Statuto e regolamenti

lunedì 08 dicembre 2003

  IL CARATTERE SOLTANTO CULTURALE DELL’ASSOCIAZIONE

Pubblichiamo il nuovo statuto di Ficiesse, in vigore dal 26 ottobre 2002.

In grassetto le integrazioni rispetto al precedente.

Lo statuto reca una serie di modifiche volte a chiarire la natura culturale dell’associazione e a superare, quindi, le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con il parere n. 566/01 del 12 giugno 2001.

In quel parere, reso senza contraddittorio e sulla base di una documentazione incompleta fornita dal Comando generale della GDF, Ficiesse era stata considerata associazione di tipo sindacale non perché i suoi aderenti avessero realizzato comportamenti sindacali, ma soltanto una parola dello statuto provvisorio e per alcune affermazioni contenute in documenti della prima ora.

In particolare, l’associazione sarebbe sindacato perché:

  1. nelle finalità, lo statuto provvisorio prevedeva la “tutela” degli associati, e dalla presenza di tale termine sarebbe ricavabile l’intenzione del sodalizio di dar corso a interventi di carattere concreto a sostegno delle posizioni degli appartenenti alla Guardia di finanza;
  2. nel documento intitolato “Obiettivi e priorità” e nelle lettere di presentazione ai vertici, sarebbero rinvenibili affermazioni che lascerebbero l’intenzione di Ficiesse di sostituirsi agli organismi dell’attuale rappresentanza militare.

Insomma, se Ficiesse un errore ha fatto sarebbe quello di non aver chiarito abbastanza, nelle parole e non di certo nei comportamenti, il carattere meramente culturale delle sue iniziative.

L’associazione, pur mantenendo il suo dissenso sul merito delle contestazioni mosse, ha deliberato ora una serie di modifiche/integrazioni dello Statuto, tra le quali assumono particolare rilevanza gli inserimenti:

  • nell’art. 2 del comma: “L’associazione non ha carattere sindacale”;
  • nell’art. 3 del comma: “Nel perseguimento delle finalità istituzionali, è fatto divieto agli organi nazionali e territoriali dell’associazione di adottare comportamenti configurabili come sindacali”.

 

 

ASSOCIAZIONE FINANZIERI CITTADINI E SOLIDARIETA’ - FICIESSE

 

STATUTO

 

IN VIGORE DAL 26 OTTOBRE 2002

 

APPROVATO NELLA STESSA DATA

DALL’ASSEMBLEA CONGRESSUALE STRAORDINARIA

 

 

TITOLO PRIMO

(Costituzione, caratteri e finalità associative)

1) Costituzione e sede nazionale

E’ costituita l’Associazione culturale denominata “Finanzieri, Cittadini e Solidarietà - Ficiesse”.

Con sede nazionale in Roma Via Goito 39.

E’ facoltà del Comitato direttivo nazionale modificare la sede nazionale.

2) Caratteri

L’Associazione è autonoma, apartitica, e non ha fini di lucro.

L’Associazione non ha carattere sindacale.

3) Finalità e divieti

L’Associazione persegue i seguenti fini:

a) fornire il proprio contributo, progettuale e tecnico-professionale, nell’elaborazione delle riforme legislative attinenti il sistema tributario italiano, in conformità ai principi della Costituzione e dei trattati dell’Unione Europea;

b) promuovere iniziative e dibattiti, attività culturali e informative al fine di contribuire al miglioramento dei regimi di sicurezza, legalità e giustizia, anche nella prospettiva di riforme legislative e organizzative;

c) elevare le condizioni culturali, economiche, sociali e morali;

d) contribuire a diffondere tra i cittadini una moderna coscienza fiscale, nella consapevolezza dell’essenzialità di una completa ed effettiva attuazione dei principi costituzionali di perequazione tributaria e di equità fiscale;

e) stimolare il confronto delle idee sul tema dell’innovazione organizzativa e gestionale dell’Amministrazione Finanziaria, affinché siano resi ai cittadini servizi pubblici connotati da standard di qualità, economicità e produttività pari o superiori a quelli degli altri Paesi dell’Unione Europea;

f) sviluppare costruttivi e trasparenti rapporti tra l’Amministrazione Finanziaria e i cittadini;

g) contribuire alle iniziative di studio e di progetto per il contrasto ai fenomeni di corruzione e concussione;

h) contribuire all’aggiornamento e all’informazione degli associati;

i) promuovere iniziative per far affermare i principi delle solidarietà;

l) favorire un processo federativo tra associazioni aventi scopi e finalità similari.

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, è fatto divieto agli organi nazionali e territoriali dell’associazione di porre in essere comportamenti configurabili come sindacali.

