 2009, n. 33597).>>
Tale corpo normativo è stato ora trasfuso, pressochà © integralmente, nel decreto legislativo159 del 2011 che, all’art. 120, ha abrogato esplicitamente la legge 1423/56, la legge 575/65 e l’art. 19 della legge 152/75.
Da sottolineare che la normativa in argomento prevede l’applicazione disgiunta delle misure patrimoniali rispetto alle misure personali. Tale possibilità  di fatto c’è sempre stata a partire dall’introduzione degli artt. 2-bis e 2-ter della L. 575/65 (L. 646/82), ma è stata sancita esplicitamente con l’introduzione del comma 6-bis nell’art. 2-bis L. 575/65 (comma introdotto dal D.L. 23.5.2008 n. 92). Tale norma è ora riprodotta dagli artt. 18 e 20 del D.Lgs. 159/11. Tuttavia anche se le misure patrimoniali del sequestro e della confisca dei beni sproporzionati possono essere disposte nella fase iniziale del procedimento di prevenzione indipendentemente dalla pericolosità  sociale del soggetto, la loro tenuta dipende comunque dalla successiva applicazione della misura di prevenzione personale, poichà © la mancata applicazione di quest’ultima comporta, in ogni caso, la revoca delle misure ablative disposte in precedenza.
In conclusione, benchà © la normativa preveda la possibilità  di colpire i responsabili di delitti fiscali con le misure di prevenzione già  dal lontano 1956, relativamente alle misure della sorveglianza speciale, dell'obbligo o del divieto di soggiorno, e dal 1982 anche con le misure patrimoniali del sequestro e della confisca dei beni sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o all’attività  economica svolta, ciò non ci risulta sia mai avvenuto.
Attenzione, non vogliamo dire l’evasore fiscale che commetta “soltanto” violazioni di carattere amministrativo debba essere perseguito con le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, del sequestro e della confisca. Stiamo parlando, infatti, di evasori che commettono delitti tributari con modalità  fraudolente, ossia di soggetti che senza alcun dubbio rientrano nella categoria dei delinquenti comuni (pericolosità  sociale generica). Le cronache dei giornali ci informano spesso della scoperta di “frodi carosello”, di società  “cartiere”, di società  “pozzo”, di persone che coinvolgono prestanome anziani e nullatenenti e di circuiti enormi di fatture false, spesso con riciclaggio di denaro sporco, pagamento di “stecche”, di tangenti e di corruzioni, illeciti grazie ai quali chi dirige e gestisce i traffici accumula patrimoni rilevanti a fronte di redditi dichiarati irrisori.
Stiamo parlando di una criminalità  gravissima e devastante per l'economia del paese, sia per i mancati introiti fiscali, sia per la concorrenza sleale che determina in danno delle imprese corrette, sia per l'infinito indotto di corruzione e malaffare che alimenta e incoraggia.
E’ anche il caso di rammentare che il legislatore ha recentemente manifestato una chiara volontà  di colpire più duramente gli autori di reati tributari, dato che con l’art.1, comma 143, della legge finanziaria del 2008 (legge 24.12.2007, n. 244) ha stabilito che la “confisca per equivalente” prevista dall’art. 322-ter c.p. (riguardante reati di corruzione) si applica anche a tutti i reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 in materia di II.DD. ed IVA - ad eccezione della fattispecie di cui all’articolo 10 (occultamento/distruzione delle scritture contabili).
Per questo sopra è indispensabile, a nostro avviso, che ogniqualvolta la Guardia di Finanza procede alla denuncia di persone per delitti di evasione“fraudolenta” venga contemporaneamente SEMPRE ATTIVATA la competente Procura della Repubblicaper l'avvio del procedimento di prevenzione finalizzato alla irrogazione delle relative misure, sia personali che patrimoniali, a carico del soggetto ritenuto responsabile, indagato nell’ambito del procedimento penale e indiziato nel parallelo procedimento di prevenzione.
EROS COCOCCETTA
e.cococcetta@ficiesse.it
GIUSEPPE FORTUNA
g.fortuna@ficiesse.it