MANCATO AVVIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE: LA VERITA' SOTTACIUTA DALLA FORNERO ALL'ON TURCO E' CHE NON CI SONO I SOLDI PER SMOBILITARE TFS/TFR DI TUTTI I DIPENDENTI PUBBLICI - Antonio Granata e Vincenzo D'Antonio
Di seguito, una libera manifestazione di pensiero di Antonio Granata e Vincenzo D'Antonio sulla risposta fornita dal ministro Elsa Fornero all'interrogazione dell'on. Maurizio Turco (Radicali - Pdm) sul mancato avvio della previdenza complementare per lil personale delle Forze Armate e di Polizia da noi pubblicata alla pagina http://www.ficiesse.it/home-page/6627/perche_-non-e_-stata-avviata-la-previdenza-complementare-per-le-forze-di-polizia-la-ministra-fornero-risponde-ai-radicali.
Il titolo è della redazione del sito.
MANCATO AVVIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE: LA VERITA' SOTTACIUTA DALLA FORNERO ALL’ON TURCO E' CHE NON CI SONO I SOLDI PER SMOBILITARE TFS/TFR DI TUTTI I DIPENDENTI PUBBLICI – di Antonio Granata e Vincenzo D’Antonio
Consentiteci, in apertura del presente comunicato, di esprimere sentito rammarico circa le innumerevoli frottole sin ad oggi raccontate sulla “previdenza complementare”del pubblico impiego, circostanza dipesa da una pressochà © totale disinformazione degli innumerevoli “ESPERTI” a margine dei loro tavoli tecnici, situazione che ha prodotto enorme sconforto nei relativi comparti di appartenenza (FF.PP), poichà © precluse le giuste iniziative anche a livello centrale da parte di chi, viceversa, avrebbe dovuto lavorare per la tutela dei diritti.
Segno tangibile del carente bagaglio formativo raggiunto in tema di previdenza integrativa, si coglie sinanche nella formulazione della stessa interrogazione prodotta dall’On. TURCO Maurizio, documento che, sebbene originato con la pretesa di “interrogazione scritta” al Ministro FORNERO (titolare del Dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali):
a. si limita ad illustrare lo strumento della “concertazione” per la costituzione di un fondo previdenziale collettivo chiuso (cd. di categoria), procedura, peraltro, successivamente implementata da altra novella (ovvero D.P.R. 16 marzo 1999, nr. 54, art. 67) che, qualora attuata, comunque avrebbe comportato una forma di adesione volontaria e libera da parte del personale interessato, giusto art. 67, comma 1 dello stesso D.P.R. 254/99.
Tutti sanno che tale concertazione, ad oggi, non ha prodotto alcun risultato;
b. omette l’ulteriore ed alternativa possibilità di decollo della previdenza complementare, previo ricorso ai fondi pensione di mercato cosiddetti “aperti” (Banche, Assicurazioni, Sim, etc.), così come in ultimo disciplinato dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, nr. 252, non a caso rubricato “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, previa attuazione del combinato disposto degli artt. 1, 2, 6-1° comma, e 13.
Tale forma sarebbe di immediata attuazione, a patto che si smobilizzasse per ciascun lavoratore pubblico (anche del comparto FF.PP. e FF.AA), la dote finanziaria sin qui accumulata come TFS e, dal 1 gennaio 2011, come TFR.
In tal senso l’On. TURCO, se fosse stato a conoscenza del contenuto dell’evocato D.Lgs 252/2005, avrebbe potuto chiedere al Ministro FORNERO, i motivi di impedimento allo smobilizzo di una posta contabile (TFS/TFR) che costituisce, in termine di salario differito, una prerogativa di ciascun lavoratore.
Ebbene, per fortuna la Ministro interpellata ha colmato il vulnus espositivo dell’interpellante (On. Turco), atteso il suo corretto e primario accenno espositivo proprio al D.lgs 5 dicembre 2005, nr. 252.
