L'ON. ANTONIO DI PIETRO (ITALIA DEI VALORI) CHIEDE AL GOVERNO LA SMILITARIZZAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

venerdì 27 gennaio 2012

L'ON. DI PIETRO (ITALIA DEI VALORI) CHIEDE AL GOVERNO LA SMILITARIZZAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

 


Pubblichiamo una recentissima mozione presentata alla Camera dei Deputati dal gruppo parlamentare dell'Italia dei Valori, con primi firmatari il capogruppo, On. Massimo Donadi, e l'On. Antonio Di Pietro.
 

ATTO CAMERA
MOZIONE 1/00826

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 576 del 25/01/2012

Firmatari
Primo firmatario: DONADI MASSIMO

Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 25/01/2012

Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma

BORGHESI ANTONIO
ITALIA DEI VALORI
25/01/2012

DI PIETRO ANTONIO
ITALIA DEI VALORI
25/01/2012

EVANGELISTI FABIO
ITALIA DEI VALORI
25/01/2012

BARBATO FRANCESCO
ITALIA DEI VALORI
25/01/2012

MURA SILVANA
ITALIA DEI VALORI
25/01/2012

MESSINA IGNAZIO
ITALIA DEI VALORI
25/01/2012

Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

 

 

Mozione 1-00826
presentata da
MASSIMO DONADI
testo di
mercoledì 25 gennaio 2012, seduta n.576

 


La Camera,

premesso che:

l'evasione fiscale in Italia è enorme. Essa rappresenta una «pandemia» che comporta una gravissima alterazione del mercato e dell'intero sistema economico e provoca danni ingenti alle imprese, che si trovano di fatto a competere in un mercato gravemente distorto, alle famiglie che devono fare i conti con un prelievo eccessivo e servizi scadenti e, in definitiva, allo stesso Stato. Nella situazione presente di crisi e di necessità  per il nostro Paese di ridurre il deficit ed il debito dei conti pubblici con misure drastiche e pesanti per tutti i cittadini, i costi dell'evasione fiscale e della corruzione divengono ancor più insopportabili;

secondo i dati dell'Agenzia delle entrate, si stima che ogni euro investito in accertamenti ne produca quattro di entrate recuperate. Negli Usa il tax gap (la misura delle imposte dovute e non pagate ogni anno) è stabile al 15 per cento; in Gran Bretagna è all'8 per cento. Se si prende per buona la stima di 120 miliardi di evasione in Italia, con un gettito complessivo di circa 700 miliardi, per ottenere lo stesso indice tax gap degli Usa dovremmo puntare a recuperare imposte evase per circa 20 miliardi; e circa 75 per raggiungere la Gran Bretagna;

una misura del tax gap permetterebbe inoltre di sapere quanta parte delle aliquote è dovuta agli evasori «che mettono le mani in tasca» ai contribuenti: così ogni cittadino onesto avrebbe una misura di quanto paga in più grazie agli evasori, e toccherebbe con mano il beneficio di un'eventuale maggiore legalità ;

la lotta all'evasione non deve rappresentare, infatti, uno strumento per aumentare il gettito, ma per la ridistribuzione dell'incremento del gettito fiscale a favore di chi le tasse le paga. Solo restituendo gli introiti dell'evasione recuperata, in forma di minori aliquote, si può dare un senso di maggior equità . Deve essere scritto un nuovo Patto d'onore tra lo Stato ed i contribuenti, inserendo una norma-quadro vincolante nello Statuto dei diritti del contribuente: ogni euro di maggiore entrata derivante dalla lotta all'evasione deve corrispondere ad un euro di minor imposta;

già  con l'introduzione dello «spesometro» si è introdotto nel nostro ordinamento una possibilità  concreta di incrocio telematico dei dati dei contribuenti ai fini dell'accertamento;

con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, l'attuale Governo ha messo a disposizione dell'amministrazione finanziaria un'ulteriore potente strumento di conoscenza: gli operatori finanziari sono obbligati, infatti, a comunicare all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato ogni singolo utente ed ogni informazione necessaria ai fini dei controlli fiscali;

decisivo nel contrasto all'evasione, risulta adesso l'utilizzo ottimale dei numerosi strumenti induttivi a disposizione (redditometro, studi di settore, tracciabilità  del contante, accesso a tutte le transazioni finanziarie, dati su attività  mobiliari e immobiliari, utenze) a scopo statistico, per individuare i potenziali soggetti evasori;

il lavoro dell'amministrazione deve compiere al riguardo un salto di qualità  trasformando la possibilità  dell'accertamento in un obbligo di verifica annuale, con le tecnologie informatiche, per tutti i codici fiscali in relazione alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA individuali, da confrontare con i dati dello «spesometro» e dei flussi finanziari;