 

TITOLO SECONDO

(Attività amministrative)

4) Patrimonio

L’Associazione è un’organizzazione no-profit.

Per garantire la propria autonomia si autofinanzia con il concorso dei soci e di coloro che, senza corrispettivi di alcuna natura, intendono finanziare gratuitamente l’associazione.

Il patrimonio dell’associazione è costituito dal contributo dei soci e dagli eventuali beni mobili ed immobili acquisiti, nel tempo.

In caso di scioglimento i beni patrimoniali dovranno essere ceduti ad un’associazione con caratteristiche analoghe.

Eventuali utili e avanzi di rendiconto non potranno essere divisi da soci, bensì reinvestiti nell’attività dell’associazione.

La decisione di cui al comma precedente è valida se assunta con decisione di maggioranza qualificata, 2/3, dal Comitato direttivo.

Qualora tale maggioranza non è raggiunta nella prime due votazioni, successivamente è sufficiente la decisione assunta a maggioranza semplice.

5) Attività Amministrative

Le entrate da quote associative sono centralizzate e nessuna sezione periferica è autorizzata a trattenere i proventi da tesseramento.

Il tesoriere dispone la ripartizione automatica alle strutture decentrate sulla base delle quote stabilite dal Comitato direttivo nazionale.

L’attività amministrativa deve basarsi su una gestione dei costi e dei ricavi coerente alle esigenze e alle possibilità economiche dell’associazione, con una regolare tenuta contabile corretta e documentata.

A questo fine devono essere osservate le seguenti norme e criteri:

a) entro il mese di dicembre di ogni anno, la Segretaria presenta il bilancio di previsione per l’anno successivo, per la sua approvazione entro il successivo 31 gennaio;

b) entro il mese di febbraio dell’anno successivo, sentito il Collegio dei revisori la Segreteria presenta il bilancio consuntivo della gestione dell'anno precedente al Comitato direttivo, per la sua approvazione entro il 31 marzo;

c) nella stessa data, il Comitato direttivo nazionale approva la relazione sul bilancio consuntivo e sulla gestione contabile presentata dal Collegio dei revisori;

d) in caso di mancata approvazione dei bilanci o della gestione contabile, la segreteria è tenuta a ripresentare i nuovi documenti contabili entro quindici giorni.

 

TITOLO TERZO

(Diritti e Doveri dei Soci)

6)  Adesioni e qualifiche

All’Associazione possono aderire tutti i cittadini che ne condividono scopi e principi, impegnandosi per la realizzazione delle sue finalità.

Gli associati si distinguono in: soci fondatori – soci ordinari – soci onorari

I soci fondatori sono coloro che partecipano all’atto costitutivo.

I soci ordinari sono coloro che condividono gli scopi dell’associazione e aderiscono ad essa versando la quota associativa annuale.

I soci onorari sono personalità che hanno acquisito particolari benemerenze nel campo delle attività pubbliche e culturali Il numero massimo dei soci onorari è stabilito dal Regolamento attuativo dello Statuto.

Ciascun socio può esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo in una sola sezione territoriale.

I soci che sono in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione hanno diritto:

a) di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;

b) di usufruire dei servizi forniti dall’Associazione;

c) di usufruire dei servizi forniti dalla sezione territoriale di iscrizione.

I soci che non intendono iscriversi in alcuna sezione territoriale possono chiedere l’iscrizione in un elenco speciale tenuto presso la sede nazionale.

I soci iscritti nell’elenco speciale possono esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo con le modalità previste dal regolamento attuativo.

Non possono acquisire la qualifica di socio le persone:

a) appartenenti ad associazioni segrete:

b) condannate per reati di corruzione o concussione.

Sono considerate segrete le associazioni di cui si disconoscono:

a) i nominativi delle persone che vi aderiscono:

b) lo statuto:

c) i criteri di finanziamento.

La qualifica di socio e la fruizione dei servizi è sospesa quando il socio è in mora con il versamento delle quote associative.

Il tesoriere trasmette annualmente alle sezioni territoriali l’elenco dei soci morosi.

La sospensione cessa immediatamente all’atto della sanatoria totale della morosità.

Si perde la qualifica di socio:

a) per dimissioni con raccomandata RR;

b) per sanzione a seguita dei provvedimenti assunti dal Comitato di Garanzia;

c) per espulsione su decisione espressa dalla maggioranza qualificata di 2/3 dell’Assemblea Congressuale.

Il Comitato Direttivo può decidere, con maggioranza qualificata di 2/3, la sospensione dalla carica di socio in attesa della decisione dell’Assemblea Congressuale.

Le deliberazioni per la determinazione della perdita della qualifica di socio, avvengono con votazione segreta.

