GDF IN TRASPARENZA: SàŒ ALLA VISIONE DELLA DENUNCIA (ItaliaOggi)

mercoledì 01 febbraio 2012


ItaliaOggi - 25/01/2012

GDF IN TRASPARENZA: SàŒ ALLA VISIONE DELLA DENUNCIA

di Antimo Di Geronimo

Chi subisce un’ ispezione tributaria ha diritto a prendere visione e a estrarre copia della denuncia dalla quale tale ispezione è scaturita. A maggior ragione se dall’ispezione non sia venuta fuori alcuna irregolarità . àˆ questo il principio affermato dalla IV sezione del Consiglio di stato, con la sentenza 231 del 19 gennaio scorso. Il caso verteva su di un diniego opposto dalla Guardia di finanza a una richiesta di accesso ai sensi dell’ art. 22 della legge 241/90, presentata da una società  che era stata fatta oggetto di un controllo tributario.

La società  ricorrente aveva chiesto di accedere agli atti per difendere i propri interessi lesi, per il danno di immagine subito proprio per effetto del controllo dei finanzieri. Che peraltro si era concluso con un nulla di fatto. E non si trattava di una richiesta formulata in vista di una ipotetica azione di risarcimento, ma di un’istanza diretta ad acquisire documentazione da far valere nel corso di un giudizio pendente davanti al Tribunale, proprio sugli stessi fatti. Il giudizio in sede civile verteva, infatti, su di un inadempimento contrattuale operato ai danni della società  da un’impresa pubblicitaria, che aveva impedito alla ricorrente di avvalersi degli strumenti di propaganda pattuiti con la medesima.

Di qui l’azione risarcitoria, che, peraltro, si concludeva con la condanna dell’impresa al risarcimento in forma specifica. E cioè con il reintegro della società  ricorrente nel diritto ad avvalersi dei mezzi pubblicitari oggetto del contratto. Mezzi che consistevano nella facoltà  di seguire il Giro d’Italia con propri veicoli pubblicitari. Senonchà©, subito dopo il reintegro, la società  ricorrente era stata fatta oggetto di un’ispezione tributaria dalla quale non era emerso nulla di irregolare. Di qui il danno di immagine alla base della richiesta di accesso che, però, veniva rigettata dalla Guardia di finanza. E dunque, il conseguente esperimento dell’azione giudiziale davanti al Tar, che si concludeva con la soccombenza e la relativa impugnazione davanti al Consiglio di stato, che ha capovolto la decisione del collegio di I grado.

I giudici di Palazzo Spada hanno motivato la decisione facendo presente che le denunce e le comunicazioni non rientrano tra i documenti di interesse pubblicistico coperti dalla preclusione del diritto di accesso. Che si giustifica solo in relazione all’esigenza di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica, nonchà© la prevenzione e la repressione della criminalità . E dunque, con particolare riferimento ai documenti attinenti l’attività  informativa nei settori istituzionali e a quelli della Guardia di finanza inerenti l’emanazione di ordini di servizio, nonchà© l’esecuzione del servizio stesso.

E siccome le denunce e le comunicazioni non pregiudicano gli interessi sottesi alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità , l’accesso doveva essere consentito. Tanto più che i documenti chiesti in visione non erano oggetto di un procedimento penale e neppure costituivano atti di indagine.
 

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