l'amministrazione finanziaria deve desumere dai conti bancari la capacità  complessiva di spesa, e quindi il reddito presumibile, di ogni codice fiscale (somma di tutte le uscite, meno dividendi e interessi incassati, meno/più gli investimenti/disinvestimenti nel periodo), una singola cifra (con una maggiore tutela della privacy del cittadino), facile da calcolare una volta l'anno, anche dal contribuente, e che per questo agirebbe da efficace deterrente all'evasione;

l'amministrazione dovrebbe far conoscere ai cittadini i metodi ed i parametri utilizzati per analizzare i dati, in modo che ciascuno possa sapere come la sua dichiarazione sarà  valutata, essendo la deterrenza il modo migliore per ridurre l'evasione;

questa metodologia ha dato, in particolare negli Usa dove viene applicata fin dai primi anni del Novecento, ottimi risultati in termini di contrasto all'evasione ed alla stessa criminalità  organizzata;

l'esperienza dice che le disposizioni comunitarie relative all'abuso di diritto in materia tributaria rappresentano uno strumento molto efficace, perchà© sono le strutture finanziarie complesse che possono più facilmente facilitare l'elusione su vasta scala. Costituiscono «abuso del diritto» le operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale. Grazie all'applicazione di tale concetto l'amministrazione finanziaria ha recuperato circa un miliardo dalle banche italiane (limitandosi ai casi di pubblico dominio) che avevano abusato di «strumenti fiscali»;

nell'ordinamento tributario italiano manca una disciplina antielusiva generale, essendoci solo norme antielusive specifiche per diversi settori. L'esigenza di applicare la teoria dell'abuso di derivazione comunitaria anche ai tributi non armonizzati, ha portato la Corte di cassazione (sentenze n. 30055 n. 30056 e n. 30057 del 23 dicembre 2008) ad individuarne un fondamento costituzionale nell'articolo 53 della Costituzione e un legame concettuale con la teoria dell'abuso del diritto civile,
impegna il Governo:
a valutare le opportune iniziative, anche normative, ferme restando le prerogative del Parlamento, al fine di:

a) inserire nel Documento di economia e finanza una valutazione ufficiale dell'entità  dell'evasione fiscale, misurata attraverso il calcolo del tax gap (la misura delle imposte dovute e non pagate ogni anno), stabilendo altresì gli obiettivi annuali del recupero di gettito conseguenti alle attività  di contrasto e prevedere che tali maggiori entrate, dovranno confluire interamente - stabilendo al riguardo una precisa disposizione quadro da inserire nello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) - a decorrere dall'anno fiscale 2012, nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale (previsto dal comma 36 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011), finalizzato alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese;

b) rendere obbligatoria - anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 201 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011) - la verifica annuale, con le tecnologie informatiche, di tutti i codici fiscali in relazione alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA individuali, da confrontare con i dati dello «spesometro» e dei flussi finanziari facendo sì che tale verifica comporti da un lato la semplificazione dei dati da esaminare (una singola cifra, il reddito presumibile, di ogni codice fiscale: somma di tutte le uscite, meno dividendi e interessi incassati, meno/più gli investimenti/disinvestimenti nel periodo), dall'altro un rafforzamento delle strutture addette ai controlli;

c) obbligare i contribuenti a riportare in un prospetto allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, i beni, gli immobili e le attività  finanziarie detenute o di cui hanno la disponibilità  in Italia e all'estero di qualsiasi tipologia;

d) definire analoghe procedure di verifica annuale per via informatica delle dichiarazioni di tutte le società , determinando l'imponibile dell'imposta sul reddito delle società  (IRES) anche sulla base del possesso da parte di una società  di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività  della società  stessa, fare in modo che una società  possa essere classificata come società  di comodo anche nel caso la sua dichiarazione dei redditi sia congrua rispetto al relativo studio di settore e rendere trasparenti i veri proprietari di beni intestati a società  di comodo;

e) definire un ridisegno complessivo della normativa in materia di sanzioni penali relative ai reati connessi al fenomeno dell'evasione, a partire dal ripristino del reato di falso in bilancio ed alla previsione più equilibrata e restrittiva della sospensione condizionale della pena;

f) offrire coerenza ed omogeneità  all'intera macchina dell'amministrazione finanziaria, al fine di rafforzare l'autonomia gestionale delle strutture rispetto all'indirizzo politico valorizzando le specificità  professionali degli operatori;

g) prevedere la smilitarizzazione della Guardia di finanza, la sua riorganizzazione in settori funzionali, e prevedere, in quest'ambito, un più stretto coordinamento in capo all'Agenzia delle entrate, di tutti gli organismi che operano ai fini dell'accertamento delle posizioni tributarie;

h) prevedere una disciplina antielusiva generale in riferimento all'articolo 53 della Costituzione in forza della quale in virtù del principio generale dell'abuso del diritto tributario, il contribuente non possa trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale.

(1-00826)
«Donadi, Borghesi, Di Pietro, Evangelisti, Barbato, Mura, Messina».

 


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