Sono sostenitori, senza qualifica di socio, i cittadini italiani e degli stati dell'Unione europea che contribuiscono a sostenere l’attività dell’Associazione con un contributo volontario determinato dal regolamento attuativo.

I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Il Comitato direttivo nazionale può decidere di ammettere i sostenitori ad usufruire di particolari servizi dell’associazione.

Il contributo di sostegno è effettuato con le modalità deliberate dal Comitato direttivo nazionale.

Il sostenitore può chiedere di acquisire la qualità di socio; a tal fine deve dimostrare:

a) di aver corrisposto la somma pari alla quota annuale di iscrizione:

b) di non deve trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 10.

Il Tesoriere conserva in apposito registro le ricevute dei versamenti effettuati dai soci sostenitori.

Il sostenitore acquista la qualità di socio nel momento in cui è iscritto nel libro dei soci tenuto presso la sede nazionale.

 

TITOLO QUARTO

(Democrazia associativa)

7) Principi di democrazia

L’Associazione realizza le proprie finalità nel rispetto dei principi della democrazia e del pluralismo.

Con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo, tutte le cariche direttive ed esecutive sono elettive.

Gli Organismi direttivi dei vari livelli stimolano la partecipazione dei soci alla vita dell’associazione mediante la convocazione dei soci stessi, o di loro delegazioni, di assemblee programmatiche consultive non decisionali.

 

TITOLO QUINTO

(Organi dell’associazione)

8) Organi Nazionali dell’Associazione

Sono organi deliberanti;

a) l’Assemblea congressuale

b) Il Comitato direttivo

E’ organo esecutivo;

c) la Segreteria

E’ organo di controllo amministrativo;

d) Il Collegio dei revisori

E’ organo di giurisdizione disciplinare interna:

e)  la Commissione di Garanzia

Gli organi sono validamente costituiti e legittimati a deliberare quando è presente il 50% più dei propri componenti.

9)  Assemblea congressuale nazionale

L’Assemblea Congressuale è il massimo organismo deliberante dell’associazione e ne approva le linee politiche e lo Statuto.

Essa elegge

a) la Presidenza dell’Assemblea;

b) la Commissione verifica poteri;

c) la Commissione elettorale;

d) il Comitato Direttivo;

e) il Collegio dei Revisori;

f) il Comitato di Garanzia.

L’assemblea è convocata di norma ogni tre anni dal Direttivo, che determina preventivamente le modalità e i criteri di convocazione.

L’Assemblea Congressuale è altresì convocata in via straordinaria quando  lo richiedono:

a) 2/3 dei componenti del Comitato Direttivo;

b) 1/5 degli iscritti a livello territoriale;

c) 1/10 degli iscritti a livello nazionale.

Il numero degli iscritti è calcolato alla data di fine mese decorrente tre mesi prima della data del congresso, risultante nel libro soci.

Fanno parte di diritto dell’Assemblea Congressuale:

a) I componenti uscenti della Segreteria e del Comitato Direttivo.

b) i delegati di base eletti nei congressi territoriali;

c) I Presidenti uscenti; Onorario, del Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Comitato di Garanzia. .

L’Assemblea congressuale nazionale è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo uscente, che è garante del corretto svolgimento di tutti i lavori congressuali.

Compete all’Assemblea congressuale nazionale:

a) approvare il documento d’indirizzo politico;

b) approvare lo statuto dell’associazione e le sue modifiche;

c) decidere, su proposta del Comitato direttivo nazionale, sulle espulsioni per gravi motivi di iscritti all’associazione.

Di norma le votazioni su documenti e OdG sono palesi.

La possibilità di ricorso al voto segreto è regolata dal Regolamento congressuale che ha vigenza permanente.

10) Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante tra un’assemblea Nazionale e l’altra.

Ad esso sono affidati i compiti di direzione nell’ambito delle decisioni assunte dall’Assemblea congressuale Nazionale.

Il Comitato Direttivo decide e approva:

a) il Regolamento attuativo per l’attività del Comitato direttivo, del Collegio dei revisori e del Comitato dei garanti, entro i tre mesi successivi alla sua elezione;

b) il Regolamento congressuale;

c) Le delibere per le attività e le iniziative dell’associazione;

d) i criteri qualitativi e quantitativi per l’articolazione organizzativa sul territorio;

e) l’entità delle quote associative, la loro ripartizione e la canalizzazione automatica verso le strutture territoriali secondo criteri di solidarietà;

f) i bilanci preventivi e consuntivi e i documenti contabili.

Il Comitato Direttivo elegge nella sua prima riunione convocata:

a) il Segretario generale;

b) la Segreteria su proposta del Segretario generale;

c) un proprio Presidente, con il compito di convocare l’organismo sentita la segreteria; di presiedere i lavori del Direttivo e di predisporre per la verbalizzazione degli argomenti e delle presenze alle riunioni).