Ciò premesso, l’erroneo convincimento espresso dal Ministro FORNERO, paradossalmente potrebbe essere stato fuorviato proprio dal tenore del quesito dell’On. TURCO, laddove l’interpellante fa esclusivo riferimento al tavolo di concertazione che i Comitati di rappresentanza del comparto Forze di Polizia e Forze Armate, avrebbero in questi anni potuto e dovuto dar via, al fine di giungere al decollo della previdenza complementare, previa istituzione di Fondi di categoria, da alimentarsi anche attraverso l’utilizzo (previo opzione) del TFR.
Al riguardo, come sopra evidenziato, corre l’obbligo ribadire che sebbene tale negoziazione e concertazione risultasse disciplinata dapprima dalla legge 23 dicembre 1998 nr. 448 art. 26 comma 20, e, successivamentedal D.P.R. 16 marzo 1999, nr. 54, art. 67, nessun risultato si è ad oggi raggiunto. Tuttavia anche in caso di raggiunto accordo, l’adesione dei lavoratori del comparto (FF.PP. e FF. AA.) ai fondi pensione di categoria, non avrebbe comunque operato erga omnes, in quanto opzione partecipativa lasciata alla libera volontà del personale (giusto art. 67 comma 1 dello stesso D.P.R.)
In tal senso si è espresso anche il Comando Generale della G. di F. – Uff. Legislazione, nella propria Circolare “IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEL PERSONALE MILITARE”, edito nel novembre del 1999 (vgs. Tomo I, Paragrafo III - pag. 47).
Esclusa pertanto la forma collettiva, quale previdenza complementare mai attuata in carenza di accordi sindacali di categoria (FF.AA. e FF.PP.), non rimane che illustrare la seconda ed alternativa ipotesi della previdenza di mercato, come del resto ab origine prevista anche nella stessa riforma previdenziale introdotta dalla Legge 335/95 (cd. “Dini”).
Ebbene, con il decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 era già stata data una prima sistemazione organica alla disciplina della previdenza complementare, ritenendo i trattamenti pensionistici erogati dai fondi come trattamenti “complementari” del sistema obbligatorio pubblico.
Dopo il varo della cd “legge Dini”(n. 335/95) in materia di sistema previdenziale esteso anche al personale delle Forze armate e di Polizia, l’adesione ad un fondo di previdenza integrativa ha assunto priorità inderogabile, al fine di compensare le penalizzazione del nuovo meccanismo di calcolo (contributivo) introdotto dalla stessa legge di riforma.
La finanziaria 1998, (legge 449/1997), ha previsto la possibilità , per i dipendenti pubblici in regime di TFS, di optare per il TFR, esercitando l'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, attraverso l’adesione ad un fondo pensionistico complementare e, con il D.lgs. n. 47 del 18.02.2000, sono state introdotte le forme pensionistiche individuali.
A seguito del citato D.lgs. 47/2000, l’adesione alle forme pensionistiche complementari può essere realizzata:
- attraverso l’adesione a fondi negoziali istituiti tramite contratto o accordo collettivo;
- attraverso l’adesione a fondi aperti (istituiti da banche, sim, società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione), in virtù di previsioni su base contrattuale collettiva;
- attraverso l’adesione a fondi aperti che hanno istituito forme pensionistiche ad adesione individuale ex art. 9-bis d.lgs. 124/1993 a prescindere da previsioni di natura contrattuale.
Il finanziamento di un fondo pensione per lavoratori dipendenti è costituito:
a- dal trasferimento delle quote del TFR;
b- dal contributo versato dal datore di lavoro;
c- dal contributo versato dal lavoratore.
Con la legge delega n. 243 del 23.08.2004 sono state previste modalità tacite di conferimento del TFR maturando ai fondi pensione, nonchà ©, l’equiparazione tra forme pensionistiche complementari e la rimozione dei vincoli per il trasferimento delle posizioni individuali e ad essa è stata data finalmente attuazione con il D.lgs. n. 252 del 5.12.2005.
L’adesione ad un fondo complementare di mercato in forma individuale, costituisce quindi opportunità per il lavoratore del comparto FF.PP. o FF.AA., quale forma alternativa all’omessa istituzione di un fondo previdenziale di categoria.
