FINANZIERE DI SONDRIO PUNITO DAL COMANDANTE DOPO UN INCIDENTE STRADALE AVVENUTO FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO: IL GIUDICE ANNULLA LA SANZIONE DISCIPLINARE (Tar Lombardia)

venerdì 18 gennaio 2013

FINANZIERE DI SONDRIO PUNITO DAL COMANDANTE DOPO UN INCIDENTE STRADALE AVVENUTO FUORI DALLORARIO DI LAVORO: IL GIUDICE ANNULLA LA SANZIONE DISCIPLINARE (Tar Lombardia)
 
 
N. 00111/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00594/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 594 del 2007, proposto da:
************, rappresentato e difeso dagli avv. ************;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
della determinazione n. 1823 del 29 gennaio 2007 della Guardia di Finanza, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento disciplinare del rimprovero.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Il ricorrente, finanziere in servizio presso il Comando Provinciale di Sondrio, con il grado di Maresciallo Capo, veniva coinvolto in un incidente stradale, nel settembre del 2005, fuori dall’orario di lavoro.
In data 6 dicembre 2005, veniva chiamato dai Carabinieri di Sondrio, per rilasciare dichiarazioni sul sinistro stradale.
Ritenendo questo fatto totalmente estraneo al servizio, non ne dava comunicazione ufficiale, pur riferendo al superiore di essere stato convocato. Nel mese di agosto 2006 gli veniva notificata una richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica di Sondrio: solo in tale occasione veniva a conoscenza dell’esistenza di una indagine penale relativa al sinistro stradale.
Informava così il Comandante della Compagnia, il quale con comunicazione del 6 settembre 2006 lo invitava a precisare se erano state fatte precedenti comunicazioni relative al procedimento penale di cui alla richiesta di proroga del termine per le indagini.
Il ricorrente rendeva noto, con la comunicazione dell’ 11 settembre 2006, che nel dicembre 2005 era stato convocato solo per essere sentito sulla dinamica del sinistro.
L’Amministrazione avviava il procedimento disciplinare, con atto del 27 settembre 2006, contestando la violazione dell’art 52 del Regolamento di Disciplina Militare, per non aver dato “sollecita comunicazione al proprio Comando di essere stato sentito a sommarie informazioni dai Carabinieri di Sondrio in merito a situazioni che possono avere riflessi sul servizio”.
Nelle controdeduzioni presentate in data 30 settembre 2006, il ricorrente faceva presente che durante la convocazione del dicembre 2005, gli erano stati chiesti chiarimenti in ordine alla dinamica dell’incidente e di aver saputo dell’indagine penale in corso, solo nell’agosto del 2006.
Con provvedimento disciplinare del 24 ottobre 2006 veniva inflitta la sanzione del rimprovero, in quanto “ nel gennaio 2006 l’Ispettore verbalmente riferiva il possibile avvio di un procedimento penale a proprio carico per l’incidente verificatosi il 18 settembre 2005 senza presentare, benchà© consigliato, alcuna relazione di servizio”.
Il Sig. ************presentava allora ricorso gerarchico evidenziando di aver informato già  nel gennaio 2006 della convocazione presso i Carabinieri il Comandante di compagnia, sebbene a quella data non avesse avuto alcun sentore del fatto che vi potesse essere un profilo penale.
Il ricorso veniva respinto, con il provvedimento n. 1823 del gennaio 2007, in cui si confermava la violazione dell’art 52 V comma lett. b) del Regolamento di Disciplina Militare, nella parte in cui pone l’obbligo di comunicare eventi estranei al servizio ma che su questo possono avere rilessi.
Avverso gli atti in epigrafe indicati, sono articolate le seguenti censure:
violazione dell’art 59 DPR 545/1986; violazione dell’art 5 L. 382/1978; violazione dell’art 52 DPR 545/1986; eccesso di potere per carenza e/o insufficienza della motivazione; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, non potendo ravvisare nel comportamento tenuto alcuna violazione degli obblighi di informazione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deduce il ricorrente che la sua condotta non integrerebbe la condotta tipica prevista dall'art. 52, comma 5, lett. b) del d.P.R. n. 545/1986, e che pertanto l'Amministrazione intimata avrebbe errato nell'irrogare la sanzione disciplinare qui opposta.
In base all'art. 52, comma 5, del D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545 (recante "Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.) "il militare deve (...) dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.
Tale obbligo di comunicazione è la proiezione del dovere di ogni appartenente alle forze dell’ordine di tenere sempre un comportamento irreprensibile, conforme alla dignità  delle proprie funzioni, in qualsiasi circostanza, anche fuori dal servizio: per tale ragione l’Amministrazione deve essere portata a conoscenza di fatti che possono avere riflessi sul servizio svolto, ledendo il prestigio dell’istituzione.
Il suddetto regolamento di disciplina militare, all’art. 10 impone infatti al militare di "astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possano comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene ..." e di "essere di esempio nel compimento dei doveri, poichà© l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione".
La giurisprudenza ha in più occasione evidenziato che si chiede al personale appartenente alle forze dell’ordine di assumere, anche nell’ambito privato, un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità  e cortesia, mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità , nella piena coscienza delle finalità  e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività , la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro dell'Amministrazione.
Richiamato il contesto normativo di riferimento e la ratio dell’obbligo di comunicazione, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato non contiene alcun elemento suscettibile di rendere comprensibili le ragioni per le quali la condotta tenuta dall'Ufficiale possa considerarsi in contrasto con le disposizioni in questione: a giudizio del Collegio nà© l’episodio dell’incidente stradale, nà© la convocazione dai carabinieri, costituiscono fatti per i quali il ricorrente doveva effettuare la comunicazione al corpo di appartenenza.
Un episodio frequente, quale un sinistro stradale, che, nella maggior parte dei casi, si chiude in sede civile, con un risarcimento, non può essere considerato un fatto che incide sul prestigio del Corpo o che può avere conseguenze sull’assolvimento di compiti istituzionali.
Ugualmente la convocazione successiva dalle Forze dell’Ordine, finalizzata alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, costituisce una prassi ordinaria, laddove i rilievi dell’incidente siano stati effettuati dalle Forze dell’Ordine.
Il provvedimento risulta carente di motivazione laddove non evidenzia profili di infedeltà  alle istituzioni così come non è evidenziato sotto quale profilo quanto occorso all'interessato possa aver condizionato, sia pur in astratto, l'esercizio delle funzioni allo stesso affidate e leso il prestigio della Forza Armata.
Non può poi sottacersi la circostanza che la convocazione del dicembre 2005 è stata effettuata solo per avere una ricostruzione dei fatti, che il ricorrente ne ha comunque dato notizia informalmente al proprio superiore, e quando ha avuto comunicazione dell’esistenza di un procedimento penale, ha tempestivamente assolto l’obbligo di comunicazione.
In tale quadro il comportamento contestato al ricorrente non ha rilevanza disciplinare e non può essere ascritto a volontaria o colposa violazione degli obblighi di servizio.
Pur ricordando che l'Amministrazione dell'Interno gode di ampia discrezionalità  nella scelta delle sanzioni da applicare alle mancanze disciplinari degli appartenenti alle forze dell’ordine, tuttavia in nessuno degli atti adottati l'amministrazione ha avuto cura di precisare le ragioni per le quali la mancata comunicazione di un convocazione dai Carabinieri per la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale potesse determinare effetti pregiudizievoli al corretto adempimento dei doveri di servizio da parte del ricorrente.
Per tali ragioni il ricorso va accolto.
La particolarità  della questione induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre e 23 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario
 
 
 
 
 
 
L'ESTENSORE
 
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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