IMU: AGEVOLAZIONI ALLE FORZE ARMATE. BENEFICIO PER GLI IMMOBILI NON LOCATI (ItaliaOggi)

venerdì 20 aprile 2012

ItaliaOggi – 19 aprile 2012

Beneficio per gli immobili non locati

AGEVOLAZIONI ALLE FORZE ARMATE

di Sergio Trovato


Trattamento agevolato Imu come abitazione principale per gli immobili posseduti dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia civili e militari, purchà© non risultino locati, anche se gli interessati non vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente. Lo prevede un emendamento al decreto legge sulle semplificazioni fiscali (16/2012) approvato in commissione finanze alla camera.
L'emendamento, dunque, riconosce i benefici fiscali come “prima casa”, anche se mancano i requisiti richiesti dalla legge (residenza anagrafica e dimora abituale), per le unità  immobiliari possedute a titolo di proprietà  o di usufrutto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia a ordinamento militare o civile, acquistate in base alle regole fissate dall'articolo 66 della legge 342/2000, a condizione che non risultino locate. La norma, infatti, riconosce a questi soggetti le agevolazioni tributarie per imposta di registro, Iva e imposte sui redditi, relativamente all'acquisto e alle detrazioni per oneri come prima casa, anche se nell'unità  immobiliare non hanno nà© la residenza anagrafica nà© la dimora abituale.
Con questa nuova disposizione viene superato il problema dibattuto da tempo, e che ha formato oggetto di contenzioso, in ordine alla spettanza dell'agevolazione Ici come abitazione principale per gli immobili posseduti dal personale delle Forze armate e di Polizia, non riconosciuta dai comuni in mancanza dei requisiti di legge. Il Dipartimento delle politiche fiscali (ufficio Federalismo fiscale), con la risoluzione n. 4 del 18 ottobre 2007, ha infatti escluso qualsiasi deroga per gli agenti di polizia sulle agevolazioni Ici. Per il Ministero non aveva diritto a fruire dell'aliquota agevolata e della detrazione, ne tantomeno dell'esenzione, il militare che dimorasse in una caserma e non potesse dimostrare di destinare un immobile a propria abitazione principale. Peraltro, non assumeva alcun rilievo la norma invocata (articolo 66 della legge 342/2000), secondo cui per il personale in servizio permanente delle Forze Armate e di Polizia non fosse richiesta la residenza nel comune dove è ubicato l'immobile. Questo aveva effetti, secondo il Ministero, per imposta di registro, Iva e Irpef, e non per l'Ici. Altrimenti, per il riconoscimento dell'agevolazione, sarebbe venuta a mancare la condizione richiesta.
 
 

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