IL DECRETO INTERMINISTERIALE SULLA COMPOSIZIONE DEI NUOVI COIR E COCER: UN FESTIVAL DEGLI ORRORI CHE FA A PEZZI DEMOCRATICITA' E RAPPRESENTATIVITA' DEI CONSIGLI - di Gianluca Taccalozzi

martedì 15 maggio 2012

IL DECRETO INTERMINISTERIALE SULLA COMPOSIZIONE DEI NUOVI COIR E COCER: UN FESTIVAL DEGLI ORRORI  CHE FA A PEZZI DEMOCRATICITA’ E RAPPRESENTATIVITA’ DEI CONSIGLI - di Gianluca Taccalozzi



Di seguito, una libera manifestazione di pensiero di Gianluca Taccalozzi. Il titolo è della redazione del sito.

 

Lo scorso 8 maggio scorso è stato finalmente emanato il decreto interministeriale che stabilisce la nuova composizione di COCER e COIR e che, recependo le novità  introdotte nel Codice dell’ordinamento militare dall’ultimo “milleproroghe”, ha sostituito in toto un precedente decreto interministeriale emanato nei primi giorni del 2012, rimasto nel cassetto.  

Proprio l’attuazione delle nuove regole definite con il famigerato emendamento Scanu/Saltamartini (così come modificato dal governo in sede di maxiemendamento) ha, di fatto, reso ancor meno democratici/rappresentativi di quello che già  erano il COCER ed i COIR, regalando all’amministrazione la più ampia ed illimitata discrezionalità  nella composizione dei Consigli centrali ed intermedi.

Prima dell’ultimo “milleproroghe”, infatti, la composizione di COCER e COIR era sì statuita autonomamente dall’amministrazione ma con una discrezionalità  limitata da alcuni criteri stabiliti dalla normativa e dalla prassi.. Criteri che avevano consentito di mantenere un minimo di democraticità  nell’elezione dei consigli e di proporzionalità  tra elettori e delegati delle varie categorie della rappresentanza.

Secondo la normativa primaria (legge 382/1978 ora Codice dell’ordinamento militare) e regolamentare (DPR 691/1979 ora RARM) in vigore prima del “milleproroghe”, così come interpretata dal Consiglio di Stato nel parere n. 772 del 1978, il numero dei COIR e la relativa composizione e la composizione del COCER erano “fissati” dall’esecutivo, tramite apposito D.I. da emanare obbligatoriamente (dovere giuridico e non mera facoltà ) che da nche l'idea della necessarietà  della dinamicità  dello strumento) prima di ogni tornata elettorale, tenendo conto:

1.  di un vincolo legislativo diretto contenuto nell’art. 1476 del C.M. (ex art. 18 della legge 382) nel quale si stabiliva che COCER e COIR fossero costituiti da un numero “fisso” di delegati delle categorie A (Ufficiali), B (Sottufficiali) e C (volontari) e che, presso il COCER, la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo fosse proporzionale alla rispettiva consistenza numerica; secondo l’interpretazione del Consiglio di Stato tale disposizione imponeva all’esecutivo di stabilire il numero globale (e non già  per categoria) dei delegati in proporzione alla forza effettiva (e non organica) della singola Forza Armata/Corpo;

2.  di un vincolo legislativo indiretto derivato dallo stesso art. 1476 del C.M. nel quale si stabiliva, per l’elezione dei delegati COCER e COIR, la limitazione di voto a non più di due terzi rispetto al numero dei delegati da eleggere; secondo quanto interpretato dal Consiglio di Stato, quest’ultima condizione comportava la necessità  di fatto che il numero minimo dei delegati di ogni categoria fosse almeno di due;

3.  di criteri logici e ragionevoli, non distanti dalla realtà  (per il COIR per esempio si era optato per la formula: 1 delegato ogni 2500 elettori COBAR o frazione superiore alla metà );

4.  di un ulteriore vincolo, non direttamente stabilito dalla legge, che imponeva, qualora si fosse verificata la maggioranza assoluta per una categoria, la riduzione del numero dei suoi delegati sino alla somma dei rappresentanti delle altre categorie.

Sulla base di questi criteri, dal 1978 ad oggi, la composizione di COCER e COIR è stata sempre definita dall’esecutivo, tramite DPR (prima della legge 400/1988) e D.I. (dopo la legge 400/1988), prima di ogni elezione e, da ultimo, nei primi giorni del 2012, come si evince dallo schema di modifica del T.U. DPR 90/2010 deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 20.01.2012 e trasmesso al Senato per il previsto parere della commissione Difesa in data 04.05.2012 (Atto Senato 472).

Un contesto normativo e regolamentare che aveva sinora garantito una certa democraticità  dei consigli ed una, seppur minima, proporzionalità  tra il numero dei delegati delle diverse categorie e le relative basi elettorali.

Con le modifiche introdotte al C.M. dall’ultimo “milleproroghe” ed, in particolare, dall’istituzione di una nuova categoria “Sergenti/Sovrintendenti” e dal contestuale congelamento del numero complessivo dei delegati COCER e COIR, questi criteri sono completamente saltati ed il già  bassissimo grado di rappresentatività  e democraticità  dei consigli centrali ed intermedi è stato ulteriormente e sensibilmente ridotto.