Si consideri, peraltro, che l’art. 12, comma 10°, del D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, ha stabilito la trasformazione obbligatoria della “liquidazione”da TFS a TFR, per tutti i dipendenti pubblici, con effetto sulle anzianità contributive maturate a far data dal 1° gennaio 2011, stabilendo che “il trattamento di fine rapporto si effettua secondo le regole dell'articolo 2120 del codice civile, con l'applicazione dell' aliquota dei 6,91 per cento”.
Orbene, il D.lgs. n. 252 del 5.12.2005 è attuativo proprio della legge delega n. 243 del 23.08.2004 che ha previsto modalità tacite di conferimento del maturando TFR ai fondi pensione, nonchà ©, l’equiparazione tra forme pensionistiche complementari e la rimozione dei vincoli per il trasferimento delle posizioni individuali e, alla lett. v) dell’art. 1, 2° comma, ha statuito di << abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi >>.
La delega è stata quindi pienamente recepita dal legislatore, considerata la richiamata manifesta volontà di abrogare le disposizioni incompatibili con il decollo della previdenza complementare a favore dell’intero comparto pubblico.
Il suddetto profilo è stato sinanche condiviso dalla stessa FORNERO, talchè viene da chiedersi se, in futuro, nei prossimi tavoli di concertazione dei nostri organismi di rappresentanza, ovvero in auspicabili reiterate interrogazioni parlamentari, non si possa far piena luce sulle reali ragioni del mancato decollo della previdenza complementare (di mercato) non soltanto nel comparto delle FF.PP. e FF.AA., ma sinanche nell’intera Pubblica Amministrazione.
Forse finalmente si arriverebbe a capire che l’impedimento dipende esclusivamente dall’impossibilità di smobilizzo del TFS/TFR per tutti i dipendenti pubblici, circostanza che metterebbe in seria difficoltà lo stato di liquidità dell’Ente previdenziale (ex INPDAP ora INPS).
Su tale incontrovertibile realtà , i nostri rappresentanti sindacali potrebbero costruire una sana dialettica con i loro interlocutori politici e di Governo, quale concreto strumento attraverso cui prospettare, per inadempienza della previdenza complementare, il rientro nel sistema retributivo, quantomeno al 31.12.2011, tenendo così in considerazione gli effetti legislativi in ultimo introdotti in tema previdenziale dal Decreto Legge 201/2011 (convertito con modifica nella legge 22/12/2001, nr. 214), normativa che, come noto, ha esteso- per tutti i lavoratori - il sistema contributivo a far data dal 1 gennaio 2012.
Del resto, la suddetta argomentazione troverebbe facile riscontro sul presupposto di un consolidato principio accolto dalla nostra magistratura, ovvero la “Disapplicazione della Legge” (nella specie nr. 335/95), laddove dimostrato la parziale attuazione della evocata novella di riforma del sistema previdenziale.
Tale orientamento giuridico è stato assunto a fondamento di specifici ricorsi nelle diverse sedi giudiziarie (Giudice del Lavoro, T.A,R e Corte dei Conti), che ben presto, anche a fronte di aperture ermeneutiche dell’A.G, sulla specifica tematica delle pensioni, troverà positiva risposta, essendo ineludibile il fallimento della previdenza complementare per mancata indisponibilità del TFS/TFR da convogliare ai prescelti fondi pensione, salvo conseguente default dell’Ente previdenziale pubblico.
In conclusione, riteniamo di lanciare un messaggio di speranza per tutti i colleghi del comparto, auspicando che ben presto la verità sulla previdenza complementare debba necessariamente venire a galla, confidando nell’esito delle avanzate iniziative giuridiche.
In tal senso, confidiamo che i nuovi organismi di rappresentanza costituiti ai vari livelli, sappiano conformare il proprio operato verso le giuste direttive, non potendo tuttavia prescindere dalla ricognizione degli elementi informativi e conoscitivi sulla specifica tematica in argomento, facendo, perchà © no?, tesoro delle esperienze territoriali, evitando così arroccamenti di posizione e pregiudizi, in passato rivelatesi fallimentari.
ANTONIO GRANATA
VINCENZO D’ANTONIO