Il Comitato Direttivo può nominare un Presidente onorario dell’Associazione e un Comitato onorario.

Il Presidente del Comitato direttivo ha il compito:

a) di presiedere i lavori dell’Assemblea congressuale nazionale;

b) di convocare, entro quindici giorni dalla data dell’Assemblea congressuale, la prima riunione del Comitato direttivo neo-eletto per l’elezione degli organi statutari stabiliti;

c) di convocare di norma il Comitato direttivo sentita la segreteria;

d) di presiedere i lavori del Direttivo e di predisporre per la verbalizzazioni degli argomenti e delle presenze alle riunioni;

e) di poter chiedere conto al Segretario generale e al tesoriere sulla gestione amministrativa;

f) di sostituire il Segretario generale, in caso di sue dimissioni e di quelle della  Segreteria nazionale, per il disbrigo degli affari correnti sino all’insediamento del nuovo Segretario generale.

Il Comitato Direttivo è convocato:

a) almeno sei volte all’anno su iniziativa del Presidente sentita la Segreteria;

b) su decisione della Segreteria;

c) quando richiesto da almeno 2/5 dei suoi componenti.

Il numero dei componenti del Direttivo è stabilito dall’Assemblea Congressuale.

In caso di singole dimissioni dal Comitato direttivo o perdita del diritto all’incarico, la sostituzione avviene mediante:

a) in modo automatico con l’ingresso del primo dei non eletti avente diritto, se l’elezione del Comitato direttivo è avvenuta su lista maggiorata o su liste diverse;

b) per cooptazione su proposta del Segretario generale se l’elezione del Comitato direttivo è avvenuta su lista bloccata.

Si perde la carica di membro del Comitato direttivo per:

a) dimissioni da inviare con lettera raccomandata al Segretario generale:

b) per decadenza se nel corso degli ultimi dodici mesi non si è partecipato ad almeno il 50% delle riunioni convocate.

Le modalità per le convocazioni successive di norma del Comitato direttivo, sono stabilite dal Regolamento per l’attività del Comitato stesso.

11) Segreteria Nazionale 

E’ organo Esecutivo, essa ha il compito di attuare le decisioni del Direttivo; assicura la gestione dell’associazione ed ha contatti con gli Organi territoriali.

Il numero dei componenti della Segreteria è stabilito dal Comitato Direttivo.

La Segreteria Nazionale funziona collegialmente e si riunisce:

a) almeno una volta al mese su convocazione del Segretario generale;

b) su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

A cura del Segretario Responsabile, si verbalizzano argomenti discussi, decisioni assunte e presenze ai lavori della Segreteria.

Su proposta del Segretario generale la Segreteria nomina un Tesoriere responsabile per la gestione delle risorse finanziarie.

Nel caso di costanti assenze eccedenti il 50% dei suoi componenti, la Segreteria si considera dimissionaria ad eccezione del Segretario Responsabile, che ne propone una nuova al Comitato Direttivo da convocare, su iniziativa del Presidente, entro trenta giorni dalla data in cui si è registrato l’evento. 

L’intera Segreteria Nazionale è automaticamente dimissionata nel caso di dimissioni del Segretario Responsabile, in  quanto da lui proposta.

Partecipa di diritto alle riunioni di Segreteria il tesoriere quando trattasi di questioni amministrative.

12) Segretario generale 

Il Segretario Responsabile rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi anche in giudizio.

In caso d’impedimento, la sua rappresentanza è attribuita con delega ad altro componente della Segreteria.

Nel caso di dimissioni del Segretario Responsabile, si ritiene dimissionaria l’intera Segreteria Nazionale in quanto da lui proposta.

E’ compito del Segretario generale attribuire incarichi ai membri di segreteria.

Pur in presenza di una tesoriere o di un incarico specifico in materia nella Segreteria, il Segretario generale è considerato responsabile di tutte le complicanze amministrative e finanziarie

La carica di Segretario generale è rinnovabile per un massimo di due mandati congressuali.

Il Segretario generale è considerato dimesso, e con esso l’intera Segreteria, quando lo delibera la maggioranza semplice del Comitato direttivo.

Nelle more per l'elezione del nuovo Segretario generale e della nuova Segreteria, la Segreteria nazionale rimane in carica per il solo disbrigo degli affari urgenti.

In detto periodo la rappresentanza legale dell'associazione viene assunta dal Presidente del Comitato direttivo nazionale.

 13) Comitato di Garanzia

Ne fanno parte i soci che si distinguono per la loro saggezza e imparzialità


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