L’amministrazione della difesa, infatti, ha inteso interpretare il vincolo del numero complessivo imposto dal governo in sede di maxiemendamento, come riferito al momento di entrata in vigore del “milleproroghe” e, secondo la difesa, al D.I. 04 maggio 2006 (prima dell’ultima elezione della rappresentanza). Così facendo, ha stabilito il numero complessivo dei delegati COCER a 63 e quello dei delegati COIR a 240. Dovendo poi inserire all’interno di detti numeri complessivi la nuova categoria dei Sergenti/Sovrintendenti, l’amministrazione la difesa avrebbe potuto seguire solo due strade:

1.  la soppressione/accorpamento di alcuni COIR, che però avrebbe dovuto comportare la soppressione dell’Alto comando affiancato o quanto meno il suo depotenziamento nelle materie di competenza della R.M. e per questo questa soluzione è stata sin da subito osteggiata dagli stati maggiori;

2.  il mancato rispetto del numero minimo di due delegati per ogni categoria, ritenendo il vincolo legislativo indiretto derivato dal dall’art. 1476 ante “milleproroghe” superato dalla nuova formulazione dello stesso art. 1476.

La soluzione adottata è stata la seconda. A questo punto però l’applicazione del precedente criterio di composizione dei COIR (1 ogni 2500 elettori o frazione superiore alla metà ) senza il mantenimento del numero minimo di due delegati per ogni categoria, avrebbe comportato la drastica riduzione dei delegati dei COIR che già  erano a numero minimo (in particolare per Guardia di Finanza e Marina Militare). Si è quindi proceduto ad una definizione della composizione di COCER e COIR, sulla base di criteri diversi tra Forze Armate/Corpi e tra COIR e COIR, con il solo ed unico fine di rispettare il numero complessivo stabilito nel D.I. 04 maggio 2006. Si è sostanzialmente partiti dal risultato per poi applicare criteri utili a raggiungerlo, senza tenere in considerazione la proporzionalità  tra delegati e base elettorale per categoria (il caso dell’A.M. è eclatante!) e, tra l’altro, stando bene attenti a non rispettare il numero minimo nei soli COIR ma a mantenerlo ben attuato nel ben più importante e potente COCER (a tutela della cat. A).

Senza contare che non si è minimamente tenuto conto di tutte quelle riduzioni del numero dei delegati di determinate categorie, apportate in sede di redazione del D.I. 04.05.2006 per rispettare il divieto di determinare la maggioranza assoluta di una categoria, che, alla luce dell’istituzione della nuova categoria, sarebbero dovute essere ridotte e/o cancellate (problema che riguarda in particolare l’A.M.). 

Tra gli effetti più negativi derivati da questo modo di operare ed,in particolare dalla riduzione dei delegati COIR per singola categoria, segnaliamo:

à˜ l’aggravamento del già  bassissimo grado di rappresentatività /democraticità  del COCER derivato dal sistema di elezione a tre livelli; già  prima, infatti, i delegati COCER venivano eletti da pochi delegati COIR una base elettorale molto esigua ridotta che non consentiva l’elezione di delegati sulla base di programmi e dialettica, una base elettorale che domani sarà  ancor più esigua (es. GdiF: in precedenza 18 delegati COIR cat. A eleggevano 2 delegati COCER, oggi 9 delegati COIR cat. A eleggeranno 2 delegati COCER);

à˜ le inevitabilmente ricadute sulla funzionalità  dei consigli intermedi formati da soli 4 delegati (1 per categoria), che difficilmente potranno contare sulla presenza di tutti i delegati e produrrà  effetti negativi anche sulla loro democraticità , visto che a parità  di voto, il voto del presidente conta il doppio.

In definitiva, le nuove regole hanno, di fatto, imposto la cristallizzazione, senza alcuna possibilità  di modifica, del numero complessivo dei delegati COCER/COIR, rispettivamente a 63 e 240 rappresentanti, numeri che però erano stati calcolati e stabiliti nel 2006 sulla base di strutture organizzativae e di una forza effettiva molto diverse da quelle attuali e, soprattutto, sulla base di 3 sole categorie di rappresentanza e non le attuali 4. In buona sostanza, si è congelata una situazione che, per sua stessa natura, è dinamica (per via dei continui cambiamenti che interessano ed interesseranno le amministrazioni del comparto militare e dei vincoli imposti dalla normativa, 2 delegati per ogni categoria, riduzione del numero dei delegati per evitare maggioranze, ecc.) e lo si è fatto prendendo a riferimento una situazione (quella del 2006) molto diversa da quella attuale, che, di fatto, non ha consentito (e non consentirà  mai più) di rispettare anche quei minimi criteri di democraticità  e proporzionalità  applicati sino all’ultima elezione del 2006.

Tra l’altro, il predetto congelamento è stato effettuato con modalità  molto discutibili, tenendo a riferimento non una norma di legge ma un atto meramente amministrativo derivato da calcoli di natura dinamica e, cosa di non poco conto in un eventuale ricorso amministratrivo, già  sostituito dal un  altro D.I. emanato nel 2012 (e rimasto nel cassetto!!) che prevedeva la riduzione del numero complessivo dei delegati COCER da 63 a 60 (1 delegato a testa per AM, EI e CC) e la riduzione del numero complessivo dei delegati COIR da 240 a 236.

La situazione è quindi molto delicata e potrebbe facilmente sconfinare in un contenzioso amministrativo con effetti ad oggi imprevedibili, visto anche che quelle stesse nuove regole in tema di R.M. sono state emanate con uno strumento legislativo improprio come il “milleproroghe” e sono a serio rischio di incostituzionalità  (vgs. sentenza Corte Costituzionale n. 22 del 2012).

Un papocchio innescato dai Senatori Scanu e Saltamartini (tra tanta improvvisazone e superficialità ) e finito dal governo che ha esposto la R.M. ad un serio rischio di confusione ed instabilità , in un momento davvero poco opportuno, vista la prossima emanazione del regolamento previdenziale, la definizione del nuovo modello difesa (con oltre 30 mila esuberi tra il personale militare) e la prossima definizione della c.d. “spending review”.


GIANLUCA TACCALOZZI
Presidente Direttivo nazionale Ficiesse
gianlucataccalozzi@alice.it

 

 

 


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