PUO' ANCORA CONSIDERARSI LEGITTIMO IL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DEL 2,5% ALLA LUCE DEL NUOVO TFS? - di Francesco Zavattolo

giovedì 22 marzo 2012

IL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DEL 2,5% AI FINI DEL T.F.S. , ALLA LUCE DELLA NUOVA FORMULAZIONE DELLA BUONUSCITA, PUO' ANCORA CONSIDERARSI LEGITTIMO? Di Francesco Zavattolo

L’art. 12 co. 10 del D. L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010 n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività  economica), ha modificato in modo sostanziale il computo del TFS, trattamento di fine servizio, di cui sono destinatari i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (individuati dall’Istat, ai sensi del co. 3 art. 1 della legge 31/12/2009 n. 196).

In particolare, a decorrere dal 01.01.2011, l’indennità  di buonuscita non verrà  più calcolata sul 9,60% (7,10% a carico delle Amministrazioni e 2,5% a carico dei dipendenti) dell’80% dell’ultima retribuzione annua utile; ma verrà  quantificata accantonando (in modo virtuale) annualmente il 6,91% della retribuzione utile (con la rivalutazione di cui all’art. 2120 co. 4 c.c.). Quindi, alla luce delle modifiche introdotte dalla normativa in vigore, la futura buonuscita seguirà  il metodo di calcolo del TFR e non più quello del TFS e la differenza, come si può immaginare, sarà  sostanziale. Basti pensare che, mentre con il precedente sistema, l’intera vita lavorativa veniva valutata in ragione dell’ultima retribuzione (quindi l’assegno di buonuscita era calcolato come se in tutta la propria carriera un dipendente avesse percepito, da sempre, la retribuzione ottenuta al momento del proprio collocamento a riposo), con la nuova metodologia di calcolo, invece, l’indennità  di fine servizio seguirà  la logica delle singole retribuzioni annuali.

A questo punto sorgono due quesiti: 
  1. per coloro che al 31/12/10 vantano un’anzianità  utile all’erogazione del TFS (6 mesi e un giorno, a condizione che nel corso del 2011 abbiano compiuto almeno un anno d’iscrizione a fini TFS) come verrà  calcolata la buonuscita? 
  2. Il contributo obbligatorio del 2,5% (di cui all’art. 37 del D.P.R. 29/12/1973 n. 1032) operato sulla retribuzione può considerarsi ancora legittimo?
Per coloro che al 31/12/10 vantano un’anzianità  utile all’erogazione del TFS, secondo quando disciplinato dalla circolare Inpdap n. 17 del 08/10/2010, “sarà  erogata, al momento della cessazione dal servizio, una prestazione costituita dalla somma di due importi, il primo calcolato in base alle modalità  previste dalla specifica normativa del TFS, sull’anzianità  maturata al 31/12/2010, il secondo calcolato in base a quanto statuito nel comma in esame (art. 12 co. 10 D.L.n. 78 del 31/05/2010 n.d.r.)”. In questo caso, la prima quota, si calcola prendendo a riferimento l’80% della retribuzione annua percepita al momento del collocamento a riposo, e moltiplicando questo valore per il numero di anni di servizio maturati al 31/12/2010. La seconda quota, invece, si calcola sommando, dal 01.01.2011 alla data di collocamento a riposo, il 6,91% della retribuzione annua (rivalutata secondo la disciplina del TFR).

La nuova disciplina, stando ad un’analisi effettuata dall’ufficio pensioni di Ficiesse, è particolarmente penalizzante soprattutto per coloro che al 31/12/2010 vantano una bassa anzianità  contributiva, ma al di là  dall’anzianità  di servizio resta il fatto che le future indennità  di buonuscita saranno più leggere che in passato.

