ASSODIPRO ED ALTRI RICORRONO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO IN RELAZIONE AI DIVIETI IMPOSTI AI MILITARI ITALIANI DI COSTITUIRE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE O ADERIRE AD ALTRE ASSOCIAZIONI SINDACALI

martedì 07 agosto 2012

ASSODIPRO ED ALTRI RICORRONO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO IN RELAZIONE AI DIVIETI IMPOSTI AI MILITARI ITALIANI DI COSTITUIRE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE O ADERIRE AD ALTRE ASSOCIAZIONI SINDACALI.
 
 
Il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, denominato “Codice dell’ordinamento militare”, costituisce il corpus normativo di riferimento per l’ordinamento militare e detta, tra l’altro, anche la disciplina in materia di libertà  sindacale degli appartenenti alle Forze armate. Al suo interno è peraltro confluita la previgente l. 11 luglio 1978, n. 382, la quale conteneva analoghe disposizioni. 
Ai sensi dell’art. 1475, comma 4, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “i militari non possono esercitare il diritto di sciopero”. Analogamente, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, ai militari è fatto altresì divieto di “costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”. In ogni caso, comma 1 di tale previsione, “la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministero della Difesa”.
L’associazione AS.SO.DI.PRO ed alcuni militari in servizio hanno proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per lamentare la violazione da parte dello Stato italiano del diritto alla libertà  sindacale garantito dall’art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito “CEDU”), del principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 CEDU e del diritto ad un ricorso interno effettivo tutelato dall’art. 13 CEDU.
 
In particolare, i ricorrenti hanno denunciato le seguenti violazioni: 
 
A) art. 11 CEDU, nella parte in cui garantisce il diritto alla libertà  di associazione e il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati o di aderirvi per la tutela dei propri interessi, perchà© il divieto, imposto dalla legge, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad associazioni sindacali già  esistenti costituisce una restrizione assoluta all’esercizio della libertà  sindacale da parte degli appartenenti alle Forze armate, che non risponde ad un prevalente finalità  di interesse generale e che non può giustificarsi neppure alla luce delle specificità  proprie dei corpi militari dello Stato ai sensi dell’ultima frase dell’art. 11, comma 2, tenendo altresì conto degli altri obblighi internazionali gravanti in capo all’Italia in materia di tutela della libertà  sindacale, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione dell’OIL n. 151, dall’art. 5 della Carta sociale europea riveduta e, per quanto di rilevanza, dall’art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
  B) art. 14 CEDU, che sancisce il divieto di discriminazione, letto congiuntamente all’art. 11 CEDU, perchà© il divieto assoluto di libertà  sindacale per gli appartenenti alle Forze armate, così come attualmente configurato dalla legge, determina una disparità  di trattamento ai danni di una specifica categoria di pubblici dipendenti rispetto ad altri funzionari dello Stato (si pensi, in particolare ai militari di leva e quelli richiamati in servizio temporaneo, nonchà© agli appartenenti alla Polizia di Stato), e perchà© tale disparità  di trattamento è priva di giustificazione oggettiva e ragionevole, considerando tra l’altro che nella maggior parte degli altri Stati europei anche gli appartenenti alle Forze armate beneficiano di una più o meno ampia libertà  di associazione sindacale;   
C) art. 13 CEDU, che garantisce il diritto ad un ricorso interno effettivo, poichà© l’ordinamento giuridico italiano non offre ai ricorrenti un rimedio interno accessibile per far valere le dedotte violazioni degli artt. 11 e 14 CEDU, nella misura in cui tali violazioni sono direttamente ricollegabili a disposizioni legislative che la Corte costituzionale ha già  escluso essere affette da vizi di illegittimità  costituzionale. E’ per queste violazioni che mortificano le libertà  di tutela professionale dei militari italiani e i fondamentali diritti associativi e sindacali  degli stessi che Assodipro nella ricorrenza del ventennale della sua fondazione unitamente ad altri militari ricorrenti si  rivolge alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ritenendo che essa, in forza degli strumenti giuridici di cui dispone e della autorevolezza che gli è stata conferita possa oggi ragionevolmente illuminare quei nuovi orizzonti di emancipazione generale a cui la società  militare italiana aspira ormai da troppo tempo. 
 
    AS.SO.DI.PRO  
     Il Presidente     
 Emilio Ammiraglia

Tua email:   Invia a: