NUOVE REGOLE RAPPRESENTANZA, VA MODIFICATO IL TESTO UNICO. CHI FARA' POSTO AI SOVRINTENDENTI? QUANTO PESANO I MANDATI PREGRESSI? SI FARA' IN TEMPO AD ELEGGERE UN NUOVO COCER ENTRO IL 15/07/2012? - di Gianluca Taccalozzi

sabato 18 febbraio 2012

Di seguito, una libera manifestazione di pensiero di Gianluca Taccalozzi. Il titolo è della redazione del sito.

Le modifiche introdotte al C.O.M. (D.Lgs 66/2010) con il “milleproroghe 2012” sono destinate inevitabilmente generare confusione ed instabilità  in un momento molto delicato per i militari.
Per dare concreta attuazione alle nuove regole, infatti, vanno completamente riscritti gli artt. 933, 934 e 935 del Testo Unico DPR 90/2010 che regolano la composizione dei consigli della rappresentanza militare.
Attualmente, i COCER ed i COIR, per numero e composizione, sono regolati dagli artt. 933 e 934 del Testo Unico, in maniera proporzionale alla forza organica delle varie delle varie categorie di rappresentanza, con un limite minimo per categoria di 2 delegati.
Mentre i COBAR sono regolati per composizione dall’art. 935 del Testo Unico, sulla base delle seguenti regole: 1 delegato ogni 250 elettori o frazione superiore alla metà  (es. 700 elettori = 3 delegati), un numero minimo per ogni categoria di 2 delegati (es. 40 elettori = 2 delegati) e la previsione che il numero dei delegati di una singola categoria non deve essere maggioranza.
Vista l’introduzione di una nuova categoria e l’invarianza del numero dei delegati imposta dal Governo con il maxiemendamento, è chiaro che queste regole vanno completamente riscritte.
Tutti pensano che a fare posto ai Sovrintendenti sarà  la categoria Ispettori, ma a ben vedere le cose potrebbero non stare proprio così.
Per rideterminare la consistenza di ogni categoria all’interno dei COCER, infatti, si dovrà  necessariamente tener della forza organica di ogni categoria, con il quasi certo mantenimento di una quota minima (che oggi è di due delegati) a tutela delle categorie meno numerose (Ufficiali), ma l’equazione potrebbe non essere + n. Sovrintendenti – n. Ispettori.
Prendiamo il caso della Guardia di Finanza, la cui forza organica è così composta: 3.221 Ufficiali; 23.602 Ispettori; 13.500 Sovrintendenti; 27.807 Appuntati e Finanzieri e facciamo alcune ipotesi di attuazione delle nuove modifiche con riferimento alla composizione del COCER:
ipotesi 1:si rispettano le proporzioni, il numero minimo e l’invarianza del numero dei componenti (11), la nuova distribuzione potrebbe quindi essere: 2 Ufficiali, 3 Ispettori, 2 Sovrintendenti e 4 Appuntati/Finanzieri; una situazione che attribuirebbe alle categorie Ufficiali e Sovrintendenti una certa sovra rappresentatività  ed alla categoria Ispettori una notevole sotto rappresentatività  rispetto alla forza organica;
ipotesi 2: si rispettano le proporzioni e l’invarianza del numero dei componenti, ma si diminuisce il numero minimo, la nuova distribuzione potrebbe quindi essere: 1 Ufficiali, 4 Ispettori, 2 Sovrintendenti, 4 Appuntati/Finanzieri, una situazione sicuramente più congrua, ma difficilmente accettabile dalla categoria Ufficiali;
ipotesi 3: si rispettano le proporzioni ed il numero minimo, ma si aumenta il numero dei delegati, con una nuova distribuzione che potrebbe essere; 2 Ufficiali, 5 Ispettori, 2 Sovrintendenti e 5 Appuntati; una situazione sicuramente più congrua rispetto alla forza organica, ma che presuppone il taglio di qualche intero Consiglio periferico o del numero dei delegati degli stessi; una soluzione difficilmente praticabile visto che in moltissimi casi i Consigli periferici sono già  composti dal numero minimo di 6 (2 per categoria) e che, con l’introduzione della categoria Sovrintendenti, andrebbe addirittura portata a 8.
La questione si presenta ancora più problematica nei consigli Intermedi o di Base, dove si potrebbero presentare le seguenti ipotesi:
ipotesi 1:mantenere le attuali regole, numero minimo per categoria a 2 e parametro di 1 delegato ogni 150 elettori o frazione superiore alla metà , comporterebbe un inevitabile aumento dei delegati (sempre per effetto dell’introduzione della categoria Sovrintendenti),
Ipotesi 2: diminuire il numero minimo ad 1, senza modificare il parametro di 1 delegato ogni 150 elettori, comporterebbe, al contrario, ad una sottorappresentatività  della categoria Ufficiali o il superamento della maggioranza da parte delle categorie più numerose;
Ipotesi 3: aumentare il parametro di 1 delegato ogni 250 elettori o frazione superiore alla metà  (per esempio portarlo a 400), senza modificare il numero minimo di 2, comporterebbe la diminuzione dei delegati delle categorie più numerose (Ispettori e Appuntati/Finanzieri) con una conseguente sottorappresentatività  delle stesse rispetto a quelle meno numerose.
Dunque la problematica è molto complicata e comporterà  sicuramente un conflitto tra categorie e tra delegati, senza contare che all’eventuale tavolo di concertazione potrebbe sedere solo l’attuale COCER e vi sarà , quindi, un solo Sovrintendente, mentre le altre categorie saranno ben rappresentate.
Passiamo al secondo grande interrogativo, ovvero la valenza dei mandati pregressi rispetto al nuovo limite, assoluto (e non più solo immediato) di tre mandati. Nà© la norma, nà© la relazione di accompagnamento al decreto sembrano al momento poter risolvere la questione.
Secondo quanto affermato dal Sen. Scanu, la norma andrebbe interpretata dando alla parola “eletti” il significato di “delegati attualmente in carica” e pertanto offrirebbe agli agli stessi l’opportunità  di essere nuovamente eletti per altri due mandati, a prescindere dai mandati pregressi. Mentre per chi non è in carica alla data di entrata in vigore del “milleproroghe 2012” i mandati pregressi hanno valenza per il nuovo limite. Un’interpretazione che non convince per niente, visto che la norma non lo esplicita e non si può offrire, con una mera interpretazione, un privilegio agli attuali delegati rispetto ai vecchi o ai futuri, solo perchà© in carica in un determinato momento.
Se non ci saranno modifiche al testo dell’emendamento (cosa pressochà© sicura), tutto sarà  rimandato al Ministro della Difesa in sede di riscrittura del Testo Unico.
Una cosa è certa, queste nuove, improvvise ed intempestive regole porteranno nei prossimi mesi ad un enorme confusione, con probabili ricorsi alla giustizia amministrativa e difficilmente si potrà  rispettare il termine del 15 luglio 2012 per l’elezione del nuovo COCER.
Una situazione di instabilità  che non potrà  che indebolire la rappresentanza centrale in un momento davvero poco opportuno.
 
Gianluca Taccalozzi
Presidente Direttivo Nazionale Ficiesse
gianlucataccalozzi@alice.it

 


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