Per quanto concerne il secondo quesito, ovvero se alla luce dell’innovazione normativa il prelievo del 2,5% può considerarsi ancora legittimo, la questione è un po’ complessa. Vediamo alcuni aspetti:
  • Secondo il Ministero dell’Economia, e secondo l’Inpdap, il contributo obbligatorio è legittimo perchà© il nuovo sistema, pur ispirandosi al metodo di calcolo del TFR (dove tale contributo non è previsto), resta comunque inserito nel regime di TFS;
  • Secondi alcuni studi legali il contributo obbligatorio del 2,5% è da considerarsi incostituzionale, in quanto la nuova procedura di calcolo rende il nuovo sistema del tutto simile al TFR: ovvero ha una valenza di tipo retributivo e non di tipo previdenziale (come nel caso del TFS), quindi, questo contributo va “indebitamente” a sommarsi all’accantonamento del 6,91% creando una disparità  di trattamento tra i destinatari dei due regimi;
  • Secondo l’INCA e secondo la CGIL la contribuzione obbligatoria è da considerarsi legittima in quanto nonostante l’innovazione abbia avvicinato la buonuscita al sistema di calcolo del TFR, gli sgravi fiscali sono rimasti tali, ovvero quelli previsti per il Trattamento di fine servizio.
Difatti è proprio quest’ultimo punto a contenere le perdite derivanti dal nuovo sistema di calcolo. Per la determinazione dell’aliquota di tassazione e della base imponibile sono rimasti gli sgravi fiscali del 26,04% (ex Enpas – per i dipendenti statali), o del 40,98% (ex Inadel, per i dipendenti degli enti locali e SSN), e la base imponibile viene ulteriormente ridotta di € 309,87 per ogni anno di servizio, sgravi non previsti nel caso del TFR.
 
Sulla questione alcuni magistrati amministrativi della Calabria hanno posto ricorso al TAR, il quale, con sentenza n. 53/2012, ha parzialmente accolto le doglianze dei ricorrenti dichiarando illegittima la decurtazione del 2,5% della retribuzione, e rimettendo l’incostituzionalità  della disposizione in argomento alla decisione della Suprema Corte. Il Tar sostanzialmente ha rilevato che mentre nel precedente sistema il calcolo, il prelievo del 2,5% trovava giustificazione nel fatto che solo 80% della retribuzione veniva presa a riferimento per il computo della buonuscita, lasciando così un 20% di fascia esente, nella nuova disciplina, invece, l’aliquota del 6,91% unitamente al contributo obbligatorio del 2,5% si applica sull’intera retribuzione “con la conseguenza che il mantenere la rivalsa sul dipendente, in assenza di una fascia esente, determina la diminuzione della retribuzione immediatamente percepita dal dipendente medesimo..”. L’altro aspetto sollevato dal TAR Calabria, riguarda il fatto che il futuro trattamento di fine servizio si ridurrà  rispetto al passato, e questo accadrà  senza alcuna negoziazione e senza connessione con la quantità  e la qualità  del lavoro svolto, in palese violazione dell’art. 36 Cost.

Come era prevedibile la questione sta animando le aspettative di buona parte del pubblico impiego ed i molti, stando alle richieste che puntualmente giungono alla nostra associazione, vorrebbero dar seguito alle vie legali. Al riguardo giova ricordare che sebbene un TAR abbia accolto le richieste dei ricorrenti, l’esito della controversia (al C.d.S.) non è affatto scontato. Ciò premesso abbiamo comunque incaricato la Rete Legale di approfondire la questione e valutare la portata di possibili ricorsi amministrativi.

Viste le prospettive per il futuro, soprattutto per i più giovani, è arrivato il momento di chiedere a gran voce l’avvio della previdenza complementare, e in attesa del regolamento di armonizzazione del sistema pensionistico del comparto sicurezza e difesa (come previsto dall’art. 24 co. 18 del D.L. n. 201/2011), confidiamo nella buona volontà  del Governo, affinchà© non vengano stravolti i diritti peculiari di un comparto che è sempre in prima linea per la difesa dei valori costituzionali.


FRANCESCO ZAVATTOLO
Segretario nazionale FICIESSE
f.zavattolo@ficiesse.it
 

Tua email:   